Sicurezza Lavoro
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Sicurezza sul lavoro e formazione: linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni

La Conferenza delle Regioni ha approvato le linee guida in merito alla sicurezza sul lavoro e alla formazione

Nella Gazzetta Ufficiale dell’11 gennaio 2012 sono stati pubblicati gli accordi, approvati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito Conferenza Stato-Regioni, in tema di formazione dei datori di lavoro che intendano svolgere i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione e dei lavoratori, dirigenti e preposti.
Lo scopo è quello di fornire alle aziende e agli organi di vigilanza prime indicazioni sugli accordi in parola, d’intesa con il coordinamento tecnico interregionale, assessorati sanità, e con il coordinamento tecnico interregionale, assessorati formazione. Gli accordi sono entrati in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avvenuta l’11 gennaio del 2012.

Ecco le disposizioni più importanti.
Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore,adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

Particolare importanza è attribuita dal “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro al ruolo degli organismi paritetici: la norma non impone al datore di lavoro di effettuare la formazione necessariamente con gli organismi paritetici ma di mettere i medesimi a conoscenza della volontà di svolgere una attività formativa.
Il territorio di riferimento può essere individuato nella Provincia. Nei soli casi in cui il sistema di pariteticità non sia articolato a livello provinciale ma sia comunque presente a livello regionale, la collaborazione opererà a tale livello.

Si puntualizza che la richiesta in parola può essere avanzata anche ad uno solo (ove ve ne siano diversi) degli organismi paritetici in possesso dei requisiti sin qui richiamati, in qualunque modo idoneo allo scopo.

I corsi di aggiornamento, che potranno essere effettuati anche con modalità di formazione a distanza, dovranno comunque far riferimento ai contenuti dei moduli del rispettivo percorso formativo, con particolare riguardo: a) al settore produttivo di riferimento; b) alle novità normative nel frattempo eventualmente intervenute in materia; c) alle innovazioni nel campo delle misure di prevenzione".

Pertanto, si ritiene che l’ASPP o il RSPP che non adempia l’obbligo di aggiornamento nei tempi previsti, perda la propria “operatività”. Ciò significa che, pur mantenendo il requisito derivato dalla regolare frequenza ai corsi, egli non è in grado di poter esercitare i propri compiti fintanto che non venga completato l’aggiornamento per il monte ore mancante, riferito al quinquennio appena concluso. Il completamento dell’aggiornamento consente, pertanto, di riacquisire la fruibilità del credito relativo al modulo B consentendo, contemporaneamente, a ASPP e RSPP di recuperare la propria “operatività”.

La formazione regolamentata esaurisce l’obbligo formativo a carico del datore di lavoro, a meno che il medesimo non sia tenuto – in base a una normativa differente rispetto a quella di cui all’articolo 37 del “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro – a corsi regolamentati da disposizioni aventi le caratteristiche delle norme speciali .

La formazione che non rientra nelle norme speciali e quindi la formazione relativa ai rischi di specifico riferimento, va effettuata in applicazione delle disposizioni di cui all’accordo ex articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008, nella parte denominata “Formazione specifica”.
 

Sicurezza Lavoro

La "Sicurezza sul Lavoro" comprende tutte le misure, le procedure e le normative destinate a proteggere la salute e l'integrità fisica e psicologica dei lavoratori durante l'esercizio delle loro attività professionali. La sicurezza sul lavoro è regolamentata dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 noto anche come Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (TUSL).

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