Sismabonus
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Sismabonus: ad alcune condizioni vale anche per aziende e professionisti titolari di reddito di impresa

La detrazione per l'acquisto di case antisismiche, vendute da imprese di costruzione e ristrutturazione immobiliare che hanno realizzato interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, può essere fruita anche dai soggetti titolari di reddito d'impresa

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L'Agenzia delle Entrate, con il parere/risposta 213/2020 del 14 luglio 2020, fornisce importanti indicazioni in merito ai requisiti per la fruizione del Sismabonus.

L'ambito applicativo dell'agevolazione, si legge nella risposta ad un interpello avanzato in merito all'art.16, comma 1-septies del decreto legge 63/2013 (Detrazione acquisto case antisismiche) da parte di una società immobiliare che ha come oggetto sociale l'attività di costruzione di edifici residenziali e non residenziali, va inteso in senso ampio, visto che la disposizione "intende favorire la messa in sicurezza degli edifici per garantire l'integrità delle persone prima ancora che del patrimonio" e non prevede alcun ulteriore vincolo di natura soggettiva od oggettiva al riconoscimento del beneficio.

Tutto ciò considerato, atteso che la disposizione normativa in commento (articolo 16, comma 1-septies del D.L. n. 63 del 2013) è inserita nel contesto delle disposizioni normative che disciplinano il c.d. "sisma bonus" si ritiene che tale detrazione possa essere fruita anche da soggetti titolari del reddito d'impresa in relazione ad immobili della società che siano oggetto dell'attività esercitata (i.e. beni merce).

In definitiva:

  • non è necessario, quindi, che l'impresa (o il professionista) esegua direttamente i lavori di miglioramento sismico. È possibile, infatti, che gli stessi interventi siano commissionati ad altra impresa esecutrice, a condizione che l'appaltante sia titolare del titolo abilitativo necessario alla realizzazione dei lavori finalizzati al miglioramento sismico e che sia astrattamente idonea a eseguirli oppure abbia nell'oggetto sociale la previsione espressa dell'attività di costruzione o di ristrutturazione immobiliare;
  • non è invece consentito che l'impresa non acquisti l'immobile e che lo alieni, successivamente agli interventi, attraverso un mandato a vendere conferitogli dal proprietario;
  • il Sismabonus è cumulabile con il contributo erogato allo scopo preciso di realizzare gli interventi. Secondo il Fisco, infatti, non osta alla fruizione della detrazione «l'eventuale contributo ricevuto dal Commissario per la ricostruzione».

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