Superbonus
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Il Superbonus è cumulabile col contributo per la ricostruzione post sisma anche se già ricevuto

Agenzia delle Entrate: un condominio può accedere al Superbonus, nei limiti di spesa previsti dalla norma, senza sottrarre il contributo pubblico già ricevuto per gli interventi effettuati a seguito dei danni subiti con il sisma 2009

Il contributo antisismico (cd. contributo per la ricostruzione) già ricevuto non è ostativo al beneficio del Superbonus.

E' questo il chiarimento contenuto nella risposta 134/2022 del 21 marzo dell'Agenzia delle Entrate, dove si chiarisce che un condominio può accedere al Superbonus, nei limiti di spesa previsti dalla norma, senza sottrarre il contributo pubblico già ricevuto per gli interventi effettuati a seguito dei danni subiti con il sisma 2009, a patto di rispettare i limiti prestazionali richiesti dalla misura agevolativa e cioè fornire le asseverazioni dei tecnici abilitati, avendo come parametro di riferimento lo stato dell’edificio “ante-lavori”.

Si tratta, tra l'altro, di un principio che il Fisco aveva già affermato nella risoluzione 28/E/2021, dedicata proprio ai contributi per la ricostruzione e al Superbonus per le zone terremotate, e dove appunto si precisava che la concessione di contributi pubblici per la riparazione o ricostruzione di edifici privati danneggiati non preclude la fruizione delle agevolazioni fiscali.

Il Superbonus è cumulabile col contributo per la ricostruzione post sisma anche se già ricevuto 

Il condominio che ha ricevuto il contributo per la ricostruzione prende anche il Superbonus, ma a certe condizioni

L'Istante è un condominio danneggiato dal sisma del 2009 che ha ottenuto un contributo statale per il ripristino dell’agibilità del fabbricato.

Nel 2016, essendo emersa da una perizia una carenza strutturale dello stabile, i condomini hanno deciso di effettuare dei lavori di demolizione e ricostruzione e di 'prendere' il Superbonus. Si chiede se la limitazione nell'utilizzo delle agevolazioni fiscali riferita all'espressione "solo per la parte eccedente il contributo statale", contenuta nella risoluzione 28/2021 riguardi:

  • l'ipotesi in cui per il medesimo intervento sono erogati contributi pubblici e "contestualmente" si fruisca anche dell'agevolazione fiscale ovvero l'ipotesi in cui l'agevolazione fiscale vada a "rifinanziare" interventi per i quali in passato si sia beneficiato di contributi pubblici;
  • tutti i casi in cui siano stati erogati contributi per la ricostruzione.

Per le Entrate, che effettuano il solito excursus riepilogativo, nel caso di specie i condòmini - che intendono effettuare un intervento di demolizione e ricostruzione finalizzato all'efficientamento energetico e sismico dell'edificio, autonomo ed ulteriore rispetto a quello per il quale hanno beneficiato di contributi per interventi di riparazione e ripristino dell'agibilità dell'edificio a seguito dell'evento sismico del 2009 - possono fruire del Superbonus a condizione, tuttavia, che tale intervento consenta il conseguimento dei limiti prestazionali richiesti dalla norma agevolativa avendo come riferimento lo stato dell'edificio prima dell'inizio dei lavori per i quali si accederà alla predetta detrazione.


Contributo sisma e Superbonus: come usufruire dei bonus in modo semplice

Riepilogo e approfondimento sulla Guida Operativa messa a punto dall’AdE e dal Commissario Straordinario per la ricostruzione post sisma del 2016 sulla cumulabilità tra Superbonus e contributi per la ricostruzione ‘dopo’ la pubblicazione della risoluzione 28/E/2021, con svariati chiarimenti operativi sul tema.

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Attenzione però: asseverazione obbligatoria

Ciò in quanto - come chiarito nella citata risoluzione 28/E/2021 - la concessione di contributi pubblici per la riparazione o ricostruzione di edifici privati danneggiati a seguito di eventi sismici non è di per sé causa ostativa all'applicazione delle agevolazioni fiscali.

Il conseguimento dei limiti prestazionali richiesti dalla norma agevolativa, avendo come riferimento lo stato dell'edificio prima dell'inizio dei lavori, deve essere asseverata dai tecnici abilitati nonché dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico.

Come previsto dall'art. 119 comma 13 del DL Rilancio, ai fini del Superbonus:

  • per gli interventi di efficienza energetica indicati ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 119, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dal citato decreto Requisiti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati;
  • per gli interventi antisismici di cui al successivo comma 4, l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017.

I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati (cd. congruità delle spese).

 

Occhio alla percentuale del Superbonus 'a scalare'

Infine, il Fisco ricorda che ai sensi del comma 8-bis del citato art.119, come modificato dalla Legge di Bilancio 2022, «per gli interventi effettuati dai condomini (...) la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025».


LA RISPOSTA 134/2022 DEL FISCO E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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