Data Pubblicazione:

Permesso di costruire in sanatoria: ecco cosa succede in caso di false dichiarazioni

Tar Calabria: se il permesso di costruire in sanatoria è ottenuto tramite una falsa o erronea rappresentazione della realtà è legittimo l’annullamento del titolo e del collegato certificato di agibilità

Permesso di costruire in sanatoria: occhio alle dichiarazioni false

Attenzione alle false o errate dichiarazioni in materia urbanistica, perché se si viene 'beccati' le conseguenze sono molto severe: il Tar Calabria, nella recente sentenza 1604/2018 del 25 settembre, precisa in merito che se una concessione edilizia in sanatoria è stata ottenuta in base ad una falsa, o comunque erronea, rappresentazione della realtà materiale, è consentito alla PA esercitare il proprio potere di autotutela, ritirando l’atto, senza necessità di esternare alcuna particolare ragione di pubblico interesse.

Annullamento di concessione edilizia in sanatoria e relativo certificato di agibilità con dichiarazioni mendaci

Nel 'nostro' caso, ci troviamo di fonte a un provvedimento comunale con il quale, relativamente ad un immobile sono stati annullati la concessione edilizia in sanatoria n. 94087/2008 ed il relativo certificato di agibilità.

I proprietari dell'immobile hanno proposto ricorso al TAR deducendo, fra l'altro, l'eccesso di potere per sviamento, avendo agito la PA non nel perseguimento di un interesse pubblico, quanto piuttosto per assecondare l’interesse di un privato cittadino, contestualmente dipendente comunale, ricoprendo quest’ultimo la funzione di vigile urbano.

Se l'ultimazione dei lavori abusivi arriva "dopo"

I giudici amministrativi, analizzando la questione, sottolineano che presupposto indispensabile per potersi avvalere dei benefici della legge 47/1985 sul condono edilizio è ravvisabile nell’ultimazione dei lavori di costruzione entro la data del 1° ottobre 1983. Detta circostanza è stata però confutata, con argomentazioni condivisibili, dall'ingegnere verificatore, il quale ha attestato che l’opera è stata realizzata addirittura dopo la presentazione della domanda di sanatoria e comunque successivamente all’anno 2001 e che l’immobile, a quell’epoca, era di dimensione differente rispetto allo stato rappresentato in progetto.

Questo, sulla scorta delle aerofotogrammetrie acquisite presso l’Amministrazione e delle immagini presenti sul programma Google Earth, i cui fotogrammi costituiscono prove documentali pienamente utilizzabili anche in sede penale (cfr. Cass. pen., Sez. III, 15 settembre 2017 n. 48178). Per altro, a fronte di ciò, "parte ricorrente non ha fornito alcuna dimostrazione contraria, almeno in ordine alle effettive dimensioni dell’immobile ed all’epoca del suo completamento, lamentando soltanto l’inattendibilità della verificazione suddetta; quando invece incombe sul ricorrente, che agisce e afferma, la prova documentata dell'anteriorità, rispetto alla data finale prevista dalla legge sul condono edilizio, dell'ultimazione dei lavori abusivi. In mancanza di tale prova, la tesi dell’amministrazione sorregge adeguatamente la legittimità del diniego di condono impugnato".

In definitiva, l'autotutela pubblica è automatica e gli atti vanno ritirati. E non si tratta solo della concessione edilizia, ma anche dell’annullamento del certificato di agibilità, che non può essere rilasciato per fabbricati abusivi e non condonati.

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF

Articolo integrale in PDF

L’articolo nella sua forma integrale è disponibile attraverso il LINK riportato di seguito.
Il file PDF è salvabile e stampabile.

Per scaricare l’articolo devi essere iscritto.

Iscriviti Accedi