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Superbonus in edifici polifunzionali di ONLUS, ODV e APS: chiarimenti sui limiti di spesa

Il numero delle unità immobiliari “figurative” deve essere determinato rapportando la “superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi” alla “superficie media di una unità abitativa immobiliare”, come ricavabile dal Rapporto immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle entrate.

Quali sono le corrette modalità di calcolo dei limiti di spesa per la fruizione del Superbonus relativamente ad interventi svolti in edifici polifunzionali da parte di ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale?

A questa domanda hanno risposto gli esponenti del MEF nella recente interrogazione parlamentare 5-01992, fornendo chiarimenti importanti in materia.

 

La norma di riferimento sul Superbonus delle ONLUS e similari

Tutto nasce dall’applicazione dell’articolo 119, comma 10-bis, del DL 34/2020, ai sensi del quale la detrazione massima si computa “moltiplicando la detrazione prevista per le singole unità immobiliari per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi ... e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle entrate…

 

Il dubbio: superficie lorda o complessiva?

Secondo gli interroganti, la circolare 8 febbraio 2023 n. 3/E dell’Agenzia delle entrate, ai fini del predetto calcolo, sembrerebbe far riferimento alla “superficie lorda” dell’immobile anziché alla superficie “complessiva” come, invece, previsto dalla lettera della norma.

Si chiede quindi “se sia confermato che il parametro da prendere in considerazione ai fini del calcolo del numero di unità immobiliari figurative ai sensi dell’articolo 119, comma 10-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020 se sia la superficie lorda dell’immobile e che tale valore sia quello riportato nelle visure catastali concernenti i predetti immobili e se, di conseguenza, non ritenga opportuno procedere a una rettifica della disposizione normativa in oggetto”.

 

L'esempio chiarificatore sul massimale di spesa agevolabile

I tecnici del MEF richiamano proprio la circolare citata dall'interpellante, sottolineando che, nel caso di un intervento trainante di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, in riferimento ad una superficie lorda di 4.000 metri quadri e una superficie media di 100 mq (40 unità immobiliari 'figurative'), il massimale di spesa agevolabile è di 2 milioni di euro, cioè il prodotto tra le 40 unità e il limite di spesa (50 mila euro) previsto per gli edifici unifamiliari.

Attenzione però: in base al dato letterale della norma, per il calcolo del limite di spesa agevolabile, il numero delle unità immobiliari figurative si determina rapportando la "superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi" e "la superficie media di un'unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal rapporto OMI dell'Agenzia delle Entrate".


L'INTERROGAZIONE PARLAMENTARE E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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