SuperSismabonus: ok per le spese antisismiche extra asseverate con contributo per la ricostruzione già preso
Le spese aggiuntive sostenute dal contribuente, che ha già ricevuto e utilizzato il contributo per la ricostruzione del proprio immobile danneggiato dal sisma del 26 ottobre 2016, per ulteriori lavori necessari al ripristino dell'agibilità dell'edificio, oggetto di una ''variante'' del progetto originario, rientrano nel SuperSismabonus
E' possibile beneficiare del Supersismabonus per le spese antisismiche 'extra', conseguenti a ulteriori lavori in variante, anche se si è già preso e utilizzato il contributo per la ricostruzione del proprio immobile gravemente danneggiato dal sisma del 26 ottobre 2016.
Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella risposta 222 del 22 febbraio 2023, intervenendo a sostegno di un contribuente che aveva sostenuto spese aggiuntive per ulteriori lavori necessari al ripristino dell’agibilità dell’edificio, oggetto di una ''variante'' del progetto originario.
L'asseverazione va presentata assieme alla variante
Il Fisco pone quale condizione che l'asseverazione del tecnico incaricato, che attesti l'efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico e anche la congruità delle relative spese, e la loro indispensabilità al completamento del progetto per il quale è stato ottenuto il contributo commissariale, venga depositata assieme alla presentazione della variante progettuale in corso d'opera.
Quindi il Supersismabonus è 'salvo' anche con asseverazione 'ex post' (cioè all'atto della presentazione della variante), non presente all'atto del deposito del progetto originario.
Le regole sull'asseverazione del SuperSismabonus
Le Entrate, dentro il documento, ricordano che, in al decreto del MIT n. 58/2017 (che ha stabilito le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni e le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati), il progettista dell'intervento strutturale deve asseverare (secondo il modello contenuto nell'allegato B del decreto) la classe di rischio dell'edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l'esecuzione dell'intervento progettato.
Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del citato DM 58 del 2017, per l'accesso alle detrazioni è necessatio che l'asseverazione sia allegata alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire. Insomma: l'asseverazione va presentata contestualmente al titolo abilitativo urbanistico e in ogni caso "prima dell'inizio dei lavori".
Le regole sul Superbonux extra contributo per la ricostruzione
L'AdE ricorda anche che, secondo quanto stabilito dal comma 4-quater dell'articolo 119 del DL Rilancio, «nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatasi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al comma 4 spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione».
Le regole - riepilogate in una guida ad hoc del Fisco - fanno sì che:
- anche i cittadini che hanno già presentato la domanda o hanno già ottenuto il contributo pubblico per la ricostruzione o anche avviato i lavori, possono accedere al Superbonus per le spese rimaste a carico, anche presentando una variante in corso d'opera;
- si possono prendere le agevolazioni fiscali anche nel caso in cui i lavori siano in corso d'opera e il soggetto interessato intenda, con una variante al progetto originario, eseguire interventi e/o procedre all'acquisto di beni per i quali è conentito fruire degli stessi incentivi.
In definitiva: il contribuente istante può accedere al SuperSismabonus con riferimento alle spese sostenute per i lavori, eccedenti il contributo ricevuto, a condizione che il professionista asseveri l'efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico nonché la congruità delle relative spese, e attesti che gli stessi sono indispensabili al completamento del progetto per il quale è stato ottenuto il contributo commissariale.
Una volta predisposta, l'asseverazione deve essere depositata contestualmente alla presentazione della variante progettuale in corso d'opera.
LA RISPOSTA 222/2023 DELL'ADE E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE
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