Data Pubblicazione:

TAR di Puglia: le opere idrauliche sono di competenza degli ingegneri

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, attraverso una circolare, ha reso nota la sentenza del TAR di Puglia che ha stabilito che, in tema di opere idrauliche, la competenza è degli ingegneri e non degli architetti. Di conseguenza, anche la direzione dei lavori deve essere affidata ad un ingegnere.

Le opere idrauliche sono di esclusiva competenza degli ingegneri e la direzione dei lavori va affidata a un ingegnere. Questa, in sintesi, la conclusione contenuta nella sentenza pronunciata dal TAR di Puglia, in seguito al ricorso presentato dagli Ordini territoriali di Brindisi e Lecce contro la decisione degli enti locali di affidare la direzione dei lavori ad un architetto. La sentenza, con relativo commento, è contenuta all’interno di una circolare diffusa dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Il caso sottoposto al giudice amministrativo riguardava lavori di ammodernamento ed ampliamento della rete idrica comunale, in cui la direzione lavori, nonché il coordinamento in materia di sicurezza nella fase esecutiva, erano stati affidati ad un architetto. Secondo il Tar pugliese, invece, gli impianti della rete urbana di condotta e distribuzione dell'acqua "non sono riconducibili all'ambito dell’edilizia civile, ma piuttosto rientrano nell'ingegneria idraulica, dunque oggetto riservato alla professione di Ingegnere”.

La sentenza, inoltre, contiene alcune interessanti considerazioni. Dopo aver evidenziato che non sussiste una completa equiparazione delle competenze di architetti ed ingegneri, sottolinea che l' art.51 dedicato alla professione di ingegnere, prevede una competenza di carattere generale, comprendente interventi di vario tipo, riconoscendo in senso lato una abilitazione che racchiude “ogni forma di applicazione delle tecniche relative alla fisica, alla rilevazione geometrica ed alle operazioni di estimo". L'art.52, relativo agli architetti, delimita invece la loro competenza alle sole “opere di edilizia civile”.

Il TAR, inoltre, chiarisce come “i principi suddetti - oltre che per la progettazione - non possono non valere anche per la direzione lavori”, dato che le disposizioni del Codice dei contratti pubblici non incidono sul riparto di competenze tra le diverse figure professionali.
Rimane, dunque, riservata alla competenza generale degli ingegneri (con conseguente esclusione degli architetti) – prosegue il giudice amministrativo - "la progettazione di costruzioni stradali, opere igienico-sanitarie, impianti elettrici, opere idrauliche, operazioni di estimo, estrazione di materiali, opere industriali".

Fonte: Ufficio Comunicazione Centro Studi CNI