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Sistri non più operativo dal 2019: indicazioni dal Minambiente e dettaglio delle novità. Ecco come fare

Il Ministero dell'Ambiente, con una nota del 19 dicembre, ha precisato che in base all'articolo 6 del decreto legge 135/2018 (cd. Decreto Semplificazioni), a far data dal 1 gennaio 2019, il SISTRI non sarà più operativo. I dettagli

SISTRI abolito: tutti i dettagli

Abbiamo già segnalato che, in base all'articolo 6 del decreto legge 135/2018 (cd. Decreto Semplificazioni), a far data dal 1 gennaio 2019, il SISTRI non sarà più operativo. In tal senso, il Minambiente ha reso noto che eventuali comunicazioni urgenti possono essere indirizzate agli uffici della competente direzione del MATTM.

Abolizione del SISTRI: i dettagli

Il comma 1 dell'art.6 sopracitato prevede la soppressione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), previsto e disciplinato dall'art. 188-ter del d.lgs.152/2006. Lo stesso comma chiarisce che, conseguentemente, non sono dovuti i contributi a carico degli operatori iscritti (previsti dall'art.7 del D.M. 78/2016) e di altri soggetti (obbligati in virtù dell'art.14-bis del decreto-legge 78/2009) per il funzionamento del sistema

Il comma 2 dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'abrogazione delle disposizioni di rango primario che disciplinano il SISTRI, vale a dire: 

  • a) gli artt.16, 35, 36, 39 commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, 9, 10 e 15, del d.lgs. 205/2010; 
  • b) l'art. 11, commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 5, 7, 8, 9, 9-bis, secondo periodo, 10, 11, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 13 del decreto-legge 101/2013; 
  • c) l'art. 14-bis del decreto-legge 78/2009 (che disciplina le modalità di finanziamento del SISTRI). 

La lettera c) del comma 2, oltre ad abrogare l'art. 14-bis del D.L. 78/2009, dispone che i contributi relativi all'anno 2018, compresi quelli eventualmente versati oltre la data del 31 dicembre 2018, sono riassegnati, con decreto del MEF, all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente.  NB - nel disegno di legge di bilancio 2019, all'esame del Parlamento, la dotazione di tale capitolo è pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021. 

In base al comma 3, dal 1° gennaio 2019 e fino alla definizione ed alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'Ambiente, i soggetti obbligati all'iscrizione al SISTRI garantiscono la tracciabilità dei rifiuti effettuando i tradizionali adempimenti previsti dagli artt.188-189-190 e 193 del d.lgs. 152/2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal d.lgs. 205/2010, vale a dire provvedendo alla tenuta e alla compilazione dei registri di carico e scarico, dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) per il trasporto degli stessi, e alla trasmissione annuale del MUD (modello unico di dichiarazione ambientale). 

L'art. 194-bis del d.lgs. 152/2006 dispone che, in attuazione delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e per consentire la lettura integrata dei dati riportati, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto dei rifiuti di cui agli articoli 190 e 193 del medesimo decreto legislativo possono essere effettuati in formato digitale.

Il comma in esame prevede altresì, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'applicazione delle sanzioni, relative agli adempimenti suddetti, previste dall'art. 258 del d.lgs. 152/2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal d.lgs. 205/2010. Le sanzioni richiamate fanno riferimento alla mancata o non corretta compilazione degli adempimenti “tradizionali” (MUD, registri di carico e scarico e formulari di trasporto).

Importante: gli adempimenti tradizionali a cui fa riferimento il comma in esame non sono di fatto mai stati abbandonati. Negli anni passati è stato applicato il c.d. doppio binario (la cui scadenza è attualmente prevista per il 31 dicembre 2018), cioè un regime in cui i soggetti obbligati all’adesione al SISTRI devono continuare ad effettuare anche il tracciamento tradizionale dei rifiuti (vale a dire gli adempimenti e gli obblighi relativi alla responsabilità della gestione dei rifiuti, al catasto dei rifiuti, ai registri di carico e scarico, nonché al trasporto dei rifiuti, antecedenti alla disciplina relativa al SISTRI).