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Forfettari: oltre al regime agevolato anche il bonus per l'acquisto di PC e beni strumentali. Come funziona

Anche i professionisti con compensi sotto i 65mila euro, dal 2020, possono beneficiare contemporaneamente del regime fiscale agevolato e del nuovo bonus fiscale sull'acquisto di beni strumentali (esempio Pc e arredo ufficio)

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Tutti i professionisti in regime fiscale agevolato, cioè regime forfettario sotto i 65 mila euro di compensi annui, dal 2020 possono unire questa agevolazione al nuovo bonus fiscale sull'acquisto di beni strumentali (Pc, arredo ufficio ad esempio).

Lo prevede, infatti, la Legge di Bilancio 2020, che ha esteso la possibilità anche ai professionisti in regime forfettario, prima esclusi dall'altra agevolazione: si tratta, nello specifico, di un bonus sull’ammortamento a credito d’imposta, detraibile quindi anche dall'imposta forfettaria del 5-15 per cento.

Il bonus potrà essere utilizzato per acquistare beni strumentali materiali e nuovi: pc, stampanti, arredi dello studio e tutti i beni strumentali con percentuale di ammortamento superiore al 6.5% (immobili ed altri). Esclusi dall’agevolazione i software (se non inscindibili dal pc, bene materiale) e beni di Industria 4.0, perché immateriali.

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali: le novità

I commi 184-197 dell'art.1 della legge 160/2019 introducono un nuovo credito d’imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi. In estrema sintesi, esso riguarda tutte le imprese e, con riferimento ad alcuni investimenti, anche i professionisti. Riguarda, nel dettaglio, gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 ovvero fino al 30 giugno 2021 a condizione che, entro il 31 dicembre 2020, l’ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione.

Chi può accedere al credito

Ai sensi del comma 186, possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Capitolo professionisti: il comma 194 consente di applicare, alle stesse condizioni e negli stessi limiti, il credito d’imposta anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni, purché esso abbia ad oggetto beni diversi da quelli (materiali e immateriali) individuati nell’ottica di Industria 4.0 ed elencati negli allegati A e B alla legge di bilancio 2017 (legge 232/2016).

Investimenti agevolabili e misura del credito di imposta

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa. Pertanto, non ci rientrano:

  • veicoli e altri mezzi di trasporto;
  • fabbricati e le costruzioni.

Il credito d’imposta in parola è riconosciuto in misura differenziata secondo la tipologia di beni oggetto dell’investimento. Ai sensi del comma 189, per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell'allegato A annesso alla legge di bilancio 2017, ovvero i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”, il credito d'imposta è riconosciuto:

  • nella misura del 40 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • nella misura del 20 per cento per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 10 milioni di euro.

Ai sensi del comma 190, per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0” (ricompresi nell'allegato B annesso alla legge di bilancio 2017 e successivamente integrato dalla legge di bilancio 2018) il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro.

Operatività e fruizione del credito d'imposta

Il comma 191 chiarisce che il credito d'imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali (di cui al comma 190), a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui al già menzionato comma 188; per gli investimenti di cui ai commi 189 e 190, ossia per i beni strumentali materiali e immateriali ricompresi negli allegati A e B alla legge di bilancio 2017, esso è utilizzabile a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione di tali beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Documentazione da conservare

Per non perdere il beneficio, i contribuenti che fruiscono del credito d’imposta, ai fini dei successivi controlli, sono tenuti a conservare la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili:

  • le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni devono contenere l’espresso riferimento alla norma agevolativa;
  • per i beni in ottica “Industria 4.0”, va prodotta la perizia tecnica di un ingegnere o di un perito industriale iscritto al rispettivo albo professionale ovvero l’attestato di conformità di un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni hanno caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B della legge 232/2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario non superiore a 300mila euro, è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

Disciplina transitoria: rapporti con superammortamento e iperammortamento

Il comma 196 chiarisce il regime transitorio applicabile ad alcuni investimenti in beni strumentali, al fine di evitare la sovrapposizione dell’agevolazione in parola con la disciplina del cd. superammortamento e del cd. iperammortamento.

Quindi, il credito di imposta non si applica:

  • agli investimenti aventi a oggetto i beni indicati nel comma 5 (diversi da quelli degli allegati A e B della legge di bilancio 2017), se effettuati tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, in quanto per tali beni per i quali resta fermo il cd. superammortamento;
  • agli investimenti aventi a oggetto i beni strumentali “Industria 4.0” indicati negli allegati A e B della legge di bilancio 2017 (di cui ai commi 6 e 7), effettuati tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Per tali beni resta fermo il cd. iperammortamento (e l’ulteriore maggiorazione del 40 per cento dei costi, per specifiche tipologie di beni) da ultimo prorogate dalla legge di bilancio 2019.

LA LEGGE DI BILANCIO 2020 E' DISPONIBILE E SCARICABILE NELL'ALLEGATO PDF

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