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Messa in sicurezza scuole, Decreto Crescita: procedura negoziata fino a 5,5 milioni di euro! I dettagli

Appalti semplificati per la messa in sicurezza delle scuole, con la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata per l'affidamento di lavori di importo fino a 5,5 milioni di euro

Edilizia scolastica: deroga importantissima nel Decreto Crescita

Dove non è arrivato lo Sblocca Cantieri, arriverà il Decreto Crescita: in materia di edilizia scolastica, è davvero di assoluta rilevanza quanto contenuto in un emendamento, a firma dell’On.Pella (n. 30-026), approvato nel corso dell’esame da parte della Camera, che consente agli enti locali l’utilizzo della procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza degli edifici scolastici fino a 5,5 milioni di euro.

La misura, nel dettaglio, è stata approvata in Commissione nella seduta di martedì 11 giugno 2019 con l'inserimento dell'art. 30-bis (Norme in materia di edilizia scolastica). In allegato è disponibile il testo (bozza, non ancora in vigore, della legge di conversione) con gli emendamenti approvati al 13 giugno 2019.

Ricordiamo, infine, che il Decreto Crescita (decreto-legge 34/2019, G.U. n.100 del 30 aprile 2019) sarà esaminato dalla Camera dei Deputati a partire da martedì 18 giugno 2019 per far partire l'iter ufficiale di conversione in legge.

Edilizia scolastica: il testo dell'emendamento approvato

ART. 30-bis. (Norme in materia di edilizia scolastica)

1. Al fine di garantire la messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti a uso scolastico, gli enti locali beneficiari di finanziamenti e contributi statali possono avvalersi, limitatamente al triennio 2019-2021 e nell'ambito della programmazione triennale nazionale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, quanto agli acquisti di beni e servizi, della società Consip Spa e, quanto all'affidamento dei lavori di realizzazione, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – Invitalia, che sono tenute a pubblicare gli atti di gara entro novanta giorni dalla presentazione alle stesse, da parte degli enti locali, dei progetti definitivi.

2. Decorso il termine di novanta giorni di cui al comma 1, gli enti locali possono affidare i lavori di cui al medesimo comma 1, anche di importo pari o superiore a 200.000 euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante procedura negoziata con consultazione, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

3. Gli edifici scolastici pubblici, oggetto di interventi di messa in sicurezza a valere su finanziamenti e contributi statali, mantengono la destinazione a uso scolastico per almeno cinque anni dall'avvenuta ultimazione dei lavori.

Edilizia scolastica: cosa comporta l'affidamento fino a 5.5 milioni

Viene, quindi, previsto che fino al 31 dicembre 2021, al fine di garantire la messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti a uso scolastico, gli enti locali beneficiari di finanziamenti e contributi statali possono avvalersi quanto agli acquisti di beni e servizi, della società Consip Spa e, quanto all'affidamento dei lavori di realizzazione, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – Invitalia, che sono tenute a pubblicare gli atti di gara entro novanta giorni dalla presentazione alle stesse, da parte degli enti locali, dei progetti definitivi.

Decorso il termine di novanta giorni, gli enti locali possono affidare i lavori, anche di importo pari o superiore a 200.000 euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) del Codice dei contratti pubblici, mediante procedura negoziata con consultazione, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

Per garantire la messa in sicurezza degli edifici scolastici pubblici, in definitiva, gli enti locali beneficiari di finanziamenti e contributi potranno, nel triennio 2019 – 2021, affidare le gare di importo fino alle soglie comunitarie con procedura negoziata con consultazione, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, di almeno 15 operatori economici. Per le gare di lavori, la soglia comunitaria è fissata a 5,5 milioni di euro. 

Si tratta di una deroga notevole, mentre, vale la pena sottolinearlo, visto che il decreto Sblocca Cantieri ha appena ribadito che la procedura negoziata (con consultazione di 15 operatori) può essere utilizzata per le gare di importo fino a 1 milione di euro.

La reprimenda dell'ANCE

In riferimento all'emendamento approvato che libera le procedure negoziate fino a 5,5 milioni di euro, il Presidente Buia è stato chiaro "Si tratta di una previsione sbagliata e che oltretutto entra in collisione con quella approvata recentemente nello sblocca cantieri che fissa a un milione la soglia della negoziata.  Soluzione, questa, ben più ragionevole e condivisibileÈ necessario affrontare le grandi emergenze del nostro Paese come la sicurezza delle scuole e la tutela del territorio in modo strutturale e con norme chiare e trasparenti".

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