Sicurezza in cantiere: gli obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria nel coordinamento di II livello
L’articolo affronta quello che potremmo definire “Coordinamento di secondo livello”, ovvero l’attività di verifica delle condizioni di sicurezza che il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve effettuare nei confronti delle imprese a cui ha sub-appaltato una parte dei lavori affidati.
Caso studio: Costruzione dell’ospedale Humanitas Centro del Mediterraneo a Misterbianco (CT)
L’articolo affronta quello che potremmo definire “Coordinamento di secondo livello”, ovvero l’attività di verifica delle condizioni di sicurezza che il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve effettuare nei confronti delle imprese a cui ha sub-appaltato una parte dei lavori affidati. Sono i compiti del “datore di lavoro dell'impresa affidataria” previsti dall’art. 97 del D. Lgs. 81/2008, nel caso in cui i lavori vengano affidati da un committente ad una impresa affidataria e da questa ad una o più imprese sub-appaltatrici. Il datore di lavoro in questione può delegare un proprio dirigente od un preposto nell’adempimento di tali compiti. Negli ultimi anni, il legislatore prima con l'art. 97, e la magistratura poi, con il sempre maggiore coinvolgimento nei procedimenti giudiziari della catena gerarchica dell’impresa affidataria (datore di lavoro, direttore di cantiere e preposti capocantiere), assegnano notevole rilevanza alla figura del coordinatore di II livello in materia di sicurezza e salute nei cantieri temporanei e mobili.
COORDINAMENTO DI “PRIMO LIVELLO”
COORDINAMENTO DI “SECONDO LIVELLO”
Dopo un breve inquadramento normativo verrà illustrato il caso studio della costruzione del nuovo ospedale Humanitas Centro del Mediterraneo a Misterbianco (struttura sanitaria dotata 240 posti letto degenze, costituita da due torri degenze, una piastra diagnostica e per la chirurgia, un bunker per la radioterapia) e con quali modalità, nel caso illustrato, sono stati affrontati i compiti assegnati dal legislatore al datore di lavoro ex art. 97 e delegati al preposto di cantiere. Infine, verranno illustrate le procedure operative di sicurezza che riguardano alcune lavorazioni innovative e l’organizzazione del cantiere di questa grande opera.
Inquadramento normativo
Gli obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria, sono quelli previsti dai commi 1, 2 e 3 dell’art. 97, dai commi 2 e 3 dell’art. 101 e dall’art.95 e 96 del D. Lgs. N° 81/2008.
Il datore di lavoro dell’impresa appaltante generale, definita “impresa affidataria” è il soggetto al quale il committente appalta un’opera con facoltà di avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi per l’esecuzione della stessa. Il termine generico di opera può comprendere l’intera costruzione o parte di essa.
L’impresa affidataria è definita, ai sensi dell’art. 89 c.1, lett. i) del D. Lgs. 81/2008) come: “impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione”.
L’ impresa affidataria, qualora esegua l’intera opera appaltata o solo parte di essa, assume anche il ruolo d’impresa esecutrice. Una impresa esecutrice è definita dal D. Lgs 81/08 all’art. 89 c.1 lett. i-bis) come: “impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali”.
Il datore di lavoro dell’impresa affidataria (art. 97, comma 1) deve verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
Il successivo comma 2 impone che Gli obblighi derivanti dall’articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell’impresa affidataria. Per la verifica dell’idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all’allegato XVII.>>
Il comma 3 richiede al datore di lavoro dell’impresa affidataria di:
- coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 (Misure di tutela generale):
- il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- la scelta dell’ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
- le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
- la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- la delimitazione e l’allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
- l’adeguamento, in funzione dell’evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
- la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi; h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all’interno o in prossimità del cantiere,
e 96 (Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti):
- adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all’ALLEGATO XIII (Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere);
- predispongono l’accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
- curano la disposizione o l’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
- curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
- curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
- curano che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
- redigono il piano operativo di sicurezza POS;
- verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione.
Il comma 3-ter prevede che Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione>>.
Il successivo art. 101 del D. Lgs. n° 81/2008, riguarda gli obblighi di trasmissione documentale che gravano sul datore di lavoro dell’impresa affidataria.
In particolare, il comma 2 richiede all'impresa affidataria, prima dell'inizio dei dei rispettivi lavori, la trasmissione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi ed il comma 3 richiede che ciascuna impresa esecutrice trasmetta il proprio POS all’impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al Coordinatore per l’Esecuzione.
Il legislatore, al fine di chiarire meglio i compiti affidati all'impresa affidataria, dopo la pubblicazione del D. Lgs. 81/2008, è intervenuto con il D. Lgs. N° 106/2009, modificando l'obbligo di vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati>> in di verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati>> chiarendo così che il datore di lavoro dell’impresa affidataria non può essere chiamato a rispondere per reati commessi da altri (terzi).
Inoltre, ai sensi del punto 1 dell’Allegato XVII del D. Leg. vo 81/2008, le imprese affidatarie devono indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’art. 97, sopra elencati.
Descrizione del caso studio
La società Humanitas Centro Catanese di Oncologia a R. E. S.r.l. ha in corso la realizzazione dell’Humanitas Centro del Mediterraneo in Comune di Misterbianco, provincia di Catania, contrada Cubba, in prossimità della tangenziale ovest di Catania, arteria viaria che, posta alla periferia di Catania, in prossimità dell'aeroporto, raccorda le autostrade per Siracusa, Palermo e Messina.
Il progetto prevede la realizzazione di due torri su 7 livelli fuori terra (di cui due interrati) e due piastre, su 4 Livelli fuori terra (di cui due interrati).
L’intervento è caratterizzato architettonicamente dall’accostamento tra volumi di forma e dimensioni differenti: piastre diagnostica e chirurgia, di forma pseudo quadrata e torri ospedaliere per la degenza e la ricerca, di forma rettangolare, oltre a bunker per le radioterapie, locali per le centrali tecnologiche.
Le torri di degenza (dotate di 240 posti letto) sono realizzate come corpi tripli con al centro i servizi e ai lati le ampie camere singole e doppie, mentre le piastre hanno consentito di compattare le funzioni ambulatoriali e operatorie per diminuire i percorsi barellati, nonché aumentare l’efficienza e il comfort per i pazienti.
L’ampia maglia strutturale (7,2 x 7,2 m) e le tramezzature, da realizzarsi completamente a secco, rendono facilmente modificabile la distribuzione interna per eventuali future esigenze dei settori a più elevata obsolescenza tecnologica e/o organizzativa.
Si tratta di una “struttura strategica” ai fini di Protezione Civile, come previsto per gli ospedali da considerarsi in Classe IV secondo Nuove Norme Tecniche 2018, sismicamente isolata mediante apparecchi frictionpendulum, installati in testa ai pilastri del primo ordine, a quota primo piano seminterrato.
Il caso in studio si riferisce alla realizzazione di tale complesso strutturale; il contratto di appalto attualmente include allo stato attuale la realizzazione di una piastra e due torri degenze.
Figura 1 – Vista tridimensionale dello schema strutturale
In atto sono in corso di realizzazione le opere strutturali appaltate alla impresa ERNESTO STANCANELLI s.r.l. su progetto esecutivo redatto a cura dello Studio Stancanelli Russo e Associati.
Figura 2 – Render del centro ospedaliero visto da SUD
Lo studio di fattibilità nonché le progettazioni architettonica definitiva e quella esecutiva delle strutture,sono state redatte dallo Studio Stancanelli Russo e Associati, mediante l’impegnomultidisciplinare della tecnologia BIM; ciò al fine di perseguire obiettivi di precisione progettuale, gestione delle interferenze fra parti strutturali, finiture edili ed impianti, ottenere la massima precisione esecutiva, consentire di programmare e gestire la futura manutenzione, nell’ambito life cycle management del complesso nosocomiale.
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all'interno dell'articolo integrale la trattazione dei seguenti paragrafi
- Modalità di verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati alle imprese esecutrici
- Modalità di verifica degli obblighi derivanti dall’art. 26 e della verifica di idoneità tecnica-professionale delle imprese esecutrici
- Modalità di coordinamento degli interventi di cui agli artt. 95 e 96 delle imprese esecutrici
- Modalità di verifica di congruenza dei POS delle imprese esecutrici
- Modalità di verifica della corresponsione dei costi della sicurezza alle imprese esecutrici
- Procedure operative per il rispetto dell’art. 97 previste nel POS
- Procedure operative per l’organizzazione del cantiere
- Procedure operative per la posa dei tappeti di armatura
- Conlusioni
Si ringrazia l'ORDINE DEGLI INGENGERI DI CATANIA per la gentile collaborazione
Sicurezza
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Sicurezza Lavoro
La "Sicurezza sul Lavoro" comprende tutte le misure, le procedure e le normative destinate a proteggere la salute e l'integrità fisica e psicologica dei lavoratori durante l'esercizio delle loro attività professionali. La sicurezza sul lavoro è regolamentata dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 noto anche come Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (TUSL).