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Antisismica: l'edilizia in zone a rischio è sempre assogettata a controlli

Edilizia in zone sismiche: la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima una norma della Regione Abruzzo che esclude dai controlli le opere e costruzioni minori in zone sismiche

Gli interventi realizzati in zone sismiche, anche riferiti ad opere e costruzioni "minori", sono sempre assoggettati alla legislazione statale che 'chiama' un controllo totale. E' quanto ribadito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.60/2017, che ha dichiarato incostituzionale una norma regionale dell'Abruzzo (art.7 legge 12/2015) che approvava modifiche alla legge regionale 28/2011 ("Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche)".

Nello specifico, si è introdotto un articolo, il 19-bis, il quale prevede alla lettera d) del comma 2, che il regolamento attuativo della legge regionale 28/2011 ha anche il compito di definire il contenuto delle "opere minori" nonché di "quelle prive di rilevanza ai fini della pubblica incolumità", da ritenersi esentate sia dal procedimento di autorizzazione preventiva previsto dagli artt. 7 e 8 della legge regionale n.28/2011, sia da quello di preavviso, con contestuale deposito, disciplinato, per le opere ricomprese in zone definite di bassa sismicità, dagli artt. 9 e 10 della stessa legge.

Questa 'aggiunta', per la Consulta, è in contrasto con l'art.117 della Costituzione peché quelle due categorie di immobili non esistono nella disciplina statale per l'edilizia in zone a rischio sismico: pertanto le regioni devono allinerasi ai principi stabiliti dalla normativa statale, ovverosia gli artt. 65, 93 e 94 del dpr 380/2001.

In particolare modo, secondo la Corte Costituzionale, “assume rilievo fondamentale il disposto di cui all’art. 94 del TUE (…) in forza del quale, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità, «non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione», così da costituire espressione evidente, alla pari degli altri parametri interposti (...), dell’intento unificatore che informa la legislazione statale, palesemente orientata «[…] ad esigere una vigilanza assidua sulle costruzioni riguardo al rischio sismico, attesa la rilevanza del bene protetto, che trascende anche l’ambito della disciplina del territorio, per attingere a valori di tutela dell’incolumità pubblica che fanno capo alla materia della protezione civile, in cui ugualmente compete allo Stato la determinazione dei principi fondamentali»”.

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