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Covid-19: le regole speciali su SCIA, CILA, permessi edilizi e autocertificazioni nel Decreto Rilancio

Analisi dettagliata degli articoli 264, 265 e 266 del DL Rilancio dedicati alla semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi

Analisi dettagliata dell'articolo 264 del DL Rilancio, dedicato alla semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi

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Semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi: una norma davvero importante

Dentro il decreto-legge 34/2020 (Rilancio) c'è un articolo, il 264, particolarmente importante per tutti i professionisti e per le attività propedeutiche ai procedimenti amministrativi di ogni tipo.

Di fatto questa norma, molto corposa, introduce alcune disposizioni tese ad accelerare e semplificare i procedimenti amministrativi, in particolare quelli aventi ad oggetto l’erogazione di benefici economici, avviati in relazione all’emergenza COVID-19.

Alcune misure hanno un’efficacia limitata al 31 dicembre 2020 (comma 1) e riguardano:

  • l’ampliamento della possibilità per cittadini ed imprese di utilizzare le dichiarazioni sostitutive per comprovare tutti i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti a corredo delle istanze, anche in deroga alla legislazione vigente in materia (lett. a));
  • la limitazione dei poteri di autotutela delle PA attraverso l’annullamento d’ufficio, la revoca e i poteri inibitori in caso di SCIA (lett. b) e c) e d));
  • l’obbligo di adottare entro trenta giorni il provvedimento conclusivo del procedimento nei casi di formazione del silenzio endoprocedimentale tra amministrazioni (lett. e));
  • semplificazioni per gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all’emergenza sanitaria (lett. f)).

Un secondo gruppo di disposizioni modifica alcune norme del Testo unico di documentazione amministrativa (dpr 445 del 2000), prevedendo un incremento dei controlli ex post sulle dichiarazioni sostitutive ed un inasprimento delle sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci (comma 2, lett. a)).

Con ulteriori novelle al Codice dell’amministrazione digitale (d. lgs. 82/2005) si interviene in materia di fruibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni e di gestione della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (comma 2, lett. b) e c)).

Si dispone infine che nell’ambito di verifiche, ispezioni e controlli sulle attività dei privati, la pubblica amministrazione “non può richiedere la produzione di informazioni, atti o documenti in possesso della stessa o di altra pubblica amministrazione”. È nulla ogni sanzione disposta nei confronti dei privati per omessa esibizione di documenti già in possesso delle PA (comma 2, lettera d)).

Autocertificazioni

Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l’erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all’emergenza COVID-19, le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento.

Ricordiamo brevemente cos'è la dichiarazione sostitutiva di certificazione (o autocertificazione: si tratta di un documento sottoscritto dall'interessato senza nessuna particolare formalità e presentato in sostituzione dei certificati. Tali dichiarazioni possono riferirsi solo agli stati, qualità personali e fatti tassativamente elencati nell'articolo 46 del dpr 445/2000. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è il documento, sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, a sua diretta conoscenza e non ricompresi nell'elencazione dell'art.46: in questo caso l'atto deve essere sottoscritto con firma autenticata (articolo 47 del Testo unico).

Procedimenti di autotutela: annullamento d’ufficio e revoca

Viene ridotto a tre mesi il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni possono procedere all’annullamento d’ufficio dei provvedimenti illegittimi, in deroga alla previsione dell’art. 21-nonies, co. 1, della legge generale sul procedimento amministrativo (legge 241 del 1990).

La disposizione riguarda esclusivamente i provvedimenti amministrativi illegittimi “adottati in relazione all’emergenza Covid19” e fino al 31 dicembre 2020.

Di particolare interesse per il mondo dell'edilizia è la lettera c), che prevede un termine di tre mesi entro il quale la PA può intervenire, con poteri inibitori, repressivi e conformativi, sulle attività in relazione all’emergenza Covid-19 avviate sulla base di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi degli articoli 19 ss. della legge 241/1990.

In particolare, il comma 3 dell'art. 19 della legge 241/1990 attribuisce alla PA un triplice ordine di poteri (inibitori, repressivi e conformativi), esercitabili entro il termine ordinario di sessanta giorni dalla presentazione della SCIA; mentre il successivo comma 4 prevede che, decorso tale termine, quei poteri sono ancora esercitabili "in presenza delle condizioni" previste dall'art. 21-novies della stessa legge 241/1990 (annullamento in autotutela degli atti illegittimi): si ritiene che in virtù di questo rinvio tali poteri sono esercitabili entro i successivi diciotto mesi.

La disposizione in esame riduce a tre mesi, nei casi richiamati in premessa, il termine per l’adozione dei provvedimenti previsti dal comma 4 dell’art. 19 della legge 241/1990. Viene specificato che il termine decorre dalla scadenza del termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al comma 3 del medesimo articolo 19.

Interventi per garantire la sicurezza con semplice CILA

La lettera f) stabilisce, in via generale, che gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all’emergenza sanitaria da COVID-19 sono comunque ammessi, nel rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dal rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali.

La lettera f) definisce, nello specifico, detti interventi, come opere contingenti e temporanee, destinate ad essere rimosse con la fine dello stato di emergenza, e stabilisce che si proceda, attraverso una comunicazione all’amministrazione comunale di avvio dei lavori, asseverata da un tecnico abilitato (CILA, art. 6-bis del TUE - D.P.R 380/2001).

La CILA in questione deve, inoltre, essere corredata da una dichiarazione del soggetto interessato (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), attestante che si tratta di opere necessarie all’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all’emergenza sanitaria da COVID-19.

NB - tali interventi devono essere diversi da quelli disciplinati dall’articolo 6 del Testo unico dell’edilizia (attività di edilizia libera), in quanto quest’ultimi non sono soggetti ad alcuna comunicazione amministrativa.

In definitiva:

  • a tutti gli interventi edilizi, che qui sono definiti come opere contingenti e temporanee, in relazione alla dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19, si applica la CILA (art. 6-bis TUE), escludendo, in sostanza, l’applicazione delle procedure relative al permesso di costruire e alla SCIA (articoli 10 e 22 del TUE). NB - la CILA, come la SCIA, è di fatto una comunicazione/segnalazione che il soggetto avente titolo (proprietario o altro soggetto) presenta all’amministrazione comunale, corredata da asseverazione di un tecnico; tuttavia, la CILA, non è sottoposta a un controllo sistematico ex post, da espletare sulla base di procedimenti formali e di tempistiche perentorie, ma deve essere soltanto conosciuta dall’amministrazione, in quanto relativa a ristrutturazioni cd. “leggere”.
  • per i detti interventi è obbligatorio, se ravvisata la necessità, ottenere i titoli abilitativi previsti per i beni culturali, di cui alla parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), rimanendo, comunque, nelle facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio degli altri prescritti permessi, autorizzazioni o atti di assenso.
  • è possibile mantenere le opere edilizie realizzate, che devono essere conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente. La domanda va presentata entro il 31 dicembre 2020 al comune competente, che si pronuncia con un provvedimento di assenso espresso, da adottare entro sessanta giorni dalla domanda. È previsto l’accertamento della suddetta conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente e l’esonero dal contributo di costruzione eventualmente previsto. Le autorizzazioni e gli atti di assenso prescritti sono acquisiti attraverso l’indizione di una conferenza di servizi semplificata (articoli 14 e seguenti della L. n. 241/1990). L’autorizzazione paesaggistica è rilasciata, ove ne sussistano i presupposti, ai sensi dell’art. 167 del Codice dei beni culturali.

Controlli e sanzioni in materia di dichiarazioni sostitutive

Col comma 2 lett.a) vengono introdotte, per semplificare i processi, tre modifiche ad alcune disposizioni del Testo unico della documentazione amministrativa ex dpr 445 del 2000, tese a rafforzare il sistema dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà, nonché ad inasprire il regime delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci. In particolare:

  1. controlli: si modifica il comma 1 dell’art.71, stabilendo che le PA procedenti, che sono tenute ad effettuare idonei controlli, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, effettuano i controlli anche a campione in misura proporzionale al rischio e all’entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, anche successivamente all’erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni;
  2. sanzioni: viene aggiunta una disposizione all’articolo 75 del Testo unico, che attualmente dispone la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermi restando gli eventuali profili penali. Di fatto, la dichiarazione mendace comporta anche la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l’amministrazione ha adottato l’atto di decadenza. La disposizione precisa che restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio;
  3. una terza modifica concerne l’art.76, comma 1, che punisce ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal testo unico medesimo. Con la novella introdotta, si prevede l’aumento da un terzo alla metà della pena ordinariamente prevista dal codice penale.

Condivisione e fruibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni

Col comma 2, lett. b), c) e d)) vengono introdotte alcune modifiche testuali all’articolo 50 del Codice dell’amministrazione digitale (CAD - D.Lgs. n. 82 del 2005) relativo alla disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni.

Quindi:

  • nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, ogni dato trattato da una pubblica amministrazione è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive;
  • nell’ambito delle verifiche, delle ispezioni e dei controlli comunque denominati sulle attività dei privati, la pubblica amministrazione “non può richiedere la produzione di informazioni, atti o documenti in possesso della stessa o di altra pubblica amministrazione”;
  • è nulla ogni sanzione disposta nei confronti dei privati per omessa esibizione di documenti già in possesso dell’amministrazione procedente o di altra amministrazione.

Titoli Abilitativi

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