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Funi nei lavori in quota per il rifacimento delle facciate di condomini: una guida per capire quando utilizzarle

Sicurezza in cantiere: dal Municipio XII di Roma Capitale un documento di facile e rapida consultazione per l’utilizzo delle funi nei lavori al posto dei ponteggi metallici

Sicurezza in cantiere: dal Municipio XII di Roma Capitale un documento di facile e rapida consultazione per l’utilizzo delle funi nei lavori al posto dei ponteggi metallici

Per affrontare in modo chiaro, semplice il tema dell’utilizzo delle funi nei lavori in quota nel particolare settore della ristrutturazione delle facciate di edifici condominiali, il Municipio XII di Roma Capitale con il coinvolgimento di ASL, Ispettorato del Lavoro, INAIL, Organismi paritetici, Ordini/Collegi professionali, ha prodotto un documento assai utile sia alla figura del Amministratore di Condominio, molto spesso non esperta in materia di sicurezza nei cantieri edili, che più genericamente alla cittadinanza.

Utilizzo di funi nei lavori in quota per il rifacimento delle facciate di fabbricati condominiali: il contenuto della guida

Utilizzo di funi nei lavori in quota per il rifacimento delle facciate di fabbricati condominialiUtilizzo delle funi in luogo dei ponteggi metallici

L’attività lavorativa eseguita mediante sistemi di “accesso e posizionamento” mediante corde è l’evoluzione di tecniche alpinistiche e speleologiche in cui l’operatore è direttamente sostenuto da funi. Gli alpinisti, in passato, erano spesso interpellati e impiegati anche per interventi legati all’edilizia e/o al restauro. Oggi non è più così, ovvero possono “lavorare su fune” solo quegli operatori che hanno frequentato uno specifico corso di formazione ed addestramento regolamentato dal cosiddetto “Testo Unico per la Sicurezza” (D.Lgs 81/08 e s.m.i.).

Il Titolo IV – Capo II del D.Lgs. 81/08 riporta uno specifico capitolo dedicato alle “NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA”: in tale capitolo è precisato che per “lavoro in quota” deve intendersi una “attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile(art. 107 del D.Lgs 81/08).

Chiarito il significato di “lavoro in quota”, occorre sottolineare quanto riportato al comma 1 lettera a) dell’art. 111 del citato decreto (OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO NELL’USO DI ATTREZZATURE PER LAVORI IN QUOTA) ove è espressamente definito il criterio di scelta delle attrezzature: “priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale”. Assioma cardine in materia di sicurezza.

È noto che le FUNI, utilizzate attraverso sistemi d’imbracatura dei singoli operatori, appartengono alla categoria dei “Dispositivi di Protezione Individuali (DPI)” mentre i PONTEGGI a quella dei “Dispositivi di Protezione Collettiva (DPC)”: per quanto detto, la norma ci impone di dare sempre priorità ai DPC rispetto ai DPI, ovvero ai PONTEGGI rispetto le FUNI in quanto ritenuti più sicuri.

In buona sostanza, l’uso delle funi è ammesso solo ed esclusivamente per casi specifici e lavorazioni temporalmente limitate ed a seguito di un’attenta “Valutazione dei rischi” dalla quale emerga l’impossibilità di poter utilizzare, per lo stesso lavoro, un’attrezzatura ritenuta più sicura (art. 111 – comma 4 del D.Lgs 81/08).

Come riportato nel documento “LINEE GUIDA - Per l’esecuzione di lavori temporanei in quota con l’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi (ISPESL – sett. 2003)”, detta “Valutazione dei rischi” dovrà quindi appurare, al fine di poter accogliere l’utilizzo delle funi, il verificarsi delle condizioni seguenti:

a) impossibilità di accesso con altre attrezzature di lavoro (1);
b) pericolosità di utilizzo di altre attrezzature di lavoro;
c) impossibilità di utilizzo di mezzi di protezione collettiva;
d) esigenza di urgenza d’intervento giustificata;
e) minore rischio complessivo rispetto alle altre soluzioni operative;
f) durata limitata nel tempo dell'intervento (2);
g) impossibilità di modifica del sito ove è posto il luogo di lavoro.

L’utilizzo delle funi rappresenta l’eccezione e non la norma

La normativa vigente e cogente non è sicuramente di facile e immediata comprensione per chi, come il nostro Committente (Amministratore di Condominio/Condòmini) non può considerarsi un “esperto in materia di sicurezza nei cantieri”: tale eventualità non lo esime certo dalle responsabilità connesse a una scorretta applicazione della legge. Ed è proprio in virtù di una scarsa conoscenza della materia che negli ultimi anni il “lavoro con funi” è andato sempre più diffondendosi nel mondo dell’edilizia privata, poiché visto, semplicisticamente ed erroneamente, come un’alternativa “economicamente più vantaggiosa” rispetto i ponteggi.

Sicuramente non è stata di ausilio alla comprensione di una corretta applicazione della normativa la narrazione di alcune ditte di “operatori su corda” (Fig.1), sempre propense a magnificare gli aspetti positivi di tale metodologia d’intervento ma scientemente omissive nell’evidenziare le limitazioni previste dal legislatore, ovvero che nell’ambito di un intervento di manutenzione delle facciate di un edificio l’impiego delle funi è possibile solo in presenza di quelle specifiche condizioni sopra richiamate ed esclusivamente a seguito di un’attenta valutazione dei rischi.

Il sistema di lavoro con funi rappresenta dunque l’eccezione e non la norma.

Il quadro sanzionatorio

Di seguito si riportano le principali sanzioni, relative ai lavori in quota mediante funi, previste a carico del datore di lavoro e del dirigente dall’art. 159 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., precisando che, nella malaugurata ipotesi di accadimento di un evento infortunistico, vige il principio del codice civile secondo cui “chiunque cagiona un danno ne risponde (3)” e che dunque sono da ritenersi responsabili tutti coloro (Committente, Coordinatore della Sicurezza) che non si siano adoperati ad una corretta applicazione delle norme prevenzionistiche. 3

1. Violazione dell’art. 111, comma 1, lett. a)

Per non aver dato priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuali:
> Arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro (Art.159, comma 2, lett. a)

2. Violazione dell’art. 111, comma 4

Per non aver disposto affinché siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi, alle quali il lavoratore è direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza e l’impiego di un’altra attrezzatura di lavoro considerata più sicura non è giustificato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare:
> Arresto fino a due mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro (Art.159, comma 2, lett. c)

Conclusioni

L'obiettivo di questa iniziativa è far giungere al Committente di edilizia privata - uno dei principali attori in materia di Sicurezza nei cantieri edili, soggetto a responsabilità sia in ambito civile che penale - poche ma chiare informazioni, preziose pillole sull’effettivo utilizzo delle funi nei lavori in quota quale alternativa ai ponteggi metallici.

Rammentato che tutti gli attori coinvolti dalla esecuzione di lavori in quota (committente, coordinatore della sicurezza, datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici) ricoprono ruoli di responsabilità nella scelta delle modalità esecutive, in estrema sintesi possiamo concludere che:

L’IMPIEGO DELLE FUNI È POSSIBILE SOLO IN LIMITATE E CIRCOSTANZIATE CONDIZIONI E VA SEMPRE COMPROVATO DA UN’APPOSITA “VALUTAZIONE DEI RISCHI”.

NON POTRA’ MAI ESSERE UNA LIBERA SCELTA DEL COMMITTENTE, EVENTUALMENTE DETTATA DA SEMPLICI VALUTAZIONI DI CARATTERE ECONOMICO.


NOTE

(1) Un classico esempio è dato dalla mancata disponibilità, da parte di un condomino che abita al piano terreno, di consentire l’installazione del ponteggio nel proprio giardino. In tale situazione, ovvero allorché per provvedere alla manutenzione di un edificio abitativo si renda necessario l'accesso all'altrui proprietà, viene in soccorso l'art. 843 c.c. (Accesso al fondo):
"Il proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune". Il secondo comma dell'art. 843 c.c. aggiunge poi che "se l'accesso cagiona danno, è dovuta un'adeguata indennità".

(2) Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 12 dicembre 2000 art. 10 comma 6: Lavoro di breve durata = 15 giorni lavorativi

(3) Il risarcimento del danno per fatto illecito è previsto nell'ordinamento giuridico italiano dall'articolo 2043 del codice civile: "Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".