Antincendio
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Tipologie e caratteristiche delle scale antincendio alla luce della nuova normativa

Approfondimento sulle tipologie di scale afferenti al sistema di vie d’esodo, analizzando la normativa tecnica di riferimento ed enucleando le modifiche/ integrazioni che nel tempo sono state apportate, fino alle novità introdotte dal codice di prevenzione incendi.

 

Il presente lavoro intende approfondire la tipologia e le caratteristiche delle scale, che afferiscono al sistema d’esodo di una attività, attraverso l’analisi del quadro normativo di riferimento, incluso il codice di prevenzione incendi.    

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Credits foto: www.scale-sicurezza.it 

Le scale appartenenti al sistema d’esodo

Nell’ambito della progettazione delle vie di esodo, le scale costituiscono un elemento edilizio meritevole di particolare attenzione, non solo in termini meramente costruttivi/architettonici, ma anche in relazione alle possibili caratteristiche finalizzate alla sicurezza antincendi.

In tal senso, le tipologie di scale che rientrano nel sistema di vie di esodo trovano una loro prima definizione nel DM 30 novembre 1983 recante “Termini, definizioni, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi”, per poi acquisire requisiti tecnici più puntuali all’interno di alcune regole tecniche di prevenzione incendi relative a specifiche attività.

L’evoluzione normativa di settore ha visto, in ultimo, con il codice di prevenzione incendi (DM 3 agosto 2015 poi modificato da DM 18 ottobre 2019), l’introduzione di un innovativo complesso di norme tecniche nell’ambito della prevenzione incendi, all’interno del quale trova disciplina anche il tema delle scale d’esodo.

Pertanto, il presente lavoro si prefigge di approfondire le tipologie di scale afferenti al sistema di vie d’esodo, analizzando la normativa tecnica di riferimento ed enucleando le modifiche/ integrazioni che nel tempo sono state apportate, fino alle novità introdotte dal codice di prevenzione incendi. 

Scale antincendio: dal dm 30 novembre 1983 alle Regole Tecniche di Prevenzione Incendi

Definizioni e caratteristiche nell'evolversi della normativa

Il DM 30 novembre 1983 “Termini, definizioni, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi” riporta, all’interno della sezione dedicata all’affollamento ed all’esodo, le tipologie di scale che possono prevedersi nell’ambito della progettazione del sistema di vie di uscita.
Trattasi, nella fattispecie, di scala protetta, scala a prova di fumo, scala a prova di fumo interna, scala di sicurezza esterna, che, ovviamente, offrono margini di sicurezza maggiori, ad esempio, delle scale a giorno o comunque di scale non costituenti compartimenti antincendio.

Il Decreto si limita a riportare le definizioni e i criteri generali per tali elementi edilizi; la completa declinazione tecnica è desumibile dalle singole norme di prevenzione incendi.

In dettaglio, ai sensi del Decreto, la scala protetta è una “scala in vano costituente compartimento antincendio avente accesso diretto da ogni piano, con porte di resistenza al fuoco REI predeterminata e dotate di congegno di autochiusura”. 

Per la scala a prova di fumo e per la scala a prova di fumo interna varia sostanzialmente la modalità di accesso. In sintesi, la scala a prova di fumo è una “scala in vano costituente compartimento antincendio avente accesso per ogni piano - mediante porte di resistenza al fuoco almeno RE predeterminata e dotate di congegno di autochiusura - da spazio scoperto o da disimpegno aperto per almeno un lato su spazio scoperto dotato di parapetto a giorno”, mentre per scala a prova di fumo interna è da intendersi una “scala in vano costituente compartimento antincendio avente accesso, per ogni piano, da filtro a prova di fumo”.

Giova a questo punto rammentare la definizione di filtro a prova di fumo secondo il DM 30 novembre 1983, che sarà oggetto di rivisitazione all’interno del codice di prevenzione incendi, che, a sua volta, ha dettagliato il concetto di “filtro” e di “filtro a prova di fumo”. In particolare, per il predetto Decreto, il filtro a prova di fumo è un “vano delimitato da strutture con resistenza al fuoco REI predeterminata, e comunque non inferiore a 60, dotato di due o più porte munite di congegni di autochiusura con resistenza al fuoco REI predeterminata, e comunque non inferiore a 60, con camino di ventilazione di sezione adeguata e comunque non inferiore a 0,10 mq sfociante al di sopra della copertura dell'edificio, oppure vano con le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco e mantenuto in sovrappressione ad almeno 0,3 mbar, anche in condizioni di emergenza, oppure aerato direttamente verso l'esterno con aperture libere di superficie non inferiore a 1 mq con esclusione di condotti”.

In ultimo, il DM 30 novembre 1983 contempla anche la scala di sicurezza esterna, definita come “scala totalmente esterna, rispetto al fabbricato servito, munita di parapetto regolamentare e di altre caratteristiche stabilite dalla norma”. In relazione al riferimento ad altre norme per la identificazione delle caratteristiche della scala di sicurezza esterna, giova evidenziare che alcune regole tecniche di prevenzione incendi hanno disciplinato in tal senso la predetta tipologia di scala.

Si pensi, ad esempio, al DM 19 agosto 1996 sui locali di intrattenimento e di pubblico o al DM 18 settembre 2002 sulle strutture sanitarie pubbliche e private, dove si possono rinvenire elementi utili ai fini di una compiuta caratterizzazione della scala di sicurezza esterna. A titolo esemplificativo, dal DM 19 agosto 1996 è possibile derivare le seguenti peculiarità richieste per le scale di sicurezza esterne all’interno delle attività rientranti nel campo di applicazione del Decreto:

• devono essere realizzate con materiali di classe 0 di reazione al fuoco;

• la parete esterna dell’edificio su cui è collocata la scala, compresi gli eventuali infissi, deve possedere, per una larghezza pari alla proiezione della scala, incrementata di 2,5 m per ogni lato, requisiti di resistenza al fuoco almeno REI 60. In alternativa la scala esterna deve distaccarsi di 2,5 m dalle pareti dell’edificio e collegarsi alle porte di piano tramite passerelle protette con setti laterali, a tutta altezza, aventi requisiti di resistenza al fuoco pari a quanto sopra indicato.

Si precisa inoltre che, ad esempio, il DM 27 luglio 2010 sulle attività commerciali ha leggermente modificato alcuni aspetti richiamati nel DM 19 agosto 1996, recando “materiali incombustibili” in luogo di “materiali di classe 0 di reazione al fuoco” ed aggiornando le caratteristiche di resistenza al fuoco della parete esterna in “REI/EI 60” invece di “REI 60”.

Come poi rimarcato, ad esempio, dal DM 18 settembre 2002 e dal DM 27 luglio 2010, e come peraltro già indicato nel DM 30 novembre 1983, viene richiesto in maniera esplicita il “parapetto regolamentare”, per le cui caratteristiche si può far riferimento all’Allegato 4 “Requisiti dei luoghi di lavoro” del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., il quale al punto 1.7 “Scale”, chiarisce che, agli effetti del Decreto, è considerato normale un parapetto che:

• “sia costruito con materiale rigido e resistente in buono stato di conservazione;

• abbia una altezza utile di almeno un metro;

• sia costituito da almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa metà distanza fra quello superiore ed il pavimento;

• sia costruito e fissato in modo da poter resistere, nell’insieme ed in ogni sua parte, al massimo sforzo cui può essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione.”

In caso poi di “parapetto normale con arresto al piede”, il parapetto come prima descritto è integrato con una fascia continua che poggia sul piano di calpestio ed alta almeno 15 cm.

Il D.Lgs. 81/08 qualifica come equivalenti ai predetti parapetti altri sistemi quali ringhiere, balaustre, muri e simili che assicurano condizioni di sicurezza contro la caduta verso i lati aperti non inferiori a quelle specificate per i parapetti.

Caratteristiche delle scale: attenzione alla specifica attività

In molte regole tecniche di prevenzione incendi, è possibile poi individuare ulteriori misure tecniche ed architettoniche richieste per le scale, finalizzate alla sicurezza antincendio. Talvolta le misure in parola coincidono, ma in diversi casi si discostano leggermente o addirittura significativamente, richiamando quindi ad una attenta e specifica applicazione delle stesse sulla scorta della particolare attività che si sta esaminando.

A titolo esemplificativo, si richiamano alcuni aspetti di merito declinati nel già citato DM 27 luglio 2010, anche per un utile confronto con i dettami del codice di prevenzione incedi di cui si dirà in seguito:

• tutte le scale facenti parte del sistema di vie di esodo devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto previsto al punto 3.1 del Decreto (punto sui requisiti richiesti di resistenza al fuoco per le strutture portanti e per gli elementi di compartimentazione);

• le rampe delle scale devono essere rettilinee, avere non meno di tre gradini e non più di quindici. I gradini devono essere a pianta rettangolare, di alzata e pedata costanti, rispettivamente non superiore a 17 cm e non inferiore a 30 cm;

• sono ammesse rampe non rettilinee, a condizione che vi siano pianerottoli di riposo almeno ogni quindici gradini e che la pedata del gradino sia di almeno 30 cm, misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno;

• i vani scala di tipo protetto devono essere provvisti di aperture di aerazione in sommità di superficie non inferiore ad 1 m2, con sistema di apertura degli infissi comandato sia automaticamente da rivelatori di incendio che manualmente mediante dispositivo posto in prossimità dell’entrata alla scala, in posizione segnalata;

• nessuna sporgenza deve esistere nelle pareti delle scale per un'altezza di 2 m dal piano di calpestio;

• i corrimano lungo le pareti non devono sporgere più di 8 cm e le loro estremità devono essere arrotondate verso il basso o rientrare, con raccordo, verso le pareti stesse;

• le scale di larghezza superiore a 3 m devono essere dotate di corrimano centrale; 

• qualora le scale siano aperte su uno o entrambi i lati, devono avere ringhiere o balaustre alte almeno 1 m, atte a sopportare le sollecitazioni derivanti da un rapido deflusso in situazioni di emergenza o di panico.

Le scale d'esodo nel Codice di Prevenzione Incendi

Come noto, l’introduzione del codice di prevenzione incendi ha sancito un passaggio epocale nell’ambito della progettazione antincendio: tale dispositivo rappresenta ormai il riferimento unico per progettare, ai fini antincendio, la quasi totalità delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, di cui al DPR 151/2011, e di certo quelle sprovviste di regola tecnica verticale di tipo tradizionale.

Tale condizione ha consentito l’applicazione trasversale a tutte le attività di criteri e principi tecnici di prevenzione incendi disciplinati in unico testo di riferimento, la cui impostazione è fondata su principi, tra gli altri, di “generalità” e “semplicità”. Giova altresì rammentare che, tra i principi su cui si basa il codice, compare anche il principio di “standardizzazione ed integrazione”, per il quale il codice adotta un linguaggio conforme agli standard internazionali ed integra le disposizioni derivanti dai documenti preesistenti della prevenzione incendi italiana.  

Quanto sopra può comprendersi anche nel caso specifico della progettazione delle scale appartenenti al sistema d’esodo.

Nel codice, oltre a rinvenire la definizione di scala d’esodo (scala appartenente al sistema d’esodo), è possibile desumere il preciso fine di enunciare talune qualificazioni applicabili anche alle scale, ovvero:

di tipo protetto (o protetto): qualificazione di un volume dell’attività costituente compartimento antincendio (es. scala protetta);

di tipo a prova di fumo (o a prova di fumo): capacità di un compartimento di limitare l’ingresso di fumo generato da incendio che si sviluppi in compartimenti comunicanti (es. scala a prova di fumo);

di tipo esterno (o esterno): qualificazione di una porzione dell’attività esterna all’opera da costruzione, con caratteristiche tali da contrastare temporaneamente la propagazione dell’incendio proveniente dall’opera da costruzione (es. scala esterna).

Per quanto attiene, in particolare, alla scala a prova di fumo, nel capitolo S.3 “Compartimentazione” del codice sono declinate le caratteristiche che deve possedere il compartimento a prova di fumo, quale, ad esempio, la scala a prova di fumo.

In dettaglio, tale compartimento antincendio deve avere una delle misure aggiuntive previste al paragrafo S.3.5.3 “Compartimento a prova di fumo” del capitolo S.3 per assicurare la protezione dall’ingresso del fumo. Tra le misure segnalate compare anche la soluzione della separazione con filtro a prova di fumo dai compartimenti comunicanti da cui si deve assicurare la protezione dal fumo. La definizione e la caratterizzazione del “filtro a prova di fumo” devono però essere inquadrate nell’ambito del codice di prevenzione incendi, dovendosi infatti rilevare un approccio alla tematica diversa dal DM 30 novembre 1983.

Innanzitutto, ai sensi del codice di prevenzione incendi, il filtro a prova di fumo è un filtro avente i requisiti di compartimento antincendio a prova di fumo. Il codice infatti introduce la definizione di filtro, quale compartimento antincendio dove è trascurabile l’avvio e lo sviluppo dell’incendio per il ridotto carico di incendio e l’assenza di inneschi efficaci. Come poi declinato nel paragrafo S.3.5.4 “Filtro” del capitolo S.3 del codice, nel filtro è ammessa la presenza di attività quali reception, sale d’attesa, portinerie e, ad esempio, di apparecchiature elettriche limitate; inoltre, il filtro deve avere determinati requisiti:

• classe di resistenza al fuoco ≥ 30 minuti;

• due o più chiusure dei varchi almeno E30-Sa;

• carico di incendio specifico qf ≤ 50 MJ/m2;

• non vi si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose;

• non vi si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.

Il filtro a prova di fumo, invece, qualora monopiano e di superficie lorda ridotta, può essere un filtro (come sopra descritto) con una delle ulteriori caratteristiche di cui appresso:

• mantenuto in sovrappressione, ad almeno 30 Pa in condizioni di emergenza, da specifico sistema progettato, realizzato e gestito secondo la regola dell’arte;

• dotato di camino per lo smaltimento dei fumi d’incendio e di ripresa d’aria dall’esterno, adeguatamente progettati e di sezione ≥ 0,10 m2;

• areato direttamente verso l’esterno con aperture di superficie utile complessiva ≥ 1 m2. Tali aperture devono essere permanentemente aperte o dotate di chiusure apribili in modo automatico in caso di incendio. È escluso l’impiego di condotti.

Per il filtro a prova di fumo sono ammessi varchi con chiusure E30.

È evidente quindi come sia l’approccio alla trattazione del tema sia la caratterizzazione complessiva del filtro a prova di fumo acquisiscano, nel codice di prevenzione incendi, un livello di dettaglio decisamente più approfondito.

Ciò premesso, il codice analizza le caratteristiche delle vie d’esodo protette, rimarcando che i percorsi d’esodo protetti (es. scale) devono essere inseriti in vani protetti ad essi dedicati, con la possibilità di prevedere impianti tecnologici e di servizi ausiliari al funzionamento dell’attività. In particolare poi, le scale protette devono condurre in luogo sicuro direttamente o almeno tramite percorso d’esodo protetto.

Per le vie d’esodo a prova di fumo, si ribadisce che i percorsi d’esodo a prova di fumo devo essere inseriti in vani a prova di fumo dedicati, con la possibilità, anche in questo caso, di presenza di impianti della tipologia indicata per il caso dei vani protetti. Per quanto attiene poi alle scale a prova di fumo, il codice stabilisce che le scale d’esodo a prova di fumo devono condurre in luogo sicuro direttamente o tramite percorso d’esodo a prova di fumo (in caso di percorso di esodo protetto, l’intera via di esodo è considerabile quale via d’esodo protetta).

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