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4 euro l’ora lordi: i riders dell’ingegneria di cui nessuno si occupa

Tariffe Professionali dei CTU e Riders: stesse condizioni, ma meno diritti (per i professionisti)

ANDREA-DARI-ritratto.jpgTariffe Professionali dei CTU e Riders: stesse condizioni, ma meno diritti (per i professionisti)

“Pronta la norma sui riders, garantiti stipendio e diritti” … “Le regole inserite nella legge sul salario minimo in discussione in questi giorni al Senato” (Luigi Di Maio)

 “La tariffa oraria è generalmente pari a 7 euro all’ora con un rimborso chilometrico per chi usa lo scooter e un cosiddetto “bonus fatica” di 1 euro a consegna per chi invece utilizza la bicicletta.” (lavoratori.blog)

“Tariffa totale minima per il mese di settembre a partire da oggi (3 settembre): 4.10€ per ordine consegnato.” (it.roocommunity.com)

“Gli onorari variabili a tempo vanno determinati in base al sistema delle vacazioni. La vacazione è definita come un periodo di due ore, il cui attuale compenso è di € 14,68 per la prima e di € 8,15 per le successive." (D.P.R. n.115 del 30/05/2002)

 

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Tariffe orarie del Consulente Tecnico d’Ufficio, meno di un Riders

E si, non è una barzelletta.

Quando si deve applicare le Tariffe a Vacazione (Prestazione di un perito, su richiesta dell'autorità giudiziaria, commisurata a un periodo di tempo prestabilito ai fini della retribuzione) la tariffa è proprio quella del D.P.R. n.115 del 30/05/2002, fa riferimento al DM 30/05/2002, ovvero

  • € 14,68 per la prima vacazione di due ore, quindi 7,34 euro/ora lorde
  • € 8,15 per le successive vacazioni di due ore, quindi € 4,075 euro/ora lorde.

sentenza-2.jpgAttenzione, trascorsa 1 h e 15’ la vacazione è dovuta interamente. Ma il Giudice non può liquidare più di quattro vacazioni al giorno per ciascun incarico.

Quindi un professionista che lavorasse 8 ore al giorno piene come CTU per 20 giorni al mese, porterebbe a casa ben 652 euro al mese, lorde.

Va detto, per completezza, che la liquidazione del compenso del CTU va eseguita in conformità a quanto disposto dal D.P.R. n. 115 del 2002, ed ai sensi dell’art. 2, delle tabelle allegate al D.M. 30 maggio 2002, pertanto, al consulente spetta di norma un onorario a percentuale calcolato per scaglioni con riguardo al valore della controversia.

Soltanto ove non sia possibile determinare il valore della controversia, si applica il criterio residuale di cui all’art. 1 delle medesime tabelle e quindi commisurare l’onorario al tempo necessario per lo svolgimento dell’incarico. In realtà la vacazione si apllica anche quando la prestazione non è inserita nelle tabelle del DM 30/05/2002.

Il caso tipico è nelle prestazioni 'informatiche perchè non sono inserite nelle tabelle.

Ma attenzione, la decisione di liquidare gli onorari a tempo e non a percentuale è incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata” (Cass. n. 17685 del 2010 rv. 614180);

Per esempio, per la perizia o la consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie, impianti industriali, impianti di servizi generali, impianti elettrici, macchine isolate e loro parti, ferrovie, strade e canali, opere idrauliche, acquedotti e fognature, ponti, manufatti isolati e strutture speciali, progetti di bonifica agraria e simili, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

  • fino a euro 5.164,57, dal 6,5686% al 13,1531%;
  • da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14, dal 4,6896% al 9,3951%;
  • da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84, dal 3,7580% al 7,5160%;
  • da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69, dal 2,8106% al 5,6370%;
  • da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dall'1,8790% al 3,7580%;
  • da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,9316% all'1,8790%;
  • da euro 258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90, dallo 0,2353% allo 0,4705%.

E in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

Tariffe orarie dei CTU, ma non dovrebbero essere aggiornate per legge ?

L'art. 10 della legge 8 luglio 1980, n. 319, stabiliva che ogni triennio dovesse essere adeguata la misura degli onorari fissi, variabili o a vacazione spettanti a periti, consulenti tecnici, interpreti, e traduttori, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nel triennio precedente.

Poi con l'art. 54 del DPR 115 del 30/05/2002, si era conferma che la misura degli onorari fissi, variabili e a tempo è adeguata ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Oggi la liquidazione del compenso del CTU va eseguita in conformità a quanto disposto dal D.P.R. n. 115 del 2002. Per il primo aggiornamento - dal 1980 - ci sono voluti 8 anni, poi altri 14 anni, e ora, le tariffe non sono aggiornate da 17 anni.

Certo, se la tariffa fosse stata semplicemente aumentata in base all’indice ISTAT saremmo a circa 4,3 euro/ora, non cambia di molto.

A proposito, della legge 8 luglio 1980, n. 319 è abrogata, tranne l'articolo 4.

4,075 euro l’ora: pochi, maledetti, e NON subito

Tra le varie spese processuali, si inseriscono anche quelle per il compenso dovuto al consulente tecnico d’ufficio (CTU), chiamato dal giudice a valutare le prove fornite dalle parti.

La liquidazione del compenso di un CTU relativo ad una prestazione professionale resa dal medesimo nel contesto giudiziario avviene mediante l’emissione, da parte del Magistrato, di un decreto di liquidazione (costituente un titolo esecutivo) conseguente ad un’istanza di liquidazione dello stesso compenso effettuata dal consulente tecnico di ufficio o dal perito d’ufficio in riferimento alla così detta “Tariffa Giudiziaria” (d.P.R. n. 115/2002, d.m. 30 maggio 2002, d.l. n. 83/2015).

Ma la liquidazione non avviene contestualmente. Se il giudice condanna una o più parti a liquidare il CTU non è detto che questo avvenga in tempi brevi, anzi non è detto che questo avvenga, e che quindi il CTU debba avviare un’azione per poter incassare il dovuto. Nei casi penali paga l'erario, con tempi non prevedibili, e forse è anche peggio.

Quindi pochi, maledetti, e chissà quando arrivano.

Chi è il consulente tecnico d’ufficio

Il consulente tecnico d’ufficio (C.T.U) è la figura professionale, prevista dall’ordinamento, dal quale il giudice e le parti possono farsi assistere per il compimento di singoli atti o per tutto il processo.

In materia penale si dice consulente tecnico il consulente di parte (anche quando assiste una parte processuale pubblica come la procura della repubblica), mentre l’esperto nominato dal giudice si dice perito

Presso i tribunali è istituito l’albo dei consulenti tecnici in materia civile e quello dei periti in materia penale. Ai CTU, ai CT del PM e ai periti spetta un compenso. La liquidazione è effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato che procede.

L’albo dei consulenti tecnici del giudice è istituito presso ogni tribunale.

Se il giudice ha bisogno di particolari accertamenti, può farsi assistere da esperti, consulenti tecnici in ambito civile e periti in ambito penale, iscritti all’albo.

L'albo è tenuto dal presidente del tribunale e tutte le decisioni relative all'ammissione all'albo sono prese da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal Consiglio dell'ordine o dal Collegio della categoria a cui appartiene chi richiede l'iscrizione.

Per ottenere l’iscrizione è necessario essere in possesso di una speciale competenza tecnica in una determinata materia, essere di condotta morale specchiata ed essere iscritti nelle rispettive associazioni professionali. Non si può essere iscritti in più di un albo. I giudici che hanno sede nella circoscrizione di un determinato tribunale devono normalmente affidare gli incarichi ai CTU iscritti nell’albo dello stesso tribunale.

Forse il problema delle tariffe dei CTU non interessa

Il problema non è quindi l’aggiornamento della tariffa su base ISTAT, ma su base del valore della prestazione realizzata.

Il problema è però non affrontato.

Malgrado le numerose sollecitazioni della base nessuno non se ne occupa più (almeno questo è quanto ci risulta). 

Tra gli ultimi a farlo il Gruppo di Lavoro “INGEGNERIA FORENSE” del CNI: nel 2015 - quando era consigliere il collega ing. Andrea Gianasso, che insieme ai componenti del gruppo, gli Ingg. Nicola Augenti, Marco Bartoloni, Carla Cappiello, Debora Cont, Giovanni Contini, Silvio Cottinini, Tommaso Ferrante, Giuseppe Ferrari, Massimo Maglio, Marco Manfroni, Enrico Montalbano, Paola Rossi, Marco Sartini e Paolo Tabacco – predispose anche un documento dal titolo “CONSIDERAZIONI SULLA NORMATIVA VIGENTE IN TEMA DI ONORARI, INDENNITÀ E SPESE DEI PERITI E DEI C.T.U. IN AMBITO PENALE E CIVILE” visibile a questo LINK.

Ma nel 2016 il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha cambiato composizione e stiamo aspettando risultati.

Allora una proposta, perché non adeguiamo alla tariffa odierna del CTU i compensi di tutti coloro che si occupano della materia, sia in sede di giudizio, che da un punto di vista della rappresentanza ? 

652 euro al mese, lorde, al giudice, agli avvocati, agli impiegati del tribunale, al Ministro della Giustizia, al portiere del Ministero … e anche a chi nei consigli nazionali deve farsi carico del problema. Tutti, proprio tutti.

Un principio di equità in cui vige il principio “mal comune, mezzo gaudio” e, in questo caso, sono convinto, forse le tariffe cambierebbero.


PS. Un ringraziamento all'Ing. Fabrizio Mario Vinardi per la revisione tecnica dell'articolo