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Costruzioni in zona sismica: l'abuso edilizio è demolito solo se non rispetta le norme tecniche

Cassazione: in caso di abusi edilizi in zone sismiche, non si può punire con la demolizione la violazione di meri adempimenti formali

Servono violazioni sostanziali, ovverosia che non rispettino le norme tecniche, per giustificare il potere-dovere da parte del giudice di ordinare la demolizione di opere abusive in zona sismica, ai sensi dell'art.98 del dpr 380/2001. Non bastano, quindi, violazioni formali.

Lo ha stabilito la sentenza 14807/2017 della Corte di Cassazione, che ha parzialmente accolto il ricorso proposto contro la condanna di un tribunale ordinario ai proprietari di un immobile situato in zona a rischio sismico per 700 euro di ammenda più demolizione delle opere. Le quali - sostituzione di un infisso esterno con un serramento in alluminio - erano state realizzate quindi in violazione del combinato disposto di cui agli artt. 64, 65, 71, 72, 93, 94 e 95 del T.U. Edilizia (omessa denuncia dei lavori, omesso deposito degli atti progettuali presso l'ufficio del Genio Civile, omesso affidamento della direzione lavori, esecuzione lavori in assenza del titolo edilizio).

Secondo la Cassazione, sussiste il reato di 'disattesa' degli adempimenti prescritti in materia di costruzioni in zone sismiche, poiché secondo l'art.83 del T.U.E. queste non distinguono tra opere in conglomerato cementizio armato o non armato o a struttura metallica (come nel caso di specie). L'adempimento dei predetti adempimenti, cioè, va fatto comunque nelle zone a rischio.

I giudici supremi però hanno accolto però la seconda parte del ricorso, quella sulla demolizione: l'art.98 comma 3 del dpr 380/2001 infatti si applica solo alle violazioni sostanziali ovverosia in caso di violazione delle norme tecniche antisismiche di cui all'art.83 e non, come in questo caso, quando si riscontrino mere violazioni formali.

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