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Veranda sul balcone: è ristrutturazione edilizia pesante e serve il permesso di costruire

Tar Toscana: serve il permesso di costruire per la chiusura di un balcone o di una terrazza, con conseguente realizzazione di una veranda

Veranda sul balcone: tornano sempre...

Era un po' che non scrivevamo di verande sul balcone? Poco male, la giustizia amministrativa ci torna con cadenza frequente e infatti il Tar Toscana, nella pronuncia 897/2021 del 12 giugno scorso, riferita ad un'ordinanza di demolizione per opere realizzate senza permesso di costruire.

I proprietari di una villetta hanno impugnato, nello specifico, l'ordinanza del comune con la quale erano stati loro ingiunti la demolizione del volume ricavato dalla chiusura di una terrazza aggettante tramite l’installazione di una struttura in metallo con porta di accesso e finestre scorrevoli, nonché il pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 33 dpr 380/2001, nella misura di euro 1.033,00.

Secondo loro, il manufatto non darebbe luogo ad aumento di volumetria o di superficie coperta, né alla creazione o modificazione di un organismo edilizio, e neppure all’alterazione del prospetto o della sagoma dell’edificio, dovendosi piuttosto qualificare come arredo esterno non necessitante di alcun titolo abilitativo.

 

La chiusura di un balcone

Il Tar respinge il ricorso: la chiusura di un balcone o di una terrazza, comunque realizzata, comporta un incremento di volume e superficie utile che si accompagna alla modifica di sagoma e prospetto dell’edificio cui il manufatto accede.

Veranda sul balcone: è ristrutturazione edilizia pesante e serve il permesso di costruire

La definizione di veranda

I giudici amministrativi sottolineano che risponde alla definizione anche normativa di “veranda”, cioè di quel locale o spazio coperto “ricavato delimitando con infissi vetrati, parzialmente o totalmente apribili, spazi accessori quali una loggia o portico, una terrazza o parte di essa, un balcone (sottostante o meno ad altro balcone o sporto di gronda), una tettoia direttamente accessibile da una unità immobiliare, o parte di essa” (così l’allegato A, parte II, del regolamento regionale toscano n. 64/R/2013, recante parametri urbanistici ed edilizi uniformi per il governo del territorio in attuazione dell’art. 144 della l.r. n. 1/2005, applicabile ratione temporis).

L’intervento va pertanto qualificato in termini di ristrutturazione edilizia “pesante” che necessita del preventivo rilascio del permesso di costruire e al quale non può riconoscersi natura pertinenziale, costituendo la veranda un nuovo ambiente autonomamente utilizzabile che va ad aggregarsi ad un preesistente organismo edilizio (per tutte, cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. II, 23 ottobre 2020, n. 6432; id., sez. II, 12 febbraio 2020, n. 1092; id., sez. VI, 4 ottobre 2019, n. 6720; id., sez. VI, 9 ottobre 2018, n. 5801).

I ricorrenti del resto non contestano le caratteristiche del manufatto, che, come si legge nel provvedimento impugnato, presenta dimensioni in pianta di 6,10 x 1,80 m e altezza di 2,70, per circa 11 mq di superficie e circa 30 mq di volume, vale a dire una consistenza in assoluto tutt’altro che irrisoria.

La mancanza del titolo legittimante l’intervento di ristrutturazione, evidenziata dal provvedimento, è sanzionata con la demolizione ex art. 33 del dpr 380/2001 e dall’omologo art. 199 l.r. toscana n. 65/2014.

Infine, evidenzia il Tar, le opere ricadono in zona paesaggisticamente vincolata e quindi la mancanza della relativa autorizzazione – parimenti contestata ai ricorrenti – legittima l’ordine di ripristino impartito dal Comune resistente anche ai sensi dell’art. 167 d.lgs. n. 42/2004, oltre a giustificare la sanzione pecuniaria di cui agli stessi artt. 33 d.P.R. n. 380/2001 e 199 l.r. n. 65/2014.

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