Sismabonus
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Sismabonus per acquisto di case antisismiche: aggiornata la guida ANCE

L’ANCE aggiorna la Guida sul Sismabonus Acquisti alla luce delle ultime modifiche intervenute, con la Legge di Bilancio 2020, in relazione alle modalità applicative della disciplina

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Sappiamo bene che l'art. 46-quater del DL 50/2017 ha esteso il Sismabonus (detrazione d’imposta Irpef ed Ires) riconosciuto in caso di interventi finalizzati all’adozione di misure antisismiche, anche alle ipotesi di acquisto di unità immobiliari antisismiche.

Sismabonus acquisti: in cosa consiste

Chi compra unità immobiliari antisismiche site in uno dei Comuni in zona a rischio sismico 1, 2 o 3 può beneficiare di una detrazione del 75% o dell’85% del prezzo di vendita (fino ad un importo massimo di 96.000 euro), purché l’unità immobiliare sia ceduta, entro i 18 mesi dalla fine lavori, dall’impresa di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che vi abbia effettuato interventi di demolizione e ricostruzione, anche con variazione volumetrica, ove consentito.

In alternativa alla fruizione diretta della detrazione in 5 quote annuali di pari importo, viene riconosciuta all’acquirente la possibilità di cedere il credito corrispondente al beneficio a soggetti “collegati”.

Le novità della Legge di Bilancio 2020 al Sismabonus Acquisti

In particolare, il vademecum aggiornato dell'ANCE tiene conto delle novità apportate:

  • dall’art. 1, commi 70 e 176, della Legge di Bilancio 2020, che ha eliminato lo “sconto in fattura” per gli interventi di messa in sicurezza antisismica. La Legge 160/2019 ha, infatti, escluso, per l’acquirente delle unità immobiliari antisismiche, beneficiario del Sismabonus acquisti, la possibilità di optare per lo sconto sul corrispettivo praticato dall’impresa, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione ovvero alla cessione del credito, riducendone drasticamente la portata applicativa;
  • dalla risposta n. 5 del 16 gennaio 2020, con la quale l’Agenzia delle entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alla fruibilità del Sismabonus anche con riferimento a eventuali acconti, purché il preliminare di vendita dell’immobile sia registrato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intende far valere la detrazione e siano ultimati i lavori sull’intero fabbricato. Se al momento del rogito l’intervento sull’intero fabbricato non è ancora ultimato, la detrazione potrà essere fatta valere solo a partire dall’anno di imposta in cui i medesimi lavori saranno terminati;
  • dal DM n. 24 del 9 gennaio 2020, che ha aggiornato il Decreto 28 febbraio 2017, n. 58, prevedendo, in conformità alle disposizioni regionali, che il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione della classe di rischio dell’edificio debbano essere allegati alla SCIA o alla richiesta del permesso di costruire, al momento della presentazione allo Sportello Unico competente, “tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori”.

LA GUIDA AGGIORNATA DELL'ANCE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

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