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Tinteggiatura di immobili abusivi: la ripresa di qualsiasi attività (anche di manutenzione) è illegale

Cassazione: nel caso di svolgimento di un attività edilizia su un immobile abusivo, realizzata da parte dei successivi titolari dello stesso estranei alla sua costruzione, si è comunque in presenza di un illecito penale

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La tinteggiatura (manutenzione) di una costruzione dichiarata in precedenza irregolare è attività illegittima: è questo, l'importante principio di diritto contenuto nella sentenza 29984/2019 dello scorso 9 luglio della Corte di Cassazione (Penale, Sez. III), dove si sottolinea che la ripresa di un attività edilizia su un immobile abusivo costituisce ad ogni modo attività illecita. Non conta, quindi, se a compiere queste attività è un nuovo proprietario: l'identità di chi la pone in essere non è importante, ciò che rileva è solo l'illecito.

Reati edilizi: le manutenzioni ordinarie su immobili abusivi

La corte suprema evidenzia che "qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, ancorché l'abuso non sia stato represso, costituisce ripresa dell'attività criminosa originaria, integrante un nuovo reato edilizio; ne consegue che, allorché l'opera abusiva perisca in tutto o in parte o necessiti di attività manutentive, il proprietario non acquista il diritto di ricostruirla o di ristrutturarla o manutenerla senza titolo abilitativo, giacché anche gli interventi di manutenzione ordinaria presuppongono che l'edificio sul quale si interviene sia stato costruito legittimamente" (Sez. 3, n. 38495 del 19/05/2016 - dep. 16/09/2016, Waly, Rv. 26758201; vedi anche Sez. 3, n. 40843 del 11/10/2005 - dep. 10/11/2005, Daniele, Rv. 23236401).

I principi di diritto

Quindi, riepiloghiamo le importanti indicazioni contenute nella sentenza:

  • nel caso di svolgimento di un attività edilizia su un immobile abusivo, realizzata da parte dei successivi titolari dello stesso estranei alla sua costruzione, si è comunque in presenza di un illecito penale;
  • nel caso di prosecuzione di attività edilizia su di un immobile abusivo, si sia in presenza in ogni caso di un attività illecita, anche indipendentemente dalla identità di chi la pone in essere, non assumendo alcun rilievo il fatto che la stessa sia stata realizzata da parte di persone diverse da quelle che avevano eretto il manufatto abusivo;
  • in tutti i casi in cui l'oggetto di un attività anche di semplice manutenzione ordinaria sia costituito da un immobile di carattere abusivo, la stessa debba di per ciò solo essere ad ogni modo considerata illecita. Non avrebbe infatti alcun senso consentire opere, anche se di per sé lecite,che abbiano la funzione di modificare lo stato di un immobile di per sé illecito il quale nonostante la loro esecuzione non possa modificare il proprio stato.

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