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Veneto: approvato il “Terzo piano casa”

Approvata nel corso della Giunta dello scorso 28 ottobre 2014 la circolare definitiva del “terzo piano casa”. Fornite indicazioni per chiarire dubbi interpretativi nell’applicazione delle nuove norme.

Il Consiglio regionale del Veneto con la legge regionale 29 Novembre 2013, n. 32 avente ad oggetto “Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia” ha apportato alcune rilevanti modifiche alla legge regionale n. 14/2009, meglio conosciuta come “piano casa”.
Sul punto va precisato che la legge regionale n. 32/2013 non ha introdotto nell’ordinamento giuridico un “nuovo piano casa” bensì ha apportato alcuni correttivi a quello disciplinato dalla citata legge regionale n. 14/2009, facendo ovviamente salve le vigenti disposizioni di tutela dell’ambiente e del paesaggio.
Trattandosi di un testo complesso, con la circolare vengono fornite alcune indicazioni al fine di superare eventuali dubbi interpretativi e rendere uniforme l’applicazione delle norme di nuova introduzione.

Occorre inoltre evidenziare che, ai sensi dell’art. 14, comma 1, della citata legge regionale n. 32/2013 la presente circolare sostituisce le precedenti che non trovano pertanto più applicazione.

Nella circolare si chiarisce che gli edifici oggetto di intervento di cui alla presente legge devono ovviamente essere stati realizzati in base a regolare titolo abilitativo, atteso che gli interventi edilizi consentiti dalla legge in esame non implicano alcuna forma di condono o sanatoria. Vanno considerati legittimi anche gli edifici costruiti anteriormente al 1967, pur in assenza di titolo abilitativo, laddove il medesimo non fosse espressamente richiesto dagli strumenti urbanistici locali.

Per quanto riguarda invece gli incrementi volumetrici realizzabili ai sensi del “piano casa”, questi non sono autonomamente cedibili come crediti edilizi, ma ciò non impedisce che possano essere ceduti i manufatti ai quali tali incrementi danno origine.
La cessione può tuttavia avere per oggetto soltanto il volume edificato nel rispetto della normativa vigente; nell’ambito della normativa vigente particolare attenzione va posta all’articolo 1477 Codice Civile in relazione all’agibilità dell’edifico attraverso la quale i Comuni devono verificare l’avvenuta osservanza della conformità dell’opera al progetto approvato, secondo anche quanto previsto dall’articolo 25, comma 1, lett. b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, nonché il rispetto della normativa del piano casa.