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Soppalco: è ristrutturazione edilizia o no? Tra permesso di costruire e libertà

Consiglio di Stato: per il soppalco non serve il permesso di costruire solo quando consista in un vano chiuso, senza finestre o luci, di altezza interna modesta, tale da renderlo assolutamente non fruibile alle persone

Soppalco: serve sempre il permesso di costruire?La realizzazione di un soppalco comporta ulteriore superficie calpestabile ed autonomi spazi e rientra nel novero degli interventi di ristrutturazione edilizia, dal momento che determina un aumento della superficie utile dell'unità con conseguente aggravio del carico urbanistico.

Soppalco: quando non serve il permesso di costruire

Il principio di diritto espresso nella sentenza 4166/2018 del Consiglio di Stato è molto chiaro, ma la pronuncia è interessante perché spiega bene l'eccezione alla regola, ovverosia l'inclusione del soppalco nel novero degli interventi edilizi minori: il titolo edilizio non serve, cioè, quando l'opera sia tale da non incrementare la superficie dell'immobile.

Questa ipotesi si verifica solo nel caso in cui lo spazio realizzato col soppalco consista in un vano chiuso, senza finestre o luci, di altezza interna modesta, tale da renderlo assolutamente non fruibile alle persone.

Soppalco: quando serve il titolo edilizio

Nel caso di specie serve il permesso di costruire, perché si tratta di un soppalco che, seppur di modeste dimensioni, integra comunque un aumento di superficie fruibile, concretizzando la possibilità di accedervi in sicurezza per lo svolgendo del normale esercizio di calpestio e di posizionamento di carichi variabili.

E' giusto, quindi, respingere l'istanza di concessione in sanatoria per la realizzazione di un soppalco ed il cambio di destinazione d'uso con opere poiché si tratta di ristrutturazione edilizia, con aumento di superficie utile, ed eccede i limiti del restauro imposti dalla variante.

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF

 

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