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Vincoli paesaggistici e distanze tra costruzioni: i diritti del proprietario danneggiato dal vicino

Cassazione: il proprietario può convenire il vicino davanti al giudice ordinario per il risarcimento e, se si tratta d'inosservanza di norma sulle distanze tra costruzioni, anche per il ripristino

I vincoli imposti dai regolamenti edilizi comunali a tutela del paesaggio, stante la natura normativa dei regolamenti stessi ed alla duplice direzione della loro tutela (dell'interesse pubblico e di interessi privati), possono ingenerare diritti soggettivi a favore del proprietario del bene avvantaggiato dalla imposizione del vincolo.

E' questo l'importante principio ricordato dalla Corte di Cassazione nella recente ordinanza 8532/2018, dove si precisa ulteriormente che lo stesso proprietario può, "se danneggiato dalla violazione del vincolo da parte del vicino", convenire quest'ultimo davanti al giudice ordinario per il risarcimento e, dove si tratta d'inosservanza di norma sulle distanze tra costruzioni (norma, come tale, integrativa del codice civile), anche per il ripristino (Sez. 2, Sentenza n. 3704 del 05/11/1975).

Di fatto, quindi, viene sottolineata la differenza tra il caso di causa per vincolo paesaggistico/distanze in edilizia e i vincoli imposti con singoli provvedimenti discrezionali dalla pubblica amministrazione a tutela delle bellezze naturali ai sensi della legge 1497/1939 (alla cui osservanza non possono configurarsi posizioni soggettive azionabili davanti al giudice ordinario).

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