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Ordini Professionali: incostituzionale il tetto di due mandati, intervenga il Parlamento

Ordini Professionali: incostituzionale il tetto di due mandati, intervenga il Parlamento

Il divieto di rielezione oltre il secondo mandato per le cariche elettive dei consigli degli ordini professionali è incostituzionale. Per questo motivo il Parlamento dovrebbe intervenire con un’apposita legge come previsto dalla Costituzione anziché con un regolamento. È infatti il Dpr 169 del 2005, che, ad oggi, stabilisce questo divieto e che, secondo il parere, non avrebbe alcun valore. A sostenere questa tesi è stato lo studio legale Granara-Guidi di Genova, interpellato nei giorni scorsi da una cordata di ordini professionali. 
A richiedere il parere sono stati gli ordini degli Architetti di Benevento e Messina, insieme con quelli degli Ingegneri di Caltanissetta, Messina e Siracusa.
Secondo i giuristi, il difetto che rende incostituzionale il divieto di rielezione oltre il secondo mandato è dovuto al fatto che la Costituzione, all’art. 51, stabilisce una vera e propria riserva di legge: per limitare cioè la possibilità di rielezione oltre il secondo mandato è necessaria una legge e non il Dpr 2005/169, che è una norma di rango inferiore e dunque non ha alcun valore in quanto contraria al dettato costituzionale.
Del resto, come si legge nel parere, la Corte Costituzionale ha affermato, sin dal 1969 (con la sentenza 46 di quell’anno), che: “l’eleggibilità è la regola, l’ineleggibilità l’eccezione”. Principio ribadito anche nel 1993 con la sentenza 344, per la quale: “in materia di elettorato passivo la regola è costituita dalla più ampia apertura possibile a tutti i cittadini, essendo consentite le limitazioni a tale principio soltanto se basate su criteri di rigorosa razionalità”.
Inoltre, scrivono sempre i giuristi dello studio Granara-Guidi, alla luce dell’art. 51 della Costituzione, le limitazioni all’eleggibilità devono essere “ragionevoli” e in particolare devono tutelare: “altri interessi costituzionali altrettanto fondamentali e generali” (Corte cost. 235/1988). 
Per queste ragioni il divieto posto dal Dpr 169/2005 è incostituzionale e non dovrebbe quindi essere applicato. "Sarebbe opportuno e necessario - fanno sapere dal coordinamento - che il Parlamento intervenga prontamente sulla materia, soprattutto in vista delle elezioni del prossimo autunno per il rinnovo dei consigli di diversi ordini professionali". 

 SCARICA IL PARERE DELLO STUDIO LEGALE GRANARA-GUIDI

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