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Furti nel condominio attraverso i ponteggi: di chi è la responsabilità?

Cassazione: in caso di furti negli appartamenti agevolati dalla presenza di ponteggi o impalcature installati per lavori di ristrutturazione delle facciate condominiali, c'è corresponsabilità dell’impresa appaltatrice e del condominio committente

Furti passando dai ponteggi: di chi è la colpa?

Chi risarcisce i danni al condomino in caso di furto nel suo appartamento agevolato dalla presenza di ponteggi o impalcature installati per la ristrutturazione edilizia di tutte le facciate condominiali? La questione è davvero di stretta attualità e di massima frequenza: ecco perché la recente ordinanza 26691/2018 del 22 ottobre della Corte di Cassazione merita un approfondimento.

Partiamo dalla fine: per i giudici supremi, la responsabilità è solidale tra l'impresa appaltatrice e il condominio committente i lavori. Come la Cassazione arriva a questa conclusione?

Furto in condominio passando dalle impalcature: tutta colpa dell'impresa appaltatrice?

Nel caso di specie, ci si trova di fronte a una domanda di risarcimento danni formulata da un condomino a seguito del furto di denaro e di preziosi subito da parte di ignoti che si erano introdotti nel suo appartamento approfittando della presenza di ponteggi installati e lasciati incustoditi dall’impresa appaltatrice dei lavori di ristrutturazione condominiali.

La domanda di risarcimento danni veniva formulata sia nei confronti dell’impresa appaltatrice dei lavori sia nei confronti del condominio. In primo grado la domanda veniva accolta con conseguente condanna, in solido, di entrambi i convenuti, mentre veniva rigettata in secondo grado, a seguito del gravame proposto dal condominio. Quest'ultimo si dichiarava completamente estraneo ai fatti, ribaltando tutta la responsabilità sull'impresa appaltatrice.

Tra l'altro, nel caso di specie, per il condominio non c'erano neppure le condizioni per l'art.2051 codice civile essendo il suddetto condominio solo il custode delle cose di proprietà comune e non il custode dei ponteggi e nessuna responsabilità le poteva essere imputata avendo sollecitato più volte l’impresa appaltatrice dei lavori ad intervenire per adottare le necessarie misure di sicurezza.

La responsabilità del condominio

Nella "ipotesi di furto in appartamento condominiale, commesso con accesso dalle impalcature installate in occasione della ristrutturazione dell’edificio è configurabile la responsabilità dell’imprenditore ex art. 2043 cod. civ., per omessa ordinaria diligenza nella adozione delle cautele atte ad impedire l’uso anomalo dei ponteggi, nonché la responsabilità del condominio, ex art. 2051 cod. civ., per l’omessa vigilanza e custodia, cui è obbligato quale soggetto che ha disposto il mantenimento della struttura".

Poichè nel caso di specie la Corte di Appello ha omesso ogni valutazione in termini di caso fortuito della sequenza causale che ha portato al furto ed in particolare della colpevole inerzia della impresa, che era stata sollecitata dal condominio a predisporre tutte le necessarie cautele o a rimuovere la struttura, la Cassazione ha accolto il motivo del ricorso con rinvio alla Corte territoriale in diversa composizione che dovrà valutare l’assenza o meno di responsabilità in capo al condominio del verificarsi dell’evento.

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