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Dichiarazione dei redditi: focus su bonus energia, bonus verde, ristrutturazioni, passaggi di proprietà

Agenzia delle Entrate: detrazione al promissario acquirente che non compra più, più chiarimenti su box auto, comunicazioni all’Enea e passaggi di proprietà, oltre alle specifiche per il bonus verde. Estrapoliamo le principali novità di interesse in materia edilizia e professionale

Bonus edilizi ed energetici: come si scaricano?

Abbiamo già informato che le regole del gioco per la dichiarazione dei redditi 2019 (riferita ai redditi maturati nel 2018) sono online, pubblicate dall'Agenzia delle Entrate con circolare 3/2019: si tratta di un vademecum su detrazioni, deduzioni, crediti d’imposta, ritenute, documenti da presentare e conservare per adempiere correttamente agli obblighi fiscali.

Vediamo, oggi, di specificare le parti dedicate ai bonus edilizi/energetici, con alcune particolarità e casi limite.

Ristrutturazioni edilizie, manutenzioni, restauro e similari

Le spese sostenute per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, eseguiti su singole unità immobiliari o parti comuni di edifici condominiali, devono essere indicate in fase di dichiarazione dei redditi per poter usufruire della detrazione del 50%.

A proposito: come comunicare il tutto? La trasmissione va fatta per via telematica all'ENEA: servono tutti i dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio. La trasmissione delle informazioni relative agli interventi deve essere effettuata attraverso un sito web dedicato entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.

Il trasferimento all'erede del bonus ristrutturazioni

Importante: per determinare chi può fruire della quota di detrazione relativa ad un anno occorre individuare il soggetto che possedeva l’immobile al 31 dicembre di quell’anno. Quindi, si trasferisce all’erede la quota di detrazione relativa all’anno del decesso, anche nell’ipotesi in cui il decesso avvenga nello stesso anno di sostenimento della spesa. Se la detenzione materiale e diretta dell’immobile è esercitata congiuntamente da più eredi, la detrazione è ripartita tra gli stessi in parti uguali.
 
L’erede non può fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui non detiene l’immobile direttamente, perché ad esempio concesso in comodato o in locazione; al termine del contratto di locazione o di comodato, potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza.

Bonus ristrutturazioni al promissario acquirente che non compra più

La detrazione spetta al futuro acquirente se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita, regolarmente registrato, di un immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato, di un immobile sul quale intende effettuare i lavori di recupero o di box pertinenziale. È necessario che il promissario acquirente sia stato immesso nel possesso dell’immobile ed esegua gli interventi a proprio carico.
 
Non è richiesta l’autorizzazione ad eseguire i lavori da parte del promittente venditore che può ritenersi implicitamente accordata in conseguenza dell’anticipata immissione nel possesso dell’immobile.
 
Importante: la detrazione spetta al futuro acquirente anche nelle ipotesi in cui non si perfezioni l’acquisto.

Box auto: rientra nel Bonus ristrutturazioni? Dipende...

La detrazione di legge spetta agli interventi di realizzazione di parcheggi (autorimesse o posti auto, anche a proprietà comune), purché esista o venga creato un vincolo di pertinenzialità con un’unità immobiliare abitativa.

NB - per “realizzazione” si intendono solo gli interventi di nuova costruzione. Quindi niente detrazione se il box auto è venduto dall’impresa proprietaria di un edificio che ha effettuato l’intervento di ristrutturazione dell’immobile ad uso abitativo con cambio di destinazione d’uso.

Bonus energia: perimetro ampio per la cessione del credito su parti comuni e singole unità abitative

Riguardo gli interventi di riqualificazione energetica cedibili, sia se eseguiti sulle parti comuni degli edifici, sia se eseguiti sulle singole unità abitative. nella circolare si specifica che la cessione può essere effettuata sia dai soggetti incapienti, sia dalla generalità dei contribuenti che sostengono le dette spese.

Il credito cedibile corrisponde alla detrazione Irpef e/o Ires spettante per gli interventi di riqualificazione energetica eseguiti sulle singole unità abitative, tenendo conto anche delle spese sostenute nel periodo d'imposta, mediante cessione dello stesso credito ai fornitori.

Per rendere efficace la cessione è necessario presentare una comunicazione all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio dell'anno successivo ma, limitatamente alle spese sostenute nel periodo d'imposta 2018, relativamente agli interventi eseguiti sulle singole unità, la comunicazione deve avvenire dal 7/05/2019 al 12/07/2019 da parte del soggetto beneficiario della detrazione e dal 5/08/2019, e sempre dopo l'accettazione del credito, da parte del cessionario; nel proprio cassetto fiscale quest'ultimo potrà visualizzare il credito d'imposta attribuito.

Per le spese sostenute dall'1/01/2018, per riqualificazione energetica eseguiti congiuntamente alla riduzione del rischio sismico, la comunicazione deve essere presentata dall'amministratore di condominio entro il 12/07/2019. Il contribuente non dovrà indicare la detrazione ceduta nella propria dichiarazione dei redditi (circ. 7/E/2018).

Bonus verde: le regole del gioco

Chiudiamo col bonus verde, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018. Sono agevolabili le opere che si inseriscono in un intervento relativo all’intero giardino o area interessata, consistente nella sistemazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento dell’esistente, comprese le spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi in questione, mentre non è detraibile il solo acquisto di piante o altro materiale o la semplice manutenzione ordinaria periodica dei giardini.

Quanto ai lavori in economia, la detrazione è riconosciuta solo se oltre all’acquisto di alberi, piante, arbusti, cespugli e specie vegetali, l’intervento ricomprende anche le prestazioni necessarie alla sua realizzazione. Quindi la realizzazione di fioriere e l’allestimento a verde di balconi e terrazzi è agevolabile solo se permanente e sempreché si riferisca ad un intervento innovativo di sistemazione a verde.

La detrazione è calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare residenziale, così che a chi esegue gli interventi su più unità immobiliari il diritto alla detrazione è riconosciuto più volte. In caso di interventi condominiali e sulla propria abitazione si avrà diritto a calcolare la detrazione su un importo pari a 5.000 euro per le spese effettuate sul proprio immobile e 5.000 euro per la parte di competenza delle spese condominiali.

Quando gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50%. Lo stesso in caso di interventi su  immobili oggetto di vincolo da parte del Codice dei beni culturali.