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Abusi edilizi: un solo sopralluogo giustifica la demolizione!

Consiglio di Stato: chi ha realizzato le costruzioni illegittime non può chiedere un nuovo accertamento a meno che non informi il comune di aver rimosso i manufatti

Abusi edilizi: basta un sopralluogo per le ruspe

L'amministrazione comunale, dopo la reiezione della domanda di sanatoria edilizia, non è tenuta ad effettuare un ulteriore sopralluogo né a redarre un nuovo verbale: la demolizione di un abuso edilizio scatta quindi immediatamente, dopo il primo sopralluogo, a meno che l'autore dell'abuso non informi per tempo il comune di aver rimosso i manufatti abusivi.

Queste conclusioni sono contenute nella sentenza 2921/2019 dello scorso 7 maggio del Consiglio di Stato: nel 'nostro' caso, il comune aveva accertato la presenza di alcune opere abusive e, successivamente, aveva ordinato la loro demolizione. Nel frattempo, però, il responsabile aveva rimosso uno degli abusi e presentato una richiesta di sanatoria; egli sosteneva quindi che l’ordine di demolizione non fosse valido perché indicava opere ormai non più esistenti, ma soprattutto perché era stato emesso dopo l’istanza di sanatoria e la richiesta di accertamento di conformità, che il comune aveva negato.

L'accertamento dell'abusività

Il ricorso viene respinto sia dal Tar che, appunto, dal Consiglio di Stato, secondo cui il provvedimento di ripristino dello stato dei luoghi può essere riferito all’accertamento di abusività e all’istruttoria compiuta precedentemente alla presentazione dell’istanza di sanatoria. Non è cioè necessario accertare nuovamente l’esistenza delle opere abusive.

Tra l'altro, si evidenzia nella sentenza, la richiesta di sanatoria lascia presumere che le opere abusive siano ancora presenti sul suolo e che il privato voglia regolarizzarle: diversamente, se il privato nel frattempo ha smantellato una delle due opere abusive, avrebbe dovuto segnalarlo per far modificare all'amministrazione i contenuti dell'ordine di demolizione.

Il nuovo accertamento non è assolutamente dovuto, in quanto avrebbe comportato "un inutile aggravamento del procedimento sanzionatorio, in violazione del principio di speditezza ed economicità dell’azione amministrativa".

Infine:

  • non può assumersi una violazione del principio inquisitorio, operante nel procedimento amministrativo in base all’art.6 della legge 241/1990, atteso che l’accertamento della avvenuta realizzazione di illeciti edilizi era già avvenuto in precedenza, con il verbale in data 28-3-2007 del Comando di Polizia Municipale, e che la rinnovata ingiunzione di demolizione si pone in stretta continuità con la prima ingiunzione di demolizione prot. n. 47/2638 del 4 aprile 2007, risultando adottata per le medesime opere successivamente alla presentazione di istanza di sanatoria ed al suo rigetto da parte del Comune;
  • non può assumersi per altra via l’illegittimità dell’impugnato ordine di demolizione per aver applicato la sanzione demolitoria ad un’opera nelle more spontaneamente rimossa, configurandosi in tale caso la mera inefficacia in parte qua dell’ingiunzione medesima.

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