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Bonus Verde: detrazione fiscale anche per spese di indagine e stime

L'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti, in risposta a quesiti posti dalla stampa specializzata, sul “Bonus verde”, la detrazione Irpef del 36%, su un totale di spese non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare

Alle detrazioni fiscali per il Bonus Verde sono ammesse anche le spese per indagini e stime: lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate in risposta alle domande di alcuni organi di stampa specializzati sul tema.

Il Bonus Verde, lo ricordiamo, è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 e consiste in una detrazione Irpef del 36%, su un totale di spese non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare, per le spese sostenute dai contribuenti per interventi di: a) sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi; b) realizzazione di coperture a verde e giardini pensili.

I principali chiarimenti

  • sono agevolabili le opere che si inseriscono in un intervento di sistemazione a verde dell'intero giardino o area interessata, consistente nella riqualificazione ex novo dell'area a verde o nel radicale rinnovamento dell'esistente e, pertanto, per fruire dell'agevolazione è necessario che l'intervento comprenda nel suo complesso anche le prestazioni necessarie alla sua realizzazione. Non sono, pertanto, agevolabili i lavori eseguiti in economia. Tale circostanza non esclude, tuttavia, che il contribuente possa rivolgersi a fornitori diversi per l'acquisto degli alberi, piante, arbusti, cespugli e specie vegetali e per la realizzazione dell'intervento, fermo restando che l'agevolazione spetta a condizione, come detto, che l'intervento di riqualificazione dell'area verde sia complessivo e ricomprenda anche le prestazioni necessarie alla sua realizzazione;
  • possono essere ricondotti nell'ambito applicativo della disposizione agevolativa anche gli interventi mirati al mantenimento del buono stato vegetativo e alla difesa fitosanitaria di alberi secolari o di esemplari arborei di notevole pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale salvaguardati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 10, recante "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani", la cui conservazione è strettamente collegata alla tutela del territorio e dell'ecosistema;
  • sono escluse dalla detrazione le spese di conservazione del verde esistente o relative alla manutenzione ordinaria annuale dei giardini preesistenti, non connesse ad un intervento innovativo o modificativo;
  • la realizzazione di fioriere e allestimento a verde permanente di balconi e terrazzi sono agevolabili se allestite in maniera permanente e sempreché si riferiscano ad un intervento innovativo;
  • sono ammesse alla detrazione anche le spese di progettazione connesse all'esecuzione degli interventi citati (comma 14, art.1, Legge di Bilancio 2018) tra le quali si ritiene possano essere ricomprese anche quelle necessarie per indagini e stime del sito oggetto dell'intervento purché direttamente riconducibili all'intervento stesso;
  • per poter fruire della detrazione, nel documento di spesa (fattura) non dovranno necessariamente essere indicati i riferimenti normativi fermo restando che la descrizione dell'intervento consenta di ricondurre la spesa sostenuta tra quelle agevolabili.