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L’esercizio senza titolo della professione: considerazioni di natura legale

Scopri cosa l'avv. Leonardo Guidi ci dice sull'esercizio abusivo della professione tecnica

Molte professioni, tra cui quelle tecniche, possono essere svolte solo in presenza di determinate abilitazioni rilasciate e/o riconosciute dallo Stato.

Esistono, infatti, professioni c.d. “non regolamentate”, per il cui esercizio non è richiesto un determinato titolo professionale (si pensi, ad es., agli amministratori di condominio, ai consulenti informatici, fiscali etc.), che possono essere esercitate da chiunque, fatto salvo l’assolvimento di determinati obblighi informativi a tutela del consumatore.

Altra cosa sono, invece, le professioni c.d. “regolamentate”, ovvero quelle per il cui esercizio è necessario uno specifico titolo di studio, una particolare abilitazione ovvero un’iscrizione ad un determinato Albo od elenco (cfr. art. 33, comma 5 Cost. e art. 2229 c.c.), la cui sussistenza ammette il professionista allo svolgimento di tutte le attività riservate alla categoria.

 

La funzione della iscrizione all’albo professionale

L’iscrizione assolve alla duplice funzione di assoggettare il professionista alle regole deontologiche, al controllo e al potere disciplinare dell'ordine e di renderne pubblico il derivato status, garantendo così l'interesse generale al corretto esercizio della professione. 

L’abusivo esercizio è pertanto integrato nel caso di soggetti che compiano un’attività riservata senza la relativa abilitazione perché mai conseguita  o compiuta in mancanza dell’adempimento alle prescritte formalità, tra le quali la mancata iscrizione all'albo professionale, oppure nel caso in cui il titolo professionale sia venuto meno in esito a provvedimenti di sospensione e radiazione.

Tra le professioni “protette” vi sono certamente quelle tecniche, per le quali la legge individua ambiti di esclusiva (si pensi, ad es., alle opere idrauliche per gli ingegneri ed alle opere civili che presentino caratteri artistici e monumentali per gli architetti).

In detti ambiti, si è detto che l’esercizio della professione è riservato ai soggetti abilitati.

E se ciò non avviene? Quali conseguenze ne derivano?

 

L’attività professionale svolta all’estero

Una premessa importante, specie nel contesto internazionale in cui le professioni operano, riguarda l’ambito territoriale di efficacia dell’abilitazione/iscrizione.

Per intenderci: un ingegnere iscritto ad un Albo italiano può esercitare la professione fuori dal territorio della Repubblica ed in particolare negli altri Stati dell’Unione Europea?

La risposta è positiva - ma non automatica - in virtù della semplice iscrizione all’Albo nazionale.

Per le prestazioni “temporanee” ed “occasionali”, da intendersi quelle che non comportano un radicamento stabile del professionista all’estero, nell’ambito della libera prestazione dei servizi esse sono possibili mediante semplici adempimenti informativi nei confronti dello Stato ospitante.

Al di fuori di tale contesto, per l’esercizio stabile della professione, occorrerà attivare e concludere positivamente l’iter per il riconoscimento della qualifica professionale all’estero, in assenza del quale l’attività è preclusa. Lo stesso vale per i professionisti stranieri che intendano svolgere la professione nella nostra Repubblica.

 

l'ingegnere finto

I diversi casi di esercizio professionale senza titolo

Le modalità con cui una professione può essere esercitata senza titolo sono molteplici. 

Al di là dei casi di usurpazione più eclatanti, in cui un soggetto senza alcun titolo si finge un professionista esercitandone la relativa professione vi sono moltissimi altri casi meno evidenti.

Si è accennato al caso del professionista straniero che esercita in Italia o di quello italiano all’estero. Ma si pensi anche allo svolgimento di attività al di fuori del proprio ambito di competenze (il geometra rispetto ad ingegneri ed architetti)) od in fasi della vita professionale in cui questa sarebbe inibita (si pensi al professionista sospeso disciplinarmente).

In questi casi sorgono diverse forme di responsabilità.

Sotto l’aspetto penale, l’art. 348 c.p. punisce con pene che vanno dalla reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro, “chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato”. 

 

Quando il Geometra lavora per l’Ingegnere, sottobanco

Si badi bene che la fattispecie non risulta applicabile ai soli casi di responsabilità per così dire diretta, bensì è invocabile anche a titolo di “concorso”, ovvero quando  il professionista abilitato abbia consentito o agevolato con la propria attività lo svolgimento di attività professionale da parte di soggetto non autorizzato. E’ il caso, ad esempio, del geometra non abilitato all'esercizio della professione il quale abbia redatto degli elaborati tecnici richiedenti una diversa abilitazione, pur quando tali elaborati siano stati poi fatti sottoscrivere, prima della presentazione, a professionisti abilitati. 

Al fianco di tale fattispecie si può ipotizzare - con specifico riferimento alle professioni tecniche – l’applicazione dell’art. 471 c.p., che sanziona l’“uso abusivo di sigilli e strumenti veri”, come nel caso di professionista sospeso disciplinarmente che presenti una pratica edilizia apponendovi il proprio timbro.

 

L’uso abusivo del titolo professionale

E ancora l’art. 498 c.p., che punisce chi si arroga dignità o gradi accademici, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, ovvero qualità inerenti ad alcuno degli uffici, impieghi o professioni (professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato).

E’ il caso dell’utilizzo del titolo professionale, Ing., Arch. etc, senza che ne ricorrano i relativi presupposti.

La condotta penalmente rilevante consiste nell’attribuzione, indebita o illegittima, di titoli (tra cui quelli professionali) e per la configurabilità del reato non ha nessuna rilevanza l’origine materiale dell’attribuzione abusiva, nel senso che essa può derivare dallo stesso soggetto come da un terzo. 

Chiara è la responsabilità nel caso in cui sia lo stesso soggetto interessato a fregiarsi indebitamente del titolo. Nell’ipotesi in cui l’attribuzione derivi da terzi, per la configurabilità del reato, rileva invece l’atteggiamento tenuto dal soggetto investito. Ove in esito all’indebita attribuzione, infatti, l’interessato inizi a fregiarsene, assumendo comportamenti compatibili con la volontà di volersi valere del titolo (c.d. comportamento equivalente) sussisteranno gli estremi di cui all’art. 498 c.p. Diversamente, nel caso in cui un soggetto sia investito di un titolo professionale ma non se ne approfitti, mantenendo in sostanza un atteggiamento passivo, l’inerzia di fronte all’attribuzione del titolo fatta spontaneamente da terzi e non smentita non assume connotati di rilevanza penale.

Con specifico riferimento alla professione di ingegnere, l’art. 45 del DPR n. 328/2001 dispone che la spendita del titolo professionale (“Ing.”) si acquista solo con l’iscrizione all’Albo, nelle singole sezioni relative. Per converso, ai sensi dell’art. 13, comma 7 del D.M. n. 270/2004, con la laurea (ma il discorso non cambia anche in esito al superamento dell’esame di abilitazione, in assenza di iscrizione all’Albo) si acquista il solo titolo di “dottore”.

 

Esercizio abusivo della professione: le conseguenze di natura amministrativa e civile

Non è poi da escludere che, a fronte dell’abusivo esercizio della professione, si possano produrre effetti anche sotto il profilo strettamente amministrativo.  

Con particolare riferimento all’edilizia, il titolo rilasciato (o formatosi in caso di SCIA) sulla base di un progetto predisposto da soggetto privo della relativa qualifica professionale rappresenterebbe infatti profili di illegittimità da farsi valere in sede di impugnativa del titolo edilizio ovvero potrebbe essere contestata dalla P.A. in sede di esercizio dei propri poteri in materia (autotutela).

Osservo che - in tali casi - legittimati a far valere l’illegittimità del titolo sarebbero, tra gli altri, anche gli Ordini professionali, portatori di interessi di categoria che ne legittimano l’attivazione anche per il perseguimento di vantaggi strumentali giuridicamente riferibili alla sfera categoriale.

Tutt’altro che infrequente è poi la prassi di sottoscrizione congiunta dei progetti, ovvero del fenomeno attraverso il quale un professionista dotato della richiesta competenza (ad es. un architetto o un ingegnere) “valida”, apponendovi la propria sottoscrizione, il progetto predisposto da altro professionista invece privo (ad es. un geometra). Secondo una parte della giurisprudenza amministrativa, che muove dal concetto di unitarietà del progetto, secondo cui vi è la necessità di una complessiva competenza del tecnico relativamente a tutti gli aspetti progettuali, i titoli abilitativi rilasciati sulla base di tali progetti risulterebbero illegittimi (mentre altra parte della giurisprudenza amministrativa è di diverso avviso). 

Sotto l’aspetto civilistico, il soggetto che abbia svolto una determinata attività professionale senza titolo potrebbe essere chiamato a rispondere dei danni causati ai propri committenti da tale condotta (si pensi appunto al caso di diniego o di annullamento di un titolo abilitativo basato su tale incompetenza o per semplice negligenza). Inoltre, per l’opera prestata, il professionista non risulta neppure legittimato ad ottenere il pagamento degli onorari professionali. La Cassazione civile applica poi tale principio anche al caso di sottoscrizione congiunta del progetto, unitamente a professionista dotato della relativa abilitazione.

 

Esercizio abusivo della professione: le conseguenze deontologiche

Sono infine previste conseguenze anche di carattere deontologico e disciplinare da parte dei rispettivi Ordini e Collegi.

Ed infatti, con specifico riferimento agli ingegneri, ai sensi degli artt. 4.3, 5.1 e 22 del relativo codice deontologico, sono sanzionabili disciplinarmente i professionisti che, non solo svolgono attività professionale in mancanza di titolo in settori o sezioni diversi da quelli di competenza o in periodo di sospensione, ma anche coloro i quali agevolino o rendano possibile a soggetti non abilitati o sospesi l’esercizio della professione.

In tali casi, oltre alle responsabilità penali e civili sopra richiamate, concorreranno altresì quelle deontologiche.