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I diplomi ITS valgono come tirocinio ma non sostituiscono i titoli di studio per geometra e perito industriale

MIUR: le attuali prescrizioni normative consentono di ritenere il diploma ITS come equivalente al tirocinio professionale, ma non sostitutivo dei titoli di studio richiesti dalla legge per accedere alle professioni di geometra, perito industriale, perito agrario e agrotecnico

Diplomi ITS: valgono per il tirocinio, non per la professione

Il diploma ITS (Istituto tecnico superiore) come equivalente al tirocinio professionale, ma non sostitutivo dei titoli di studio richiesti dalla legge per accedere alle professioni di Agrotecnici, Geometri, Periti agrari e Periti industriali.

Lo ha precisato il Ministero dell'Istruzione con una nota del 22 maggio 2019 - disponible in allegato - che fa ancora una volta chiarezza su un tema molto dibattuto.

ITS: definizione

Gli Istituti Tecnici Superiori, che rilasciano il Diploma Tecnico Superiore, sono scuole di eccellenza di alta specializzazione non universitaria, organizzata sotto forma di Fondazioni che coinvolgono Istituti Tecnici e Professionali statali, imprese del settore, Enti locali, Università, Ordini professionali.

 

Il Diploma Tecnico Superiore, tuttavia, è anche riconosciuto come sostitutivo del tirocinio professionale richiesto da alcuni Albi professionali del settore tecnico (quello degli Agrotecnici è stato il primo ad offrire questa possibilità) anche se l’accesso all’Albo è poi comunque condizionato dal possesso dello specifico titolo di studio previsto per legge.

Per esercitare la professione il titolo specifico

Esempio: per ciò che attiene all’Albo degli Agrotecnici, per accedervi è necessario possedere una laurea in agraria o scienze naturali (nonchè altre idonee) oppure un diploma in agraria, dove il possesso del diploma ITS evita esclusivamente di dover svolgere il praticantato professionale obbligatorio (che varia da 6 a 18 mesi), sostituendolo interamente.

Per gli Albi dei Geometri, dei Periti agrari e dei Periti industriali, vale la stessa cosa, così come puntualmente previsto dall’art. 55 comma 3 del dpr 328/2001.

 

Evidentemente qualcuno deve avere cercato di forzare la mano, riconoscendo il diploma ITS come titolo idoneo per l’accesso ai predetti Albi professionali, però così violando le norme”, commenta il Collegio nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.

LA NOTA DEL MIUR E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF

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