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Decreto Genova: c'è l'ok della Camera coi due "condoni edilizi" per Ischia e zone terremotate. L'analisi

Decreto Genova, conversione fatta alla Camera (ora palla al Senato): tra le misure, sicurezza di ponti autostradali, nuova Agenzia, nuova banca dati AINOP, soldi alla A24, edilizia scolastica, "condoni edilizi" Ischia e zone terremotate

Decreto Genova: tutte le novità della legge di conversione

La Camera ha approvato il disegno di legge di conversione in legge del decreto legge "Genova" (DL 109/2018) approvato dalla Camera in prima lettura nella notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre (con 284 voti favorevoli, 67 contrari e 41 astenuti), che passa ora all'esame del Senato e deve essere convertito in legge entro il 27 novembre.

Il decreto reca disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze. Consigliamo, per apprezzare gli svariati cambiamenti rispetto al testo iniziale, un'attenta lettura del testo a fronte messo a disposizione dalla Camera che compara le disposizioni presenti nel DL pubblicato in Gazzetta con il testo comprendente le modificazioni apportate dalle commissioni parlamentari.

Genova e Ponte Morandi

Il cuore del provvedimento, come recita peraltro il nome, è la ricostruzione del Ponte Morandi crollato e le misure di indennizzo/rilancio dei cittadini e le imprese di Genova. Per il capoluogo ligure vengono stanziati complessivamente 630 milioni di euro (di cui 360 milioni per la ricostruzione del ponte e le nuove case degli sfollati, oneri che secondo il decreto dovrà comunque pagare Autostrade per l'Italia, o subito o più in là) e 270 milioni per minori tasse, zona franca urbana, e sostegni alle imprese.

Il DDL Bilancio 2019 aggiunge poi altri 460 milioni di euro: 160 in due anni per indennizzi agli autotrasportatori, 100 in due anni ancora per la Zona franca urbana, 200 milioni per piani di sviluppo portuale.

Commissario straordinario (art.1): Bucci aspettla conversione in legge

Il sindaco di Genova Marco Bucci è stato nominato, dal premier Giuseppe Conte, commissario straordinario per la ricostruzione del Ponte Morandi e della viabilità connessa: in realtà il dpcm di 'nomina' non è ancora stato pubblicato in GU e manca un altro dpcm per la costituzione della struttura di supporto al commissario (al massimo 20 persone, di cui 5 assunte all'esterno della Pa).

Il sindaco Bucci nei giorni scorsi ha detto di attendere la conversione del decreto per emanare i primi provvedimenti: gli inviti alle imprese per affidare la demolizione del ponte e l'immissione in possesso delle aree interessate, una volta dissequestrate dalla magistratura (si attende a inizio dicembre).

Il DL (dopo emendamento) consente infatti l'immediata immissione in possesso delle aree da parte del commissario, nelle more degli espropri. E stabilisce che spetta ad Autostrade per l'Italia non solo pagare la ricostruzione del ponte ma anche pagare tutti gli indennizzi agli sfollati, per il trasloco e la nuova casa.

Misure per la tutela del diritto all'abitazione (art.1-bis)

Interamente inserito dalle commissioni parlamentari, l'art.1-bis stabilisce che i proprietari di case da demolire, e che stipulino un atto di cessione volontaria del bene con il commissario, hanno diritto (entro 30 giorni dalla trascrizione degli atti) a un'indennità pari a 2.205,50 euro al metro quadrato (circa il 40% superiore ai prezzi di mercato in quella zona di Genova), più l'indennizzo forfettario di 45 mila euro a unità abitativa previsto dalla legge regionale sui Pris e altri 36 mila euro ad abitazione per "indennità di improvviso sgombero".

ANSFISA e AINOP: sicurezza infrastrutture e archivio informatico

La nuova agenzia ANSFISA (art.12), acronimo di Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, sarà operativa dal 1° gennaio 2019 con compiti di vigilanza tecnica sull'esecuzione dei lavori, predisposizione di un piano nazionale per l’adeguamento e lo sviluppo delle infrastrutture stradali e autostradali nazionali ai fini del miglioramento degli standard di sicurezza, attività di studio, ricerca e sperimentazione in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.

Molto importante anche l'istituzione dell'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP, art.13), presso il MIT, suddiviso in sezioni e sottosezioni, per specifiche opere pubbliche, cioè:

  • a) ponti, viadotti e cavalcavia stradali;
  • b) ponti, viadotti e cavalcavia ferroviari;
  • c) strade - archivio nazionale delle strade;
  • d) ferrovie nazionali e regionali - metropolitane;
  • e) aeroporti;
  • f) dighe e acquedotti;
  • g) gallerie ferroviarie e gallerie stradali;
  • h) porti e infrastrutture portuali;
  • i) edilizia pubblica.

L'archivio conterrà, per ogni opere pubblica, i dati tecnici, lo stato e il grado di efficienza dell'opera, l'attività di manutenzione ordinaria e lo stato dei lavori, e dell'identificativo dell'opera pubblica (IOP), che consente di individuare univocamente una determinata opera.

Ricostruzione Centro Italia, più poteri al commissario e anticipo dei contributi ai progettisti

Il Commissario di governo avrà più poteri: potrà infatti prendere le sue decisioni "sentiti" i quattro vice-commissari e presidenti di Regione (Umbria, Lazio, Abruzzo e Marche) senza più la necessità di ottenere l’intesa.

L'altra importante novità è la modifica della procedura sull’anticipazione ai progettisti sul contributo alla ricostruzione privata. Il cambiamento riguarda:

  • l'entità dell'anticipo: 50% invece dell'80%;
  • la fase della procedura in cui è prevista l'erogazione: attualmente l'80% della parcella del progettista viene erogato contestualmente alla concessione del contributo per l'intervento, cioè al termine di tutto l'iter di approvazione e verifica della richiesta presentata dal professionista. La nuova norma anticipa il pagamento alla presentazione del progetto, sia pure abbassando l'anticipo al 50% della parcella.

Assunzione di Ingegneri al MIT

Il MIT autorizza, per il 2019, l'assunzione a tempo indeterminato 200 unità di personale, di cui 110 di profilo tecnico (presumibilmente ingegneri).  
 
Il provvedimento prevede assunzioni anche per l’ANSFISA: in totale sono quindi 141 assunzioni a tempo indeterminato nel corso dell'anno 2019 e 70 nel corso dell'anno 2020.

Monitoraggio opere pubbliche: sistemi innovativi e utilizzo del Bim

Il provvedimento disciplina la realizzazione e la gestione di un sistema sperimentale di monitoraggio dinamico per le infrastrutture stradali e autostradali che presentano condizioni di criticità connesse al passaggio di mezzi pesanti. Al termine della fase sperimentale, si prevede l'operatività a regime del sistema di monitoraggio dinamico, implementato attraverso l'utilizzo delle più avanzate ed efficaci tecnologie, anche spaziali, per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati di interesse. Nello specifico:
 
per il finanziamento di progetti finalizzati alla sicurezza delle infrastrutture stradali da realizzare nell'area territoriale di Genova attraverso sperimentazioni basate sulla tecnologia 5G, viene istituito un Fondo con una dotazione di euro 2 milioni per l'anno 2019;
i soggetti gestori, a qualsiasi titolo, delle infrastrutture stradali e autostradali forniscono al MIT i dati occorrenti per l'inizializzazione e lo sviluppo del sistema di monitoraggio dinamico, dotandosi degli occorrenti apparati per operare il controllo strumentalecostante delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture, anche utilizzando sistemi BIM.

Condoni edilizi o presunti tali: Ischia

L'art.25 (Definizione delle procedure di condono) dispone che:

  • 1. i comuni di cui all'articolo 17, comma 1, definiscono le istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per la definizione delle istanze di cui al presente articolo, trovano esclusiva applicazione le disposizioni di cui ai Capi IV e V della 
  • legge 28 febbraio 1985, n. 47;
  • 1-bis. Per le istanze presentate ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le procedure di cui al comma 1 sono definite previo rilascio del parere favorevole da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico. Per le medesime procedure trova comunque applicazione l'articolo 32, commi 17 e 27, lettera a), del medesimo decreto-legge n. 269 del 2003.
  • 2. I comuni di cui all'articolo 17, comma 1, provvedono, anche mediante l'indizione di apposite conferenze di servizi, ad assicurare la conclusione dei procedimenti volti all'esame delle predette istanze di condono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, le autorità competenti provvedono al rilascio del parere di cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
  • 3. Il procedimento per la concessione dei contributi di cui al presente capo è sospeso nelle more dell'esame delle istanze di condono e la loro erogazione è subordinata all'accoglimento di dette istanze. Il contributo comunque non spetta per la parte relativa ad eventuali aumenti di volume oggetto del condono.

Di fatto, quindi, nei comuni colpiti dal sisma nell’isola di Ischia, si potrebbero condonare immobili insanabili per la legge del 2003, rifacendosi alla legge del condono del 1985, quella del Governo Craxi, che consentiva di sanare le case costruite anche in aree sottoposto a vincolo paesaggistico, idrogeologico e culturale e bypassando così quella più restrittiva del 2003 e quella del ’94 (che imponeva limiti volumetrici).

Condoni edilizi o presunti tali: zone terremotate

L'art.39 ter (Modifiche all'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016) va invece a modificare l'art.1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, inserendo:

  • comma 1 (completamente sostituito): in caso di interventi edilizi sugli edifici privati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016 in assenza di titoli edilizi nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o in difformità da essi, e nelle ipotesi di cui al comma 1-bis del presente articolo, il proprietario dell'immobile, pur se diverso dal responsabile dell'abuso, può presentare, anche contestualmente alla domanda di contributo, richiesta di permesso o segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria, in deroga alle previsioni degli articoli 36, comma 1, 37, comma 4, e 93 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, avendo riguardo a quanto rappresentato nel progetto di riparazione o ricostruzione dell'immobile danneggiato e alla disciplina vigente al momento della presentazione del progetto. È fatto salvo, in ogni caso, il pagamento della sanzione di cui ai predetti articoli 36 e 37, comma 4, il cui importo non può essere superiore a 5.164 euro e inferiore a 516 euro, in misura determinata dal responsabile del procedimento comunale in relazione all'aumento di valore dell'immobile, valutato per differenza tra il valore dello stato realizzato e quello precedente all'abuso, calcolato in base alla procedura prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. L'inizio dei lavori è comunque subordinato al rilascio dell'autorizzazione statica o sismica, ove richiesta;
  • comma 1-bis (nuovo): il comma 1 del presente articolo trova applicazione anche nei casi previsti dalle norme regionali attuative dell'intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia, di cui al provvedimento della Conferenza unificata 1° aprile 2009, n. 21/CU, ovvero dalle norme regionali vigenti in materia di urbanistica e di edilizia. In tale caso il contributo non spetta per la parte relativa all'incremento di volume. Il presente articolo non trova applicazione nel caso in cui le costruzioni siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione.

Si permette, nelle quattro regioni del Centro Italia colpite dai recenti terremoti, di sanare gli abusi recenti fatti negli ultimi 13 anni dall’ultimo condono del 2003. In più, si consente la possibilità di sanare un aumento di volumetria fino al 20% utilizzando le norme del Piano Casa e di aumentare la tolleranza dal 2 al 5 per cento di incremento di volumetria per cui una difformità edilizia non viene considerata tale.

Le proposte di Legambiente

In tal senso, Legambiente è insorta chiedendo prima alla Camera, e adesso al Senato, di modificare in questo modo l'art.25 e l'art.39-ter:

  1. cancellare la frase finale del comma 1 "per la definizione delle istanze di cui al presente articolo, trovano esclusiva applicazione le disposizioni di cui a Cap. IV e V della legge 28 febbraio 1985, n.47)";
  2. prevedere, attraverso un nuovo emendamento, lo stanziamento di risorse economiche per far assumere nei tre comuni terremotati di Ischia per i prossimi sei mesi alcuni tecnici (ingegneri, architetti, geometri) per valutare più velocemente le pratiche di condono;
  3. eliminare la possibilità di sanare difformità fino ad agosto 2016 modificando l’articolo 39-ter e mantenere, invece, i termini del condono del 2003 come data massima;
  4. eliminare la deroga che fa aumentare la tolleranza dal 2 al 5 per cento di incremento di volumetria per cui una difformità edilizia non viene considerata tale, con la conseguenza che non si pagheranno multe e si potrà ricevere il contributo pubblico anche per quell’aumento di volumetria.