Tar Campania: l'istanza di sanatoria ex art. 36 dpr 380/2001 e l'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 d.lgs 42/2004 sono due fattispecie assolutamente distinte, con effetti molto diversi
Urbanistica, sanatorie, compatibilità paesaggistica, stop alla dempolizione: di tutto e di più dentro la sentenza 34/2020 del Tar Campania dello scorso 3 gennaio, relativa al ricorso contro la demolizione di un manufatto di circa 45 mq., adibito a residenza del custode, con opere tutte da tempo ultimate e per le quali il ricorrente aveva presentato richiesta di accertamento di conformità della compatibilità paesaggistica.
Il Tar Campania è molto chiaro: l’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 d.lgs 42/2004 allegata al ricorso, quanto alle conseguenze della mancata emanazione di un provvedimento espresso nei termini normativamente previsti è assoggettata al medesimo regime dell’istanza di sanatoria ex art. 36 dpr 380/2001: in entrambi i casi, la validità e l'efficacia dell'ordine di demolizione non risultano pregiudicate dalla successiva presentazione di un'istanza di accertamento di conformità, posto che nell’impianto normativo non è rinvenibile una previsione dalla quale possa desumersi un tale effetto.
La domanda di sanatoria, infatti, a differenza di quanto avviene per la domanda di condono in senso stretto, determina l’improduttività di effetti del provvedimento comunale (ordinanza di demolizione) per un periodo di tempo di 60 giorni, decorso il quale sull'istanza si considera formato il silenzio-rigetto che la parte può decidere di impugnare.
Ma decorsi questi 60 giorni dalla presentazione dell’istanza di sanatoria senza l’emanazione di alcun provvedimento espresso, si forma senz’altro il silenzio-rifiuto, senza che però risulti impugnato, con la conseguenza che l’impugnata ordinanza di demolizione si consolida riprendendo piena efficacia.
L'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica prevede che possa essere accertata la compatibilità paesaggistica:
Ma a livello di tempistiche, l'art. 167 comma 5 prevede che, a fronte di una istanza del richiedente, l'autorità competente si determini entro 180 giorni acquisendo il parere favorevole della Commissione Paesaggio ed il parere vincolante della Soprintendenza (reso entro 90 giorni perentori). Quindi:
La presentazione dell'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica, in definitiva, non incide sull'efficacia o sulla legittimità dell'ordinanza di demolizione precedentemente emanata, determinando soltanto la temporanea sospensione della sua esecuzione.
Siamo di fronte, quindi, ad un intervento di nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. e), dpr 380/2001, realizzato in assenza di permesso di costruire previsto dall’art. 22, da sanzionarsi unicamente con la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi ai sensi del successivo art. 31. Non solo: l'opera è stata realizzata anche senza alcuna autorizzazione paesaggistica, in zona vincolata.
A nulla rileva, infine, che l'opera in oggetto esiste da circa dieci anni, poiché il decorso del tempo dalla commissione dell’abuso non priva la P.A. del potere di adottare l’ordinanza di demolizione.
LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE E SCARICABILE IN FORMATO PDF
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