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Condominio: chi paga la manutenzione dei balconi? I chiarimenti

Cassazione: nel caso di lavori di manutenzione di balconi di proprietà esclusiva degli appartamenti che vi accedono, viene ritenuta nulla la deliberazione che disponga, appunto, in ordine al rifacimento della relativa pavimentazione

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Chi paga la manutenzione dei balconi in un condominio? La domanda è piuttosto gettonata, facendo parte delle questioni sulla ripartizione delle spese condominiali e una risposta è contenuta nnella sentenza 7042/2020 dello scorso 12 marzo della Corte di Cassazione, che ha accolto il ricorso di una donna, la quale aveva chiesto l'esonero dalle spese relative al rifacimento dei balconi degli altri condomini della scala, chiedendo altresì la condanna degli altri condomini a rimborsarle le spese sostenute per il rifacimento del balcone di sua proprietà, ovvero la condanna del Condominio a restituirle le somme pagate per i balconi di proprietà degli altri partecipanti.

In primo e secondo grado, la rimostranze della ricorrente erano state respinte: la Corte d'assise richiamò la deliberazione assembleare che, proprio a proposito dei lavori di rifacimento dei balconi, aveva disposto che "ogni condomino avrebbe ristrutturato il pavimento dei balconi a proprie spese". Per di più, la Corte d'Appello specificò che mancava prova di una delibera condominiale che avesse posto a carico della ricorrente le spese di ristrutturazione dei balconi degli altri condomini, avendo, del resto, la stessa impresa appaltatrice emesso fattura nei confronti dei singoli proprietari.

La ricorrente, in definitiva, aveva domandato in via subordinata la condanna del Condominio a restituirle le somme corrisposte per i lavori di rifacimento del balcone, sull'implicito presupposto che il versamento attuato in base alla delibera assembleare di cui sopra, espressamente richiamata in sentenza come fatto costitutivo dell'obbligo di contribuzione, configurasse, agli effetti dell'art. 2033 c.c., un pagamento ab origine indebito. Nelle censure esposte, la ricorrente evidenzia che la ristrutturazione dei balconi era da qualificare come opera "di natura individuale", e che la deliberazione in questione era perciò "da considerarsi nulla".

Balconi e condomini: le regole del gioco

Secondo la Cassazione, in tema di condominio negli edifici:

  • i balconi aggettanti, in quanto "prolungamento" della corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa, dovendosi considerare beni comuni a tutti soltanto i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore, quando si inseriscono nel prospetto dell'edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole. Quindi le spese relative alla manutenzione dei balconi, comprensive non soltanto delle opere di pavimentazione, ma anche di quelle relative alla piattaforma o soletta, all'intonaco, alla tinta ed alla decorazione del soffitto, restano a carico del solo proprietario dell'appartamento che vi accede, e non possono essere ripartite tra tutti i condomini, in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno (cfr. Cass. Sez. 2, 30/04/2012, n. 6624; Cass. Sez. 2, 17/07/2007, n. 15913; arg. anche da Cass. Sez. 2, 14/12/2017, n. 30071).
  • per consolidata interpretazione giurisprudenziale, l'assemblea condominiale non può, infatti, validamente assumere decisioni che riguardino i singoli condomini nell'ambito dei beni di loro proprietà esclusiva, salvo che non si riflettano sull'adeguato uso delle cose comuni: perciò, nel caso di lavori di manutenzione di balconi di proprietà esclusiva degli appartamenti che vi accedono, viene ritenuta nulla la deliberazione che disponga, appunto, in ordine al rifacimento della relativa pavimentazione (Cass. Sez. 6 - 2, 15/03/2017, n. 6652; Cass. Sez. 2, 30/07/2004, n. 14576; Cass. Sez. 2, 30/08/1994, n. 7603).
  • d'altro canto, alle deliberazioni prese dall'assemblea condominiale si applica il principio dettato in materia di contratti dall'art. 1421 c.c., secondo cui è comunque attribuito al giudice, anche d'appello o di cassazione, il potere di rilevarne d'ufficio la nullità (Cass. Sez. 2, 17/06/2015, n. 12582; Cass. Sez. 2, 12/01/2016, n. 305; arg. anche da Cass. Sez. U, 12/12/2014, n. 26242);
  • una deliberazione assembleare di ripartizione tra i condomini delle spese di manutenzione dei balconi di proprietà esclusiva non vale, allora, a scongiurare la pretesa di ripetizione di quanto si assume indebitamente versato al condominio a tale titolo.

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