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Terrazzo o lastrico solare? Occhio alle differenze! Ecco come riconoscerle

Tar Abruzzo: lastrico solare e terrazzo sono differenti sotto l’aspetto edilizio-urbanistico. Per non incorrere in abusi edilizi, meglio documentarsi sulle pecularità di ognuno

Terrazzo e lastrico solare: ecco le differenze a livello urbanisticoSapete riconoscere la differenza tra un terrazzo e un lastrico solare? Occhio, perché in caso contrario il rischio è di commettere un abuso edilizio, sbagliando magari la scelta del titolo edilizio da richiedere a seconda della tipologia di opera.

Ecco perché ci viene in soccorso il Tar Abruzzo con la sentenza 305/2018 dello scorso 24 luglio, dove si evidenzia a chiare lettere che lastrico solare e terrazzo sono differenti sotto l'aspetto edilizio-urbanistico. Nello sapecifico:

  • il lastrico solare è una parte di un edificio che, pur praticabile e piana, resta un tetto, o quanto meno una copertura di ambienti sottostanti;
  • il terrazzo è inteso come ripiano anch'esso di copertura, ma che nasce già delimitato all’intorno da balaustre, ringhiere o muretti, indici di una ben precisa funzione di accesso e utilizzo per utenti (cfr., in tal senso, TAR Campania, Salerno, sez. II sent. 3 gennaio 2018, n. 24).

Terrazzo e lastrico solare: ecco perché sono diversi urbanisticamente

Il Tar sottolinea, a rinforzo, che mentre il lastrico solare, al pari del tetto, assolve essenzialmente la funzione di copertura dell'edificio, di cui forma parte integrante sia sotto il profilo meramente materiale, sia sotto il profilo giuridico, la terrazza è invece costituita da una superficie scoperta posta al sommo di alcuni vani e nel contempo sullo stesso piano di altri, dei quali forma parte integrante strutturalmente e funzionalmente, nel senso che per il modo in cui è realizzata, risulta destinata non tanto a coprire le verticali di edifici sottostanti, quanto e soprattutto a dare un affaccio e ulteriori comodità all'appartamento cui è collegata e del quale costituisce una proiezione verso l'esterno.

Abuso edilizio per realizzazione terrazzo: i segreti per non confondersi

Nel caso all'esame, si contesta appunto un abuso edilizio con ordine di demolizione per un terrazzo, che secondo il ricorrente sarebbe un lastrico solare. iIl CTU afferma che negli elaborati grafici della licenza edilizia rilasciata dal Comune nel 1971 manca lo schema delle coperture ovvero "un disegno delle copertura intera del fabbricato vista dall’alto", sicché "dall’esame del grafico del prospetto della licenza edilizia n.214 del 1971 non risulta evidente come sia la sistemazione della copertura del fabbricato dal lato opposto al prospetto disegnato, che potrebbe essere anche a terrazzo".

Il Tar è in disaccordo con questa tesi poiché non può condividersi, come sostenuto dal CTU, che la superficie destinata a terrazzo non costituisca superficie utile.

Dalle foto allegate alla perizia del CTU emerge infatti che non si tratta di un lastrico solare, ma di un vero e proprio terrazzo, in quanto dotato di pavimentazione, ringhiere e muretti ovvero di opere finalizzate a consentire l’affaccio.

Ne consegue che tale manufatto, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, ha determinato la realizzazione di una superficie aggiuntiva ai fini della presentazione dell'istanza di condono.

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