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Sottotetti: l'altezza è sempre discriminante e condiziona il piano di lottizzazione

Tar Molise: è da fermare l'edificio che va oltre la soglia massima di distanza dal suolo prevista dal piano di lottizzazione, se il sottotetto può diventare una mansarda e quindi costituire un'area calpestabile e praticabile per i futuri condomini

L'edificio che va oltre la soglia massima di distanza dal suolo prevista dal piano di lottizzazione va fermato. E la discriminante, in questo senso, è il sottotetto perché quand'anche non costituisca una vera e propria mansarda, lo può diventare costituendo quindi un'area calpestabile e praticabile per i futuri condomini. E' quanto stabilito dal Tar Molise con la sentenza 76/2017 del 24 febbraio scorso. Il sottotetto, quindi, è sempre potenzialmente abitativo.

Nel caso di specie, si tratta di un sottotetto che nel punto più alto arriva a un metro e 80 centimetri: il proprietario dell'immobile deve per forza rielaborare interamente la proposta di lottizzazione, poiché non sussiste nessuna violazione del piano di lottizzazione dell'area da parte del comune. E' il progetto privato, infatti, che porta ad un fabbricato troppo alto.

Nel calcolo, in definitiva, il comune considera sempre il sottotetto, anche quando non è adibito apparentemente ad uso abitativo: nel caso specifico, non serve dunque soltanto a isolare le unità immobiliari sottostanti alla copertura del fabbricato e non risulta avere una vocazione esclusiva alla buona funzionalità dell’edificio, ma può essere sfruttato a fini abitativi.

A rinforzo, il Tar evidenzia che nello stesso progetto vengono indicati i locali come destinati a lavnaderie e stenditoi, con apertura verso l'esterno: per i i giudici amministrativi il proprietario avrebbe quindi dovuto dimostrare l'errore di calcolo del comune e produrre una perizia di parte o almeno chiedere una consulenza tecnica d'ufficio.