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I Geologi presentano ricorso al Tar del Lazio contro le NTC 2018

In realtà i motivi del ricorso presentato dal Consiglio Nazionale dei Geologi lo scorso 20 aprile al Tar Lazio sono contenuti solo in alcuni paragrafi del decreto 17 gennaio 2018 («Norme Tecniche per le Costruzioni»).
Questi i paragrafi di cui i geologi chiedono l’annullamento: 2.2.6, 5.1, 6.1.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.10, 6.12, 7.11.2, 8.2, 8.3, 8.4, 10.1 e 12, nonché dei paragrafi 3.2.2, 6.4.3.1.1, 7.11.3.4.3. e di quelli contenenti previsioni similari.

CNG---CONSIGLIO-NAZIONALE-GEOLOGI---01.jpgIn realtà i motivi del ricorso presentato dal Consiglio Nazionale dei Geologi lo scorso 20 aprile al Tar Lazio sono contenuti solo in alcuni paragrafi del decreto 17 gennaio 2018 («Norme Tecniche per le Costruzioni»).

Questi i paragrafi di cui i geologi chiedono l’annullamento: 2.2.6, 5.1, 6.1.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.10, 6.12, 7.11.2, 8.2, 8.3, 8.4, 10.1 e 12, nonché dei paragrafi 3.2.2, 6.4.3.1.1, 7.11.3.4.3. e di quelli contenenti previsioni similari.

I motivi del ricorso contro le norme tecniche 

Nella circolare n. 428 del 1° giugno 2018, il Consiglio Nazionale dei Geologi ne riassume in sintesi i motivi:

1. violazione e falsa applicazione delle vigenti disposizioni primarie e secondarie, con conseguente eccesso di potere, per mancato rispetto dei limiti normativi entro cui le «Norme Tecniche per le Costruzioni» possono legittimamente disporre;

2. violazione e falsa applicazione della vigente normativa primaria e secondaria, con conseguente eccesso di potere, per carente considerazione o, comunque, inadeguato riconoscimento della figura del geologo quale “progettista specialista” e delle sue specifiche competenze professionali, nonostante l’attuale impossibilità di procedere ad una eterointegrazione delle «Norme Tecniche per le Costruzioni» così come aggiornate;

3. violazione e falsa applicazione della vigente normativa primaria e secondaria, con conseguente eccesso di potere, per carente considerazione o, comunque, inadeguato riconoscimento dell’esigenza di eseguire accurati studi ed indagini geologiche, da trasfondere nella modellazione geologica, geotecnica e sismica, quali ineludibili elaborati di ogni livello di progettazione per le commesse pubbliche, ma anche per i lavori privati, nonostante la suddetta impossibilità di procedere ad una eterointegrazione delle «Norme Tecniche per le Costruzioni» così come aggiornate anche per tali aspetti;

4. violazione e falsa applicazione della vigente normativa primaria e secondaria, con conseguente eccesso di potere, che impone l’utilizzo dei metodi e dei procedimenti della geotecnica per i calcoli di stabilità del complesso terreno-opera di fondazione nella misura in cui le «Norme Tecniche per le Costruzioni» prevedono l’utilizzo di relazioni, di correlazioni, di metodologie di natura empirica o di altri sistemi similari, non meglio specificati, per le verifiche di sicurezza e stabilità aventi rilevanza geotecnica, anche ai fini sismici.

Scarica la circolare n. 428 del 1° giugno 2018 del Consiglio Nazionale Geologi 

 

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