Data Pubblicazione:

Servizi di ingegneria e architettura: partecipano alle gare anche geometri e tecnici diplomati

Il Consiglio di Stato ha reso parere positivo al decreto del MIT, attuativo del Codice Appalti e delle linee guide Anac sui servizi di architettura e di ingegneria e l'individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti alle gare di progettazione

Il Consiglio di Stato ha reso parere positivo al decreto del MIT, attuativo del Codice Appalti e delle linee guide Anac sui servizi di architettura e di ingegneria e l'individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti alle gare di progettazione. Chieste precisazioni sui direttori tecnici delle società di ingegneria, sulle incompatibilità dei professionisti e sul giovane professionista

Anche i geometri e i soggetti in possesso di altri diplomi tecnici attinenti alla tipologia dei servizi da affidare potranno partecipare alle gare di ingegneria e architettura previste in base al Nuovo Codice Appalti (d.lgs 50/2016).

Il Consiglio di Stato, infatti, ha reso parere favorevole (n.2285 del 3/11) allo schema di decreto attuativo del MIT, che recepisce le linee guida ANAC sui servizi di ingegneria e architettura e stabilisce l’individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti alle gare di progettazione.

Le principali specifiche del decreto
Lo schema di decreto del MIT, nello specifico, reca la “definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell’art. 24, commi 2 e 5 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50”.

Inoltre, il provvedimento prevede alcune disposizioni generali che innovano la disciplina previgente:

  • in relazione ai requisiti individuati dal decreto, che devono essere indicati “per tutti i soggetti che partecipano alle gare e non soltanto per le società di ingegneria, come in precedenza previsto;
  • in relazione ai “criteri per la partecipazione dei giovani professionisti” ai bandi e alle gare per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria, non individuati in precedenza;
  • per quanto concerne l’introduzione, fra i soggetti che possono partecipare alle succitate procedure, dei “tecnici non laureati”, esclusi dalla partecipazione a queste ultime in base alla previgente disciplina.

Più nello specifico, vediamo le regole principali per i professionisti e le società:

  • obbligo di risultare in possesso della laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all’attività prevalente oggetto del bando di gara;
  • nelle procedure di affidamento che non richiedono il possesso della laurea, è necessario avere il diploma di geometra o un altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare;
  • a prescindere dal titolo di studio richiesto, i professionisti devono essere abilitati all’esercizio della professione ed iscritti al relativo Albo professionale o, in alternativa, essere abilitati all’esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell’Unione Europea di appartenenza;
  • è vietata la partecipazione in forma singola ad una gara in cui concorre anche una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista fa parte;
  • le società di professionisti devono essere costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi Albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali. Devono inoltre indicare l’organigramma aggiornato comprendente i soci, gli amministratori, i dipendenti e i consulenti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche e di controllo della qualità;
  • le società di ingegneria devono avere almeno un direttore tecnico che collabori alla definizione delle strategie e controlli le prestazioni dei progettisti.


Anac e Durc
Le società devono comunicare all'Anac:

  • l’atto costitutivo entro trenta giorni dall’adozione
  • l’organigramma entro dieci giorni
  • il fatturato speciale entro trenta giorni dall’approvazione dei bilanci,
  • la delibera di nomina del direttore tecnico entro cinque giorni dall’adozione.


Tutti i dati confluiscono nel casellario informatico dell’Anac e costituiscono una banca dati utilizzabile per eventuali verifiche. Per quel che riguarda gli assolvimenti relativi al Documento Unico di regolarità contributiva - DURC, alle attività delle società di professionisti e di ingegneria si applica il contributo integrativo eventualmente previsto dalle Casse di previdenza de firmatari del progetto e quindi le società dovranno risultare in regola con i versamenti.
 

Il parere e i rilievi più interessanti del Consiglio di Stato
Palazzo Spada ha espresso parere favorevole, ritenendo che le disposizioni del provvedimento normativo “risultano, in linea generale, coerenti con gli obiettivi enunciati dal dicastero proponente ed appaiono adeguate al raggiungimento di tali scopi".

I rilievi più interessanti del Consiglio di Stato riguardano gli articoli 2 e 3, dove il decreto prevede l'incompatibilità per il libero professionista a partecipare a una gara in una serie di casi, come quello in cui "alla stessa gara partecipi una società di professionisti o di ingegneria di cui è socio". Secondo il Consiglio di Stato, sono ipotesi aggiuntive rispetto "a quelle individuate dalla normativa primaria recata dal Codice", all'art. 48 comma 7 e all'art. 80, comma 5. Queste aggiunte, però, non sono accettabili.

Pertanto, si ritiene che le fattispecie d’incompatibilità individuate dal decreto - segnatamente agli art. 2, comma 3, 3, comma 2, 4, comma 5 e 6, comma 3 - “vadano espunte dal testo del decreto stesso e che spetterà al Governo, eventualmente in sede di decreto correttivo del codice, valutare se e come estendere le cause d’incompatibilità di cui all’art. 48, comma 7 del Codice anche alle gare per l’affidamento di incarichi e concorsi di progettazione, oggetto del decreto de quo".

Le motivazioni alla base di tali consigli sono che "appare incongruo prevedere, in via regolamentare, delle fattispecie di incompatibilità ulteriori rispetto a quelle previste in linea generale dalla normativa primaria di riferimento". Il Codice, nel fissare il perimetro del decreto, stabilisce che questo deve individuare i requisiti dei progettisti e non la previsione di singole fattispecie di incompatibilità. A questo, poi, va aggiunto che, in base alle norme europee, "le cause di incompatibilità non dovrebbero consistere in divieti assoluti e aprioristici, come invece previsto dalle disposizioni regolamentari" realizzate dal ministero delle Infrastrutture. Bisogna, infatti, verificare caso per caso se sussistono conflitti di interessi e, se è necessaria un'esclusione, questa andrà adottata come "extrema ratio", nell'ipotesi in cui il conflitto "non sia diversamente risolvibile".

Giovani professionisti
L’art. 9 prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di stabilire punteggi premianti nei bandi di gara per società e consorzi che prevedano la presenza di più di un giovane professionista o che abbiano stipulato convenzioni con istituti universitari. Il Consiglio di Stato osserva che tali regole riguardano il tema della valutazione delle offerte, già disciplinata sia dal Codice che dalle linee guida Anac sui servizi di ingegneria, le quali prevedono che nelle procedure di affidamento degli incarichi di progettazione sia previsto un incremento dei punteggi in caso di presenza di giovani professionisti. Per "evitare duplicazioni normative", si legge nel parere, "la commissione ritiene che l'articolo 9 debba essere espunto dal testo del presente decreto".

In merito all'art.5, invece, che riguarda i raggruppamenti temporanei e prevede che al loro interno ci sia la presenza di almeno un giovane professionista, laureato e abilitato da meno di cinque anni, Palazzo Spada ritiene che non abbiano carattere di obbligo, "in quanto la norma parla soltanto di presenza di un giovane professionista, con evidenti finalità di carattere promozionale", ossia senza imporre prescrizioni insuperabili.

Allegati