Condominio
Data Pubblicazione:

Condominio: non paga il riscaldamento chi non usufruisce del sistema centralizzato

Cassazione: è nulla la delibera assembleare che addebita le spese di riscaldamento ai condomini non serviti dall'impianto centralizzato

Condominio e spese di riscaldamento

Se abiti in un condominio ma non fruisci del riscaldamento centralizzato, non sei tenuto al pagamento delle spese relative al consumo.

E' questo, l'assunto finale della sentenza 15932/2019 dello scorso 9 dicembre della Cassazione Civile, relativa al caso di un condomino aveva presentato opposizione al decreto ingiuntivo oppostogli dal condominio sulla base delle delibere di approvazione di due bilanci consuntivi nei quali gli erano state addebitate le spese di consumo del riscaldamento centralizzato.

La Cassazione, in merito, ricorda che:

  • "in tema di condominio negli edifici, è nulla - e non soggetta, quindi, al termine di impugnazione di cui all'art. 1137 c.c. - la delibera assembleare che addebiti le spese di riscaldamento ai condomini proprietari di locali (nella specie, sottotetti), cui non sia comune, né siano serviti dall'impianto di riscaldamento, trattandosi di delibera che inerisce ai diritti individuali di tali condomini e non alla mera determinazione quantitativa del riparto delle spese" (così Cass. 22634/2013);
  • "il condomino può legittimamente rinunziare all'uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall'impianto termico comune, senza necessità di autorizzazione od approvazione degli altri condomini, fermo il suo obbligo di pagamento delle spese per la conservazione dell'impianto".

I giudici di legittimità, in definitiva, hanno ritenuto errate le decisioni dei primi due gradi di merito, che avevano preteso di subordinare il distacco alla previa autorizzazione da parte dell'assemblea, motivando tale decisione con il rispetto di un obbligo normativo, in un caso, e regolamentare, in un altro.

In questi casi il condomino ha quindi una doppia possibilità:

  1. contestare immediatamente il consuntivo con il quale gli vengono addebitate le spese di riscaldamento e impugnarlo per fare accertare la nullità della relativa deliberazione di approvazione;
  2. attendere l'avvio dell'azione di recupero del credito da parte del condominio e presentare opposizione avverso il decreto ingiuntivo in tal modo notificatogli.

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF

Articolo integrale in PDF

L’articolo nella sua forma integrale è disponibile attraverso il LINK riportato di seguito.
Il file PDF è salvabile e stampabile.

Per scaricare l’articolo devi essere iscritto.

Iscriviti Accedi

Condominio

Con il topic "Condominio" si raccolgono tutti gli articoli pubblicati da Ingenio sul tema dei condomini, dalle norme alla gestione.

Scopri di più