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Permessi di costruire, titoli edilizi, adempimenti: l'emergenza Coronavirus sospende tutto. Il riepilogo

La sospensione dei procedimenti amministrativi ex art.103 del DL 18/2020 (Cura Italia) si applica a tutti i termini disciplinati dalla legge statale o regionale nell’ambito di un procedimento amministrativo pendente alla data del 23 febbraio o iniziato successivamente

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Sospensione dei termini: le regole del Cura Italia

La Regione Emilia-Romagna ha pubblicato una circolare molto importante anche in ambito edilizio ed urbanistico, in quanto incentrata sugli effetti dell'art.103, comma 1 e 2, del DL 18/2020 - Cura Italia (in vigore dal 17 marzo 2020).

Con tale misura è stata introdotta la:

  • sospensione generale di tutti i termini (ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi), relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi (su istanza di parte o d’ufficio) che siano pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data. Per questi procedimenti amministrativi nel computo dei relativi termini non si dovrà tener conto del periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020 (comma 1 primo periodo);
  • proroga o il differimento dei termini che tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020 comportano/comporteranno la formazione di  forme di silenzio significativo da parte  dell’amministrazione (es. silenzio assenso o silenzio rigetto) (comma 1 terzo periodo);
  • conservazione della validità fino al 15 giugno 2020 di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 (comma 2).

Alcune amministrazioni hanno incominciato a fornire delle  indicazioni applicative volte a chiarire gli effetti dell’art.103 del DL 18/2020 nell’ambito degli specifici procedimenti di competenza.

Tra queste si segnala la Circolare della Regione Emilia Romagna del 18 marzo 2020 (PG/020/0234624) che ha fornito interessanti informazioni in merito all’applicazione della norma contenuta nel DL “Cura Italia” nei procedimenti e gli atti in materia di governo del territorio.

Permessi di costruire e altri provvedimenti connessi: cosa succede?

In particolare, in linea anche con alcune indicazioni fornite dall’Ance, è stato specificato:

  • Sospensione dei procedimenti amministrativi - si applica a tutti i termini disciplinati dalla legge statale o regionale nell’ambito di un procedimento amministrativo pendente alla data del 23 febbraio o iniziato successivamente. In particolare la sospensione opera nei procedimenti amministrativi relativi a:
    • pianificazione territoriale e urbanistica, generale e settoriale (procedure di approvazione di piani e varianti, accordi di programma, procedimenti unici, conferenze di servizi);
    • l’attività edilizia (procedimenti relativi al rilascio e al controllo dei titoli abilitativi PDC, CILA, Scia ecc..);
    • la gestione dei vincoli territoriali (paesaggistici, culturali, ambientali ecc);
  • Proroga della validità di atti  - si applica a tutti gli atti di certificazione e ai provvedimenti abilitativi quali:
    • i certificati di destinazione urbanistica;
    • i permessi di costruire e le SCIA (con riferimento ai termini di inizio e conclusione dei lavori);
    • le autorizzazioni sismiche e gli atti autorizzativi, comunque denominati, rilasciati nell’ambito della gestione dei vincoli paesaggistici, ambientali e culturali.

Le precisazioni della Regione Toscana

La Regione Toscana ha precisato:

  • sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi in itinere alla data del 23 febbraio 2020 o avviati dopo tale data e, fino al 15 aprile 2020 (articolo 103, comma 1, del DL 18/2020) - la sospensione opera per tutti i termini previsti nei procedimenti amministrativi di cui alla legge regionale 65/2014 relativi alla pianificazione territoriale e urbanistica (quali procedure di approvazione di piani e varianti, accordi di pianificazione, relative conferenze di servizi, etc.) e ai piani e programmi di settore e accordi di programma nonché all’attività edilizia (procedimenti relativi ai titoli abilitativi, ivi compresi il controllo degli stessi e i relativi endoprocedimenti). Ai fini del computo dei termini relativi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data del 23 febbraio 2020 e quella del 15 aprile 2020, con conseguente traslazione dei termini (la delibera porta anche degli esempi pratici).
  • validità di atti e provvedimenti abilitativi in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 (articolo 103, comma 2 del DL 18/2020) - la proroga fino al 15 giugno 2020 riguarda la validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, aventi scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, con effetto retroattivo avendo efficacia anche per gli atti già scaduti tra il 31 gennaio 2020 ed il 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del DL.18/2020).

 LA CIRCOLARE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E L'ALLEGATO A ALLA CIRCOLARE DELLA REGIONE TOSCANA SONO SCARICABILI IN FORMATO PDF


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