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Superbonus 110%, Ecobonus, Bonus Facciate: quali incentivi scegliere per le facciate ventilate?

Analisi delle varie possibilità di incentivo attualmente attive, i requisiti prestazionali e la documentazione da produrre imposti dal legislatore in ambito privato e pubblico.

In questo articolo si riportano le possibilità di incentivo attualmente attive, i requisiti prestazionali e la documentazione da produrre imposti dal legislatore in ambito privato e pubblico.

Le facciate in un edificio sono un elemento particolarmente influente sia dal punto di vista architettonico che dal punto di vista termico. L’elemento di facciata, infatti, si relaziona con l’esterno, influenzando il contesto e regolando gli scambi di calore, aria e luce tra interno ed esterno. Proprio per questa ragione la soluzione di facciata ventilata offre molti vantaggi sia in termini di risparmio energetico, che di isolamento acustico, protezione della struttura ma soprattutto valore architettonico. 

Numerose, oggi, sono le possibilità di incentivo previste dal Legislatore, tali strategie sono in linea con l’obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 dal 40% al 55% entro il 2030. 
 

Incentivi fiscali: quali possibilità per le facciate ventilate?

È ormai ben noto che dal punto di vista tecnologico la soluzione della facciata ventilata offre numerosi vantaggi, riuscendo ad ottimizzare le prestazioni dell’involucro sia per il “funzionamento” invernale che estivo, differentemente della soluzione a cappotto efficace maggiormente solo nel periodo invernale.

Dall’altro canto è innegabile che la facciata ventilata rappresenti la soluzione più efficace per “donare” un nuovo volto a edifici obsoleti sul quale si sceglie di intervenire con il fine di ridurre i consumi energetici. 

Concentrandoci, qui, sulla possibilità di sostenere le spese per la realizzazione di tali interventi, riportiamo una tabella riassuntiva di quanto ad oggi previsto.

 

i possibili incentivi fiscali per le facciate ventilate

 

Diventa interessante sottolineare l’opportunità offerta dal legislatore che permette di incentivare anche le finiture delle porzioni sulla quale si interviene, andando così a sostenere la spesa non solo per la sola coibentazione ma per la totalità delle lavorazioni necessarie a mettere in opera una facciata ventilata. 

Da questo punto di vista il Decreto Rilancio, con l’introduzione di un nuovo pacchetto di agevolazioni ha fornito un grande volano per l’economica del paese e attraverso il requisito del doppio salto di classe energetica sta puntando l’attenzione sull’utilizzo di soluzioni particolarmente performanti anche per quanto riguarda l’intervento sull’involucro opaco.

 

I requisiti per incentivare le facciate ventilate: Superbonus 110%, Bonus Facciate 90% e Ecobonus ad aliquota tradizionale 

Al fine di far rientrare nelle spese incentivabili quanto fin qui detto è, come sempre, necessario rispettare precisi requisiti per l’ammissibilità alle detrazioni fiscali. Tali requisiti rimangono validi sia per interventi che godono aliquota ecobonus, che per il bonus facciate (quando l’intervento è energeticamente influente) e il Superbonus 110%.

A tal proposito è necessario che:

  • l’intervento si configuri come coibentazione di strutture di edifici esistenti (non come nuova realizzazione in ampliamento);
  • l’intervento delimiti un volume riscaldato verso l’esterno (o vani a temperatura differente);
  • l’intervento garantisca i requisiti tecnici previsti dal decreto 26/06/2015 “requisiti minimi” o regolamenti regionali.

Infine, il bonus ad aliquota maggiorata conferma la sua “particolarità” anche nell’ambito dei requisiti oggettivi, per l’accesso al 110% e infatti (in aggiunta a quanto specificato) necessario garantire il duplice salto di classe energetica; dimostrato dall’asseveratore tramite APE convenzionale ANTE E POST intervento.

I requisiti tecnici previsti per l’accesso alle detrazioni fiscali per gli interventi sull’involucro riguardano i valori limite delle trasmittanze termiche differenziate per zone climatiche. Inoltre devono essere diversificati sulla base delle tempistiche nel quale vengono realizzati.

Per gli interventi con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020 (data in cui è entrata in vigore il Decreto interministeriale 6 agosto 2020) si applicano i limiti riportati nel decreto 11 marzo 2008 coordinato con il decreto 26 gennaio 2010.
Mentre, per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020 si applicano i limiti riportati nell’Allegato E del decreto interministeriale 6 agosto 2020. Di seguito tutti i dati. 

 

Superbonus, Ecobonus, Bonus Facciate: quali incentivi scegliere per le facciate ventilate?

 

È necessario però specificare che tale valore non rappresenta sempre la stessa misura, o meglio deve essere valutato secondo regole differenti.

In particolare, i valori “nazionali” calcolati per il rispetto dei Requisiti Minimi D.M. 26/06/2015 rappresentano un valore di trasmittanza termica media: che tiene conto della presenza dei ponti termici. Tale grandezza deve essere valutata componente per componente e segue le indicazioni di seguito riportate:

  • Nel caso in cui fossero previste aree limitate di spessore ridotto, quali sottofinestre e altri componenti, i limiti devono essere rispettati con riferimento alla trasmittanza media della rispettiva facciata.
  • Nel caso di strutture delimitanti lo spazio climatizzato verso ambienti non climatizzati, i valori limite devono essere rispettati dalla trasmittanza della struttura divisa per il fattore di correzione dello scambio termico tra ambiente climatizzato e non climatizzato.

Il D.M. 26/01/2010 fornisce i valori limite da rispettare nel caso di interventi realizzati prima dell’ottobre 2020, così come per i requisiti nazionali tali valori rappresentano un valore medio di trasmittanza che tenga quindi conto dei ponti termici, a differenza di quanto detto però per tali valori non sono ammessi “incrementi” . 

Veniamo adesso al riferimento più attuale il D.M. 06/08/2020 che fornisce i valori limite da rispettare per tutti gli interventi agevolabili al 110% o in generale di efficientamento energetico effettuali dopo il 6 ottobre 2020. Diversamente da quanto finora detto tali valori non tengono conto dei ponti termici e rappresentano quindi il valore puntuale di trasmittanza termica dell’elemento sul quale si interviene. 

Alla FAQ n. 8 dell’ENEA si legge che i valori delle trasmittanze in tabella non tengono conto dei ponti termici ma costituiscono il limite del valore medio, determinato dividendo la somma dei prodotti delle singole trasmittanze termiche per la loro superficie d’influenza, per la superfice complessiva dell’intervento, fermo restando che debbano essere effettuate, comunque, le verifiche previste dal decreto requisiti minimi. Si tratta pertanto di una media ponderata che rappresenta la diminuzione di dispersione sull’involucro garantita dagli interventi di efficientamento energetico.  

 

Ecobonus: chi può accedere all’incentivo?

Gli edifici ammessi al bonus sono quelli che alla data di inizio dei lavori possono essere considerati esistenti, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi e che siano dotati di impianto di climatizzazione invernale così come definito alla FAQn. 9D dell’ENEA. Trai i soggetti vi sono:

  • Il proprietario, o nudo proprietario o titolare di altro diritto reale sull’immobile (in questo caso è sufficiente acquisire il certificato catastale)
  • Il detentore (locatario, comodatario, ecc.) da dimostrare attraverso un contratto di locazione o comodato regolarmente registrato ed il consenso all’esecuzione da parte del proprietario
  • Il familiare convivente, convivente di fatto o componente di unione civile 
  • L’erede/i dimostrato attraverso la successione o autocertificazione attestante la disponibilità e detenzione materiale e diretta dell’immobile
  • I soci di una cooperativa indivisa che dovranno possedere il consenso ad eseguire i lavori anche accettazione della domanda di assegnazione deliberata da parte del CDA
  • Coniuge anche se separato attraverso la sentenza di separazione assegnatario dell’immobile di proprietà dell’altro coniuge. 

In definitiva possono accedere alla detrazione tutti i contribuenti che sostengo le spese di riqualificazione energetica, o che possiedano un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio.
 

Quali sono le spese ammissibili?

La detrazione per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2 spetta per le spese relative agli interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio, purché detta trasmittanza non sia inferiore ai pertinenti valori di cui all'allegato E (*), comprensivi delle opere provvisionali e accessorie, attraverso:

  • i. fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
  • ii. fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
  • iii. demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo;
  • iv. demolizione, ricostruzione o spostamento, anche sotto traccia, degli impianti tecnici insistenti sulle superfici oggetto degli interventi;
  • v. opere provvisionali e accessorie strettamente funzionali alla realizzazione dell’intervento;
  • vi. prestazioni professionali (ad esempio: produzione della documentazione tecnica necessaria, compreso l’Attestato di Prestazione Energetica - A.P.E.; direzione

(*) tale periodo ci specifica che non saranno incentivabili interventi su quegli elementi che già possiedono elevate prestazioni termiche. 

 

Come incentivare le finiture

L'articolo 5 del decreto interministeriale 6 agosto 2020 prevede che la detrazione per la realizzazione degli interventi di isolamento termico dell'involucro spetta anche per le spese relative alle opere provvisionali e accessorie, attraverso, tra l'altro, la fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti, nonché la demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo.

Come chiarito con la circolare n. 24/E del 2020 e confermato con la risoluzione n. 60/E del 2020, il Superbonus spetta anche per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolabili, a condizione, tuttavia, che l'intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato.

Nei limiti di spesa previsti dalla norma per ciascun intervento, pertanto, il Superbonus spetta anche per i costi strettamente collegati alla realizzazione e al completamento dell'intervento agevolato quali ad esempio tutti gli elementi costruttivi per la corretta messa in opera di una facciata strutturale: ovvero sia la sottostruttura necessaria per tale tecnologia che la finitura

Si ricorda, infine, che come stabilito dall'articolo 8 del citato decreto interministeriale 6 agosto 2020 al fine di accedere al Superbonus, anche gli interventi in questione sono asseverati da un tecnico abilitato, che ne attesti non solo la rispondenza ai pertinenti requisiti richiesti nei casi e nelle modalità previste dal medesimo decreto, ma anche la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

 

Come scegliere il materiale?

Il superbonus 110% richiede che i materiali isolanti rispettino i CAM. Tale requisito non è prescritto per tutti i materiali isolanti impiegati nell’intervento di riqualificazione energetica di un edificio ma è esplicitamente citato solo all’articolo 119, comma 1 che riguarda gli interventi trainanti di isolamento termico delle superficie opache. 

L’articolo di riferimento è il 2.4.2.9 del D.M. 11 ottobre 2017; questo, in particolare, prescrive che gli isolanti utilizzati debbano rispettare i seguenti criteri: 

  1. non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni o proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie applicabili;
  2. non devono essere prodotti con agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell'ozono superiore a zero; 
  3. non devono essere prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso della formazione della schiuma di plastica;
  4. se prodotti da una resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti devono essere inferiori al 6% del peso del prodotto finito;
  5. se costituiti da lane minerali, queste devono essere conformi alla nota Q o alla nota R di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i. (29).

...CONTINUA.

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