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Decreto Rinnovabili FER 1, ci siamo: l'ultima versione del testo al vaglio dell'UE

Decreto Rinnovabili a Bruxelles per il via libera finale: priorità agli impianti su ex discariche e fotovoltaico al posto dell’amianto su scuole e ospedali. Confermata la stretta su geotermia e mini idroelettrico

Rinnovabili e fotovoltaico: decreto ormai definitivo

Gli incentivi all'energia prodotta da fonti rinnovabili stanno per partire: il testo dell'ultima versione del decreto Rinnovabili FER 1 è infatti al vaglio della Commissione Europea, che a breve dovrebbe dare il via libera definitivo. Attenzione: il decreto prevede infatti che i primi bandi per l'iscrizione ai registri e le procedure di asta siano aperti dal 31 gennaio 2019.

Le novità del Decreto FER 1

  • gli impianti fotovoltaici realizzati al posto delle coperture in amianto o eternit avranno diritto, in aggiunta agli incentivi sull'energia elettrica, a un premio pari a 12 €/MWh su tutta l’energia prodotta: verrà quindi incentivata non solo l'energia prodotta e immessa nella rete, ma anche quella destinata all’autoconsumo, per consentire agli interessati di coprire i costi necessari alla sostituzione delle coperture;
  • per gli impianti di potenza fino a 100 kW installati sugli edifici, sulla quota di produzione netta consumata in sito è attribuito un premio pari a 10 €/MWh: gli incentivi si cumuleranno con quello riconosciuto all'energia autoconsumata e prodotta dagli impianti fotovoltaici realizzati in sostituzione delle coperture in amianto;
  • passa da 12 a 15 mesi il limite di tempo che può intercorrere tra la comunicazione di aggiudicazione dell’incentivo e l’entrata in esercizio dell’impianto senza che il bonus subisca una decurtazione;
  • confermata la stretta su geotermia e mini-idrolettrico.

Decreto Rinnovabili: il funzionamento degli incentivi

L’accesso agli incentivi sarà regolato da due meccanismi a seconda della potenza. Dovranno partecipare a procedure pubbliche per la selezione dei progetti da iscrivere nei registri:

  • gli impianti di nuova costruzione, integralmente ricostruiti e riattivati, di potenza inferiore a 1MW;
  • gli impianti oggetto di interventi di potenziamento qualora la differenza tra la potenza dopo l’intervento e la potenza prima dell’intervento sia inferiore a 1 MW;
  • gli impianti oggetto di rifacimento di potenza inferiore a 1MW;
  • gli impianti fotovoltaici di nuova costruzione e realizzati con componenti di nuova costruzione.

Possono richiedere gli incentivi anche più impianti riuniti in un gruppo, a condizione che la potenza del singolo impianto sia superiore a 20kW e quella totale inferiore a 1 MW.

Gli impianti di potenza uguale o maggiore di 1MW per accedere agli incentivi devono partecipare a procedure di asta. Anche in questo caso sono ammessi alle procedure i gruppi di impianti. La potenza dei singoli impianti deve essere compresa tra 20 kW e 500 kW e quella complessiva maggiore di 1 MW.

Saranno esclusi dagli incentivi gli impianti che hanno già usufruito degli incentivi per le fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico previsti dal DM 23 giugno 2016 o che sono risultati idonei ma inseriti in posizione non utile nei registri.

Tempi di attuazione e priorità

La prima scadenza del 31 gennaio 2019 sarà impossibile da rispettare. Il GSE pubblicherà comunque otto bandi sia per i registri che per le aste: l'ultimo sarà pubblicato il 31 maggio 2021. Gli interessati avranno 30 giorni di tempo per la presentazione delle domande, dopodiché il GSE formerà la graduatoria, che non sarà soggetta a scorrimento in caso di rinuncia o revoca.

La priorità sarà data agli impianti eolici o fotovoltaici realizzati su discariche chiuse e Sin, agli impianti fotovoltaici che sostituiranno le coperture di amianto su scuole, ospedali ed altri edifici pubblici, agli impianti idroelettrici che rispettino le caratteristiche costruttive del DM 23 giugno 2016, agli impianti alimentati dai gas residuati dai processi di depurazione o che prevedono la copertura delle vasche del digestato e a tutti gli impianti 'paralleli' con la rete elettrica e con le colonnine di ricarica delle auto elettriche a condizione che la potenza di ricarica non sia inferiore al 15% della potenza dell’impianto e che ciascuna colonnina abbia una potenza di almeno 15 kW.

IL DECRETO RINNOVABILI FER 1 (VERSIONE 23 GENNAIO) E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF

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