Calcestruzzo Armato
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Direzione Lavori e Controlli di Accettazione. Riflessioni e proposte

La presente nota desidera fornire alcune proposte di revisione di alcuni paragrafi del Capitolo 11 delle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) riguardante i materiali e i prodotti ad uso strutturale.

La presente nota desidera fornire alcune proposte di revisione di alcuni paragrafi del Capitolo 11 delle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) riguardante i materiali e i prodotti ad uso strutturale. Particolare riferimento sarà fatto sui Controlli di Accettazione e sui ruoli svolti dal progettista e dalla Direzione Lavori. Lo scrivente ritiene ormai obsoleta la non distinzione fisica tra il progettista delle opere e la funzione che deve invece svolgere la Direzione Lavori nel processo edilizio. Così come è, ormai, necessario cambiare i metodi di controlli di Accettazione ritenuti ormai anch’essi obsoleti e “superati” dalla moderna tecnologia del calcestruzzo e dalle prescrizioni del calcestruzzo stesso, con i vincoli imposti circa la resistenza minima in opera.

Introduzione
La legge quadro delle costruzioni, conosciuta come Legge 1086 del 1971, distingue i vari attori del processo edilizio. In particolare, si fa riferimento ai compiti che devono svolgere sia il progettista delle opere edili sia il Direttore dei Lavori che rimane figura importantissima, sulla carta, perché ad essa sono devoluti i necessari raffronti e controlli delle fasi operative della costruzione, soprattutto nei riguardi dell’accertamento della qualità dei materiali. Alcune ulteriori incombenze sono state poi prescritte con il cosiddetto Testo Unico, cioè dalla legge 380. In realtà, la presente nota desidera fornire alcune proposte normative del Capitolo 11 delle NTC, senza avere la presunzione di chiarire, o meno, circa la necessità di modificare la legge quadro 1086, cosa che spetta più ai normatori che allo scrivente.

Progettista e Direzione Lavori
Come precedentemente enunciato, progettista e DL rivestono ruoli importantissimi e, in quanto tali, non dovrebbero coprire entrambi i ruoli; in poche parole, non dovrebbero essere la medesima persona. Le considerazioni di seguito riportate sono naturalmente rivolte più a cantieri piccoli e medi piuttosto che a grandi opere infrastrutturali, la cui organizzazione, in termini di Controllo e presenza di personale qualificato, permette una situazione complessivamente ben diversa dalla prima. Si possono capire alcune delle ragioni che i normatori seguirono nel formulare i compiti dell’uno e dell’altro: l’industria dell’edilizia italiana era, ed è, fondata su imprese piccole, distribuite nel territorio, con costruzioni piccole e medie. Pertanto, il consentire che progettista e DL potessero essere la stessa persona, poteva, decenni fa, avere una propria giustificazione. Allo stato attuale, con le numerose criticità che si sono verificate negli ultimi anni in molti edifici, e non solo nei riguardi della qualità e della conformità delle costruzioni alle norme antisismiche, è necessario che venga definito in maniera esplicita che il progettista e la Direzione Lavori devono essere persone diverse. Il Direttore Lavori non deve essere semplicemente un “controllore” del processo, ma deve intervenire se nella sua analisi progettuale vi sono ulteriori dettagli da chiarire con il progettista unitamente al fatto che la sua presenza nel cantiere deve essere più costante. Alcune sentenze di Cassazione, avevano già stabilito, da tempo, che al Direttore Lavori spettavano compiti che prevedevano anche controlli sull’opera progettuale e non solo compiti di controllo circa l’esecuzione della stessa.

 


 

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