Ristrutturazione
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Abusi e permessi: la tettoia di 50 mq con copertura stabile è una ristrutturazione edilizia

Tar Napoli: una tettoia aperta su tre lati di 50 mq con struttura in ferro e copertura in elementi prefabbricati con supporti esterni in lamiera e interposto materiale isolante, realizzata su un terrazzo, necessita del permesso di costruire

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Una tettoia con copertura stabile in lamiera coibentata che estende per circa 50 mq la superficie dell'abitazione non è una pertinenza urbanistico-edilizia ma una risttutturazione e quindi, senza permesso, scatta l'abuso edilizio con conseguente ingiunzione di demolizione.

Non si scappa, insomma: lo 'sentenzia' il Tar Campania nella pronuncia 535/2020, riferita ad una controversia sulla corretta qualificazione giuridica dell’intervento edilizio, ai fini della applicabilità degli artt. e 3 10 del dpr 380/2001 e della conseguente sanzione demolitoria di cui all’art. 31.

No aumento di volumetria ma modificazione di sagoma: serve il permesso

Secondo il ricorrente, non costituendo un volume per mancanza delle chiusure laterali ed essendo di “ridotte dimensioni”, questa tettoia configura una “pertinenza”, ovvero un’opera accessoria all’edificio principale e come tale sottratta al regime giuridico del permesso di costruire previsto dall’art. 10 TUE.

Per i giudici amministrativi tale prospettazione non è condivisibile, in quanto:

  • la configurabilità di una pertinenza urbanistico-edilizia richiede non solo la sussistenza di un rapporto funzionale costituto dal nesso strumentale dell’opera accessoria a quella principale, ma anche un elemento strutturale ovvero una “dimensione ridotta e modesta del manufatto rispetto alla cosa in cui esso inerisce”  poiché, se è accertato l’impatto urbanistico dell’opera, risulta non dirimente la sua dimensione funzionale, che dipende dal potere di conformazione impresso dal proprietario dell’immobile;
  • nello specifico delle tettoie, bisogna verificare la conformazione specifica dell'opera, come emergente dagli atti istruttori, al fine di “distinguere tra interventi consistenti in strutture di ridotte dimensioni, aventi evidente finalità di arredo o riparo ed interventi che invece hanno dimensioni tali da arrecare una visibile alterazione del prospetto e della sagoma dell'edificio”. Ciò perché “il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di una tettoia è necessario solo quando, per le sue caratteristiche costruttive, essa sia idonea ad alterare la sagoma dell'edificio”.
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Ed è proprio questo il caso della tettoia in parola, completamente diversa dalla cd. pergotenda, rientrante tra le opere di edilizia libera secondo il D.M. sopra citato, connotata da una struttura leggera, destinata ad ospitare pannelli retrattili in materiale plastico. Nel caso di specie si deve escludere, infatti, sia la retraibilità della copertura che la dimensione limitata, trattandosi di una struttura di copertura stabile in lamiera coibentata che estende per circa 50 mq la superficie dell’abitazione, non aumentandone la volumetria, ma modificandone la sagoma e il conseguente impatto urbanistico.

L'opera si qualifica, quindi, come intervento di ristrutturazione edilizia ex art. 3 comma 1 , lett.d) dpr 380/2001, che 'richiede' il permesso di costruire.

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