Maternità e paternità dei professionisti: l'indennità è singola anche se il parto è gemellare
Cassazione: il professionista ha diritto all'indennità di maternità singola, e cioè l'80% dei cinque dodicesimi del reddito dichiarato, anche in caso di parto gemellare o di adozione di due bambini
Attenzione a tutti i professionisti padri e/o madri: la Cassazione, con la recentissima sentenza 14676/2019 dello scorso 29 maggio, ha fissato un importante principio di diritto, ossia che il professionista ha diritto all'indennità di maternità singola, e cioè l'80% dei cinque dodicesimi del reddito dichiarato, anche in caso di parto gemellare o di adozione di due bambini. Non solo: il contributo è dovuto dalla Cassa pure al padre, nel caso di specie un avvocato (ma vale anche per un ingegnere, un architetto o un altro professionista), al posto della madre.
Vediamo i dettagli della sentenza (primo e quarto motivo in particolare).
Diritto del padre professionista a percepire l'indennità al posto della mamma
Qui la Cassazione da ragione al ricorrente. Viene in primis evidenziato che la Corte Costituzionale (sentenza 385/2005), preso atto che il d.lgs. 151/2001, riconoscendo il diritto all'indennità genitoriale al padre adottivo che sia lavoratore dipendente ed escludendolo, viceversa, nei confronti di coloro che esercitino una libera professione, i quali non hanno la facoltà di avvalersi del congedo e dell'indennità in alternativa alla madre, ha affermato che "tale discriminazione rappresenta un vulnus sia del principio di parità di trattamento tra le figure genitoriali e fra lavoratori autonomi e dipendenti". Per la Cassazione questa decisione esplica effetti senza la necessità di un nuovo intervento del legislatore.
Indennità di maternità o paternità: quanto spetta al professionista?
Qui, invece, viene data ragione alla Cassa: a differenza delle ipotesi del lavoro dipendente, la professionista o il professionista che si trova nella condizione di fruire dell'indennità può continuare la propria attività e, quindi, in teoria non subire alcuna flessione reddituale.
Comunque, se la finalità dell'indennità è quella di compensare la eventuale flessione del reddito professionale derivante dalla nascita del figlio, è chiaro che non può certo giustificarsi un importo moltiplicato per il numero dei figli nati o adottati giacché non può certo immaginarsi che se non vi fosse stato il parto o l'adozione il medesimo professionista avrebbe realizzato redditi moltiplicati a seconda del numero dei figli.
In definitiva, si tornerà in Corte d'Appello per riconoscere l'indennità al professionista per i due bimbi adottati ma non in misura superiore all'80% di un quinto del reddito dichiarato.
LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF