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Autorizzazione paesaggistica: si va verso un regime semplificato per gli interventi minori

Autorizzazione paesaggistica: si va verso un regime semplificato per gli interventi minori

Il decreto approvato dal Governo esclude dall’obbligo dell’eventuale autorizzazione paesaggistica gli interventi di miglioramento energetico e sismico, gli ascensori, le tende, le insegne, le installazioni dei pannelli solari/fotovoltaici, le sostituzioni di cancelli e recinzioni e numerosi altri piccoli interventi di nessun impatto sul paesaggio.
31 gli interventi completamente liberalizzati e 42 le tipologie di opere soggette invece ad una "nuova" autorizzazione paesaggistica semplificata da concludersi in 60 giorni.
 
Con  l'ok del Governo arrivano semplificazioni anche nel campo delle autorizzazioni paesaggistiche liberalizzando completamente dal nullaosta tutta una serie di piccoli interventi di nessun impatto per il paesaggio e una procedura semplificata per quelli di lieve impatto. 
 
I PICCOLI INTERVENTI. Secondo il decreto approvato dal Governo per tutti gli interventi di interventi di miglioramento energetico, sismico o destinati all'eliminazione di barriere architettoniche (inclusi gli ascensori) che non alterano l'aspetto degli edifici non sarà più prevista l’autorizzazione paesaggistica.
La semplificazione si estende anche alle tende o insegne a corredo dei negozi, alle opere da realizzare nel sottosuolo, alla installazione di pannelli solari/fotovoltaici sul tetto e ancora sostituzione di cancelli e recinzioni o realizzazione di strutture temporanee per manifestazioni ed eventi che non superino la durata di 120 giorni L’elenco completo e dettagliato degli interventi liberi dal nullaosta è contenuto nell’allegato a del decreto.
 
INTERVENTI A NULLOSTA SEMPLIFICATO. Nello stesso decreto presente anche un elenco di 42 interventi che determinano lievi impatti sul paesaggio e che necessitano invece del cosiddetto nullaosta semplificato, da rilasciare nel termine “tassativo” di 60 giorni.
Per questi interventi di lieve impatto non solo una procedura rapida ma anche un modello standard per presentare la richiesta e una scheda di relazione paesaggistica semplificata, che sarà l'unico modello da presentare a corredo dell'istanza.
Tra gli interventi a regime semplificato (l’elenco completo e dettagliato è contenuto nell’allegato B del decreto) rientrano le opere con aumenti di volume fino al 10% degli edifici e che non alterano le caratteristiche del fabbricato, gli interventi antisismici, di miglioramento energetico o anti barriere-architettoniche che comportano innovazione sulla sagoma dell'edificio e anche la realizzazione di tettoie, porticati, chiostri da giardino permanenti, purché non superino la superficie di 30 mq. Nell'elenco anche opere a servizio di capannoni o dehors di ristoranti.
 
L’ITER SEMPLIFICATO. Per gli interventi dell’Allegato B l’iter procedurale prevede che la PA (Regione, Comune, ente parco ecc.) entro 30 giorni valuti la compatibilità paesaggistica dell'intervento e se necessario richieda, una solo volta, eventuali integrazioni documentali che sospendono il termine.
Resta comunque fissato in 60 giorni il termine massimo per la conclusione del procedimento, al termine del quale, senza che venga comunicato alcun provvedimento, scatta il silenzio-indampimento sanzionabile sia in termini di ritardo che di responsabilità dei funzionari pubblici. Eliminata anche la necessità di una verifica preliminare di compatibilità urbanistico-edilizia dell'intervento.

APPLICAZIONE. Secondo il decreto la nuova regolamentazione dovrà applicarsi da subito nelle Regioni a statuto ordinario mentre quelle a statuto speciale avranno 180 giorni di tempo per emanare norme proprie ispirate ai principi del decreto. Le norme sugli interventi liberi si applicano comunque da subito «in tutto il territorio nazionale.