Semplificazione
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Terre e rocce da scavo: si procede per la semplificazione

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in prima lettura il testo del decreto che, in attuazione dell’art. 8 del D.L. 133/2014 reca le nuove disposizioni di riordino e di semplificazione in tema di “terre e rocce da scavo”.

Arriva la Scia per la gestione delle terre e rocce da scavo

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in prima lettura il testo del decreto che, in attuazione dell’art. 8 del D.L. 133/2014 reca le nuove disposizioni di riordino e di semplificazione in tema di “terre e rocce da scavo”.

La novità più importante che arriva la Scia per la gestione delle terre e rocce da scavo: per avviare la gestione dello smarino non sarà più necessario attendere le autorizzazioni, ma basterà aspettare 90 giorni dopo il deposito della domanda. Con questo approccio - se verrà approvato in sede finale - tutto viene riorganizzato in un unico testo: ci saranno regole semplificate per i cantieri sotto i 6mila metri cubi, tempi certi di risposta per le amministrazioni che hanno il compito di fare le analisi, deregolamentazioni per la fase di trasporto dei materiali, aggiustamenti per gli inerti, chiarimenti di tutte le definizioni.

La proposta di regolamentazione sarà ora sottoposta ad una fase di consultazione pubblica per la durata di 30 giorni, all’esito della quale (nei 30 giorni successivi al termine della consultazione) il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio pubblicherà eventuali controdeduzioni.

CRITERI DELLA DELEGA CONTENUTA NEL D.L. 133/2014
Al fine di agevolare la realizzazione degli interventi che comportano la gestione di terre e rocce da scavo, l’art. 8 del D.L. 133/2014 ha fatto rinvio ad un decreto concernente l’adozione di nuove disposizioni di riordino e di semplificazione della materia in base ai seguenti principi e criteri direttivi ivi indicati.

ELEMENTI DI SEMPLIFICAZIONE INTRODOTTI
Per realizzare l’obiettivo della semplificazione stabilito dalla norma di delega, lo schema di regolamento in esame, rispetto alla normativa vigente, prevede in estrema sintesi quanto segue.

Classificazione dei Cantieri
Sono considerati di piccole dimensioni tutti i cantieri che non superano i 6mila metri cubi totali. Viene, così, creata anche una classe intermedia: quella dei cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a Via e Aia. Sono i cantieri sopra i 6mila metri cubi che non sono sottoposti a procedure di valutazione di impatto ambientale.

Materiali lapidei - Si prevede l’esclusione dei “residui della lavorazione dei materiali lapidei” dalla nozione di “terre e rocce da scavo”. La mancata inclusione di tali residui nelle terre e rocce da scavo è una semplificazione in quanto consentirà agli operatori del settore di poter qualificare tali residui come sottoprodotti in presenza delle condizioni di legge.

Deposito intermedio - Viene introdotta una disciplina più chiara e dettagliata del deposito intermedio delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti. In particolare, in aggiunta a requisiti analoghi a quelli già previsti dal D.M. 161/2012, è stabilito che il sito in cui può avvenire il deposito intermedio deve rientrare nella medesima classe di destinazione d’uso urbanistica del sito di produzione, onde evitare che il deposito intermedio possa essere impropriamente veicolo per un trasferimento di agenti contaminanti. Come già accade, il deposito intermedio non può avere durata superiore alla durata del Piano di utilizzo e, decorso tale periodo, viene meno la qualifica quale sottoprodotto, con conseguente obbligo di piena applicazione delle disposizioni sui rifiuti di cui al D. Leg.vo 152/2006.

Comunicazione preventiva trasporto - Si prevede l’eliminazione dell’obbligo di comunicazione preventiva all’Autorità competente di ogni trasporto avente ad oggetto terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti generate nei cantieri di grandi dimensioni (obbligo attualmente previsto nella prima parte dell’Allegato VI al D.M. 161/2012).

Procedura di qualificazione come sottoprodotti - Viene introdotta una procedura più spedita per attestare che le terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni soddisfano i requisiti stabiliti dalle norme europee e nazionali per essere qualificate come sottoprodotti. Tale procedura, che opera con meccanismi analoghi a quelli della Segnalazione certificata di inizio attività non subordina più la gestione e l’utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti alla preventiva approvazione del Piano di utilizzo da parte dell’autorità competente, ma prevede che il proponente, decorsi 90 giorni dalla presentazione del piano di utilizzo all'Autorità competente, possa avviare la gestione delle terre e rocce da scavo nel rispetto del Piano di utilizzo.

Modifiche al Piano di utilizzo - Viene introdotta una procedura più spedita per apportare “modifiche sostanziali” al Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto generate nei cantieri di grandi dimensioni. La speditezza deriva dall’aver eliminato la necessaria preventiva approvazione del Piano di utilizzo modificato. Tale previsione semplifica quella vigente, anche sotto il profilo degli effetti, in quanto, nel caso di una modifica riguardante il quantitativo che non sia regolarmente comunicata, consente di qualificare sottoprodotti almeno il quantitativo delle terre e rocce gestite in conformità al Piano; la norma prevede infatti che solo per le quantità eccedenti scatterà l’obbligo di gestirle come rifiuti.

Proroga del Piano di utilizzo - Si prevede la possibilità di prorogare di un anno la durata del Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni, tramite una comunicazione al Comune e all’ARPA/APPA competente (tale possibilità non è prevista nel D.M. 161/2012, che prevede solo la possibilità di apportare modifiche sostanziali).

Attività di analisi delle ARPA/APPA - Sono previsti tempi certi, pari a 60 giorni, per lo svolgimento delle attività di analisi affidate alle ARPA/APPA per la verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati nel Piano di utilizzo delle le terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni.

Modifica o proroga del Piano di utilizzo nei piccoli cantieri - Si prevede la possibilità di apportare modifiche sostanziali o di prorogare il Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo - generate in cantieri di piccole dimensioni o in cantieri di grandi dimensioni relativi ad opere non sottoposte a VIA o AIA - con una procedura estremamente semplice, che si sostanzia in una comunicazione.

Deposito temporaneo terre e rocce qualificate rifiuti - Viene introdotta una disciplina specifica per il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti, che tiene conto delle peculiarità proprie di questa tipologia di rifiuto prevedendo pertanto quantità massime ammesse al deposito superiori a quelle ordinariamente previste nel D. Leg.vo 152/2006, che invece risulta applicabile indistintamente a tutte le tipologie di rifiuti.

Siti oggetto di bonifica - Sono introdotte nuove condizioni in presenza delle quali è consentito l’utilizzo, all’interno di un sito oggetto di bonifica, delle terre e rocce ivi scavate, estendendo il regime semplificato già previsto dall'art. 34 del D.L. 133/2014. Altresì sono previste procedure uniche per gli scavi e la caratterizzazione dei terreni generati dalle opere da realizzare nei siti oggetto di bonifica. In estrema sintesi, le nuove disposizioni estendono l’applicazione delle procedure attualmente previste dal menzionato art. 34 del D.L. 133/2014 a tutti i siti nei quali sia attivato un procedimento di bonifica, con l’obiettivo di garantire agli operatori un riferimento normativo unico chiaro che consenta loro di realizzare opere anche in detti siti.

Utilizzo in sito nell’ambito di opere sottoposte a VIA - Viene introdotta una specifica procedura per l’utilizzo in sito delle terre e rocce escluse dal campo di applicazione dei rifiuti e prodotte nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a Valutazione di impatto ambientale.

Garanzie finanziarie - Lo schema di regolamento non ha previsto la necessità di idonee garanzie finanziarie qualora l’opera di progettazione e il relativo Piano di utilizzo non vadano a buon fine (come attualmente previsto dall’art. 4, comma 3, del D.M. 161/2012). Tale disposizione non è stata confermata in quanto non prevista dalla vigente normativa europea e non giustificata da esigenze di tutela ambientale e sanitaria.

Abrogazioni - A decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento sarà abrogato il D.M. 161/2012 e tutte le altre norme di riferimento sulla materia (cfr. art. 31 dello schema di regolamento).