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Decreto Fiscale 2018 in Gazzetta Ufficiale: le misure di interesse per professionisti e PMI

Decreto Fiscale 2018 in GU: tra le novità gli strumenti per l’attuazione della “pacificazione fiscale”, la semplificazione degli adempimenti, l’innovazione del processo tributario, la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi e la disciplina del Gruppo Iva

Decreto Fiscale 2018: tutte le misure previste

Il decreto fiscale 2018 è arrivato in Gazzetta Ufficiale: decreto 119-2018, pubblicato nella GU 247 del 23 ottobre, al suo interno troviamo svariate disposizioni di assoluto interesse per professionisti e PMI e riguardano anche gli strumenti per l'attuazione della cd. "pacificazione fiscale", la semplificazione degli adempimenti (con particolare riguardo alla fatturazione elettronica), l'innovazione del processo tributario, la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi e la disciplina del Gruppo Iva.

Fatturazione elettronica: primi 6 mesi senza sanzioni in caso di non rispetto

Per il primo semestre del periodo di imposta 2019, le sanzioni previste in materia di mancato rispetto degli obblighi di fatturazione elettronica non si applicano se la fattura è emessa in modalità elettronica entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica Iva ovvero si applicano con riduzione dell'80%, a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione Iva del periodo successivo.

Emissione delle fatture

  • la fattura va emessa entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione;
  • tra i dati da indicare nella fattura viene inclusa anche la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero quella in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa da quella di emissione della fattura.

Annotazione delle fatture emesse

In materia di registrazione delle fatture, si stabilisce che il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni; inoltre, si prevede che le fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese.

Detrazione dell'Iva

Si prevede che entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’Iva relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi a operazioni effettuate nell’anno precedente.

Pacificazione fiscale

  • Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione: viene varata una nuova “edizione” della rottamazione delle cartelle di pagamento (rottamazione-ter) per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.
  • Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010: i debiti di importo residuo fino a 1.000 euro (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni), risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 sono automaticamente annullati.
  • Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell’Ue: i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 a titolo di risorse proprie tradizionali delle Ue e di Iva riscossa all’importazione possono essere estinti con le modalità, alle condizioni e nei termini stabiliti per la rottamazione-ter (previste, però, alcune specifiche ipotesi di deroga).
  • Dichiarazione integrativa speciale: fino al 31 maggio 2019 i contribuenti possono correggere errori od omissioni e integrare le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017 ai fini delle imposte sui redditi (e relative addizionali), delle imposte sostitutive, delle ritenute, dei contributi previdenziali, dell’Irap e dell’Iva; l’integrazione degli imponibili è ammessa, nel limite di 100mila euro di imponibile annuo e comunque di non oltre il 30% di quanto già dichiarato; a tal fine, è previsto l’invio di una dichiarazione integrativa speciale e il versamento di un’imposta sostitutiva.