Il Governo ha approvato lo schema di decreto legislativo sulla per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE. Prevista responsabilità penale diretta per costruttore, Direttore Lavori, Direttore dell'Esecuzione o Collaudatore che utilizzano prodotti non conformi
Nel Consiglio dei Ministri n.33 del 9 giugno, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva un decreto legislativo recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE
Il decreto, che aveva ottenuto il parere favorevole del Parlamento (qui il testo completo del provvedimento), oltre a prevedere una nuova disciplina della commercializzazione dei prodotti da costruzione, abroga il dpr 246/1993 che aveva recepito la direttiva 89/106/CEE. Il regolamento UE recepito ha inteso semplificare il quadro delle misure per l'immissione sul mercato del prodotti da costruzione, nonché a migliorare la trasparenza, l'efficacia e l'armonizzazione delle misure esistenti.
Le principali novità che apporta il decreto sono di due tipi, fra loro connesse:
Il decreto, dunque disciplina in primis gli adempimenti ai quali è sottoposto il fabbricante, sia nel caso in cui il prodotto rientri nell’ambito di una norma armonizzata, sia nel caso di prodotto conforme ad una valutazione tecnica europea (ETA), e quindi non disciplinato da una norma armonizzata (perché per esempio nuovo e pertanto originale). Per garantire l’armonizzazione delle norme è istituito il Comitato nazionale di coordinamento dei prodotti, con costituzione di un Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea (ITAB) che assicura la piena integrazione delle funzioni connesse al rilascio della valutazione tecnica europea (ETA).
Ma passiamo a quel che interessa i professionisti tecnici, e quindi la previsione di sanzioni penali o amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) n. 305/2011 - conformemente alle previsioni dell'articolo 32, comma 1, lettera d), e dell'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 -, si tiene in adeguata considerazione le attività rispettivamente svolte dagli operatori economici nelle diverse fasi della filiera e, in particolare, la loro effettiva capacità di incidere sugli aspetti relativi alle caratteristiche, alla qualità e alla sicurezza del prodotto, e individuazione delle procedure per la vigilanza sul mercato dei prodotti da costruzione ai sensi del capo VIII del regolamento (UE) n. 305/2011
Il quadro delle sanzioni per le violazioni delle disposizioni fin qui illustrate è disciplinato dagli articoli 19, 20, 21, 22 e 23. Nello specifico:
News Vedi tutte