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Compenso dei CTU: per la valutazione conta solo il tempo effettivamente impiegato per l'incarico

Cassazione: il compenso del CTU deve essere determinato in relazione al tempo effettivamente impiegato per la sua esecuzione e non a quello ritenuto necessario per il suo svolgimento

La determinazione del compenso del CTU

Il compenso dei CTU deve essere valutato sulla base del tempo impiegato per l'incarico: è questo l'importante paletto piantato dalla Cassazione nell'ordinanza 7636/2019 dello scorso 18 marzo, che individua un ben preciso principio di diritto circa le modalità per la determinazione dei compensi dei CTU - consulenti tecnici d'ufficio, che avevano prestato la loro opera nel corso di un procedimento.

Insomma: non conta quanto si ritiene sia necessario per svolgere un determinato compito, ma quanto effettivamente è stato impiegato in termini di tempo.

Compenso del CTU: l'oggetto del contendere

Nel 'nostro caso', un perito medico (ma l'allargamento vale per tutti, professionisti tecnici inclusi) aveva prestato la propria opera nel corso di una causa per responsabilità sanitaria in qualità di consulente tecnico d'ufficio e, non ritenendosi soddisfatto del compenso percepito per la sua attività, ricorreva in Cassazione al fine di ottenere ulteriori emolumenti.

Secondo lui, avrebbe dovuto essere retribuito in maniera ben diversa e più cospicua in relazione alla difficoltà dell'opera, alla sua complessità e al tempo effettivamente utilizzato per la sua esecuzione effettivamente non considerato da parte del giudice.

Per chi doveva pagare il CTU, invece, il compenso corrisposto al consulente tecnico d'ufficio era comune eccessivo, posto che esso avrebbe dovuto essere determinato in relazione al tempo effettivamente utilizzato per il suo svolgimento e non a quello astrattamente ritenuto necessario per la sua esecuzione. Il criterio utilizzato pertanto era del tutto illegittimo e avrebbe dovuto essere corretto, con una evidente riduzione del compenso liquidato al CTU.

Le modalità di determinazione del compenso dei CTU

Per la Cassazione, la censura dedotta con il ricorso principale è da accogliere poiché la liquidazione operata nell'impugnata ordinanza è da ritenersi illegittima avendo il Tribunale posto riferimento ad un criterio errato siccome rivolto alla fattispecie dell'incarico collegiale e non a quella del conferimento del mandato ad un singolo CTU, come risultante nel caso in discorso, laddove — per quanto emergente anche dal relativo verbale di assegnazione di c.t.u. preventiva ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c. (valutabile anche in questa sede siccome inerente ad un "fatto processuale") — la dott.ssa  era stata nominata in via esclusiva, con autorizzazione ad avvalersi eventualmente di specialista del settore di indagine (da comunicare preventivamente alle parti).

Sulla scorta di tale presupposto avrebbe dovuto, perciò, trovare applicazione la disciplina prevista dall'art. 56 del dpr 115/2002 e non quella di cui al precedente art. 53.

Inoltre, il giudice dell'opposizione è incorso, con l'impugnata ordinanza, nella violazione delle denunciate norme di cui all'art. 4 della legge 319/1980 e dell'art. 71 del dpr 115/2002 perché, andando al di là della richiesta della stessa CTU, ha liquidato in favore di quest'ultima un compenso computato a vacazioni rapportandolo, però, al ritenuto - a suo avviso - tempo necessario per l'esecuzione del mandato peritale (corrispondente a 1140 vacazioni) anziché al tempo effettivamente occorso e, quindi, impiegato per lo svolgimento dell'incarico (come, per l'appunto, sancisce il comma primo del citato art. 4 della legge 319/1980), che avrebbe, pertanto, condotto al riconoscimento di un importo minore a vantaggio della CTU.

Il nuovo principio di diritto è questo: "ai fini della liquidazione del compenso al c.t.u., gli onorali calcolati a vacazioni devono essere determinati, nei limiti della richiesta dello stesso ausiliario giudziario, commisurandoli al tempo effettivamente impiegato per lo svolgimento dell'incarico peritale contento e non al presumibile tempo ritenuto in proposito (ed in via ipotetica) necessario dal giudice d'ufficio".

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