Una inadeguata qualificazione delle macchine comporta la revoca dai finanziamenti richiesti
L'aderenza delle caratteristiche tecniche delle macchine agli obiettivi e ai requisiti dei bandi pubblici rappresenta un elemento essenziale per garantire l'accesso ai contributi e la conformità normativa. In questo contesto, la corrispondenza tra le specifiche tecniche delle attrezzature e le finalità espresse nei bandi è fondamentale per evitare esclusioni o revoche dei finanziamenti. La sentenza del TAR Abruzzo ha affermato la legittimità del diniego di finanziamento a causa di un’inadeguata qualificazione delle macchine, evidenziando come la corretta interpretazione delle funzioni principali delle attrezzature sia determinante per l’ammissibilità.
L’importanza della conformità delle macchine agli obiettivi dei bandi pubblici
Nel quadro delle politiche di sostegno all’innovazione tecnologica, numerosi bandi pubblici prevedono l’erogazione di contributi finalizzati all’acquisto di macchinari e attrezzature con specifiche caratteristiche tecniche. Assume, quindi, rilievo centrale la corrispondenza tra le caratteristiche tecniche delle macchine oggetto di agevolazione e le finalità espresse dal bando.
Le finalità dei bandi possono riguardare temi vari come:
- la riduzione dell’impatto ambientale dei processi produttivi;
- l’incremento dell’efficienza energetica;
- l’automazione di determinate fasi operative;
- il miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro.
Quindi la macchina oggetto di incentivo dovrà possedere determinati requisiti tecnici, coerenti con le definizioni fornite dalle linee guida operative dell’ente erogatore e dalla normativa di riferimento.
La coerenza tra macchina e bando deve essere descritta in modo chiaro, verificabile e congruente con quanto richiesto.
In questo senso, la documentazione tecnica, quale manuali d’uso, schede tecniche, dichiarazioni di conformità assumono un ruolo determinante nel dimostrare l’aderenza dell’investimento ai criteri previsti dal bando.
Tale corrispondenza riveste un ruolo essenziale in quanto può determinare l’impossibilità di accesso al bando o anche una revoca del contributo in caso di incongruenza. Ne consegue la necessità, per i soggetti beneficiari, di un’attenta valutazione della scelta delle macchine, in modo da garantire trasparenza, tracciabilità e solidità giuridica all’intero procedimento.
Ulteriori delucidazioni provengono dalla recente sentenza del TAR per l’Abruzzo che rappresenta un precedente utile per le imprese che intendano partecipare a bandi INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) per l’acquisto di nuove attrezzature, sostenendo che la corrispondenza tra caratteristiche tecniche delle macchine e finalità del bando deve essere chiara e documentata senza forzature interpretative.
Le caratteristiche tecniche delle attrezzature determinano l’ammissibilità ai finanziamenti
Il TAR per l’Abruzzo, con la sentenza n. 135/2025, si è pronunciato sul ricorso presentato da una società di costruzioni contro l’INAIL, a causa del diniego parziale di una richiesta di finanziamento per l’acquisto di macchinari destinati al miglioramento delle condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Nel 2017, la Direzione Regionale Abruzzo dell’INAIL, pubblicò un avviso pubblico, volto a incentivare le imprese a realizzare interventi per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi.
Nel 2018, la società di costruzioni ha presentato la domanda di contributo, motivando l’istanza con l’intenzione di ridurre il rischio da movimentazione manuale tramite l’acquisto di macchinari specifici. Tuttavia, a seguito di interlocuzioni tra la sede INAIL di Teramo e la società, l’Ente ritenne non ammissibili al finanziamento per le due macchine richieste. Secondo l’INAIL, infatti, tali attrezzature erano classificate come macchine movimento terra, destinate principalmente allo scavo e al trasporto di materiali sfusi, e non come carrelli progettati per la movimentazione di unità di carico secondo le norme tecniche EN 3691, EN 474 e EN ISO 6165.
La società ricorrente contestava tale interpretazione, sostenendo che le macchine in questione fossero dotate di caratteristiche tecniche e accessori, come le forche, che ne permettevano l’impiego per il sollevamento e trasporto di carichi.
Il Collegio giudicante del tribunale amministrativo ha invece giudicato legittima la decisione dell’INAIL, ritenendo che “(…) le macchine per cui parte ricorrente ha richiesto il finanziamento hanno come principale funzione lo scavo ed il movimento terra o di materiali sfusi e, dunque, non risultano ammissibili al finanziamento atteso che risultano ammissibili al predetto finanziamento unicamente gli acquisiti di macchine che consentono il sollevamento di “unità di carico e non materiali sfusi” ma tale tesi, secondo parte ricorrente, sarebbe errata in quanto si porrebbe in contrasto con quanto previsto dall’Avviso pubblico, almeno secondo la lettura dello stesso che fornisce la predetta parte ricorrente.”
Le macchine oggetto della richiesta non potevano essere considerate carrelli ai sensi della normativa richiamata nell’Avviso pubblico. Le funzioni principali di scavo e trasporto materiali sfusi ne escludevano la qualificazione tra le attrezzature finanziabili. In altri termini, anche se le macchine presentavano caratteristiche ausiliarie compatibili con le attività di sollevamento, esse non erano progettate con tale finalità come funzione principale, requisito ritenuto dirimente ai fini dell’ammissibilità.
Il TAR ha quindi respinto integralmente il ricorso, confermando la piena legittimità dell’operato dell’INAIL, sottolineando l’importanza di rispettare rigorosamente i requisiti tecnici previsti dagli avvisi pubblici per l’accesso agli incentivi, soprattutto in un ambito delicato come quello della sicurezza sul lavoro, dove l’idoneità dei mezzi utilizzati incide direttamente sulla tutela della salute dei lavoratori.
LA SENTENZA DEL TAR ABRUZZO È SCARICABILE IN ALLEGATO.

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